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Le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro contenute nell'art. 4, comma 24, della legge n. 92 del 2012 (congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore - voucher alla madre lavoratrice) non sono direttamente applicabili ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001.

Lo ha affermato il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica Antonio Naddeo nel parere n. 8629 del 20/02/2013, con il quale ha risposto alla richiesta avanzata dal Comune di Reggio Emilia circa l'applicabilità del comma 24 citato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dell'avvenuta adozione del decreto attuativo, previsto dal comma 25 dello stesso articolo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2012, avente ad oggetto la definizione dei criteri per l'accesso e modalità di utilizzo degli istituti per i lavoratori del settore privato.

Per la Funzione Pubblica dunque la normativa in questione non riguarda i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, considerato che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della legge 92/2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi e applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D.Lgs. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto.

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