Sinergie di Scuola

Segnaliamo due recenti faq dell'ARAN concernenti le prossime elezioni delle RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022 e il diritto di voto per il personale sospeso perché inadempiente all'obbligo vaccinale.

1.3 IL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO PERCHÉ NON HA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI VACCINALI MANTIENE IL DIRITTO ALL’ELETTORATO ATTIVO NELL’ELEZIONE DELLE RSU? SE SI, PUÒ ACCEDERE AI LOCALI?

Con riferimento alla prima questione posta, si rappresenta che hanno diritto all’elettorato attivo i dipendenti in “forza” presso una Amministrazione o sede di RSU. Con tale locuzione si intende il personale in servizio nell’accezione più ampia del termine – ovvero non limitandone il significato al concetto di servizio attivo. Da tale novero restano, pertanto, esclusi solo coloro che, pur dipendenti dell’Amministrazione, prestano la loro attività in altra amministrazione / ente / ufficio sede afferente a diversa RSU ovvero usufruiscano di un istituto contrattuale o previsione normativa finalizzata a consentire al lavoratore di svolgere un’altra attività presso soggetti pubblici o privati (in via esemplificativa e non esaustiva si fa riferimento a fattispecie quali il mandato parlamentare, l’aspettativa di cui all’art. 18 della legge n. 183/2010, aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.165/2001).

Ne consegue che il personale sospeso dal servizio per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale mantiene il diritto all’elettorato attivo.

Per quanto attiene, invece, alla seconda problematica evidenziata, è opinione dell’Agenzia che per l’accesso ai locali dell’Amministrazione vadano in ogni caso rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni previste dal datore di lavoro e/o dal legislatore, ivi incluso, allo stato, l’esibizione del greenpass.

1.4 IL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO PERCHÉ NON HA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI VACCINALI MANTIENE IL DIRITTO ALL’ELETTORATO PASSIVO NELL’ELEZIONE DELLE RSU?

L’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998 – parte II, come rinovellato dall’art. 1 del CCNQ 9/2/2015 prevede, ai commi da 3 a 5 che:

a) sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

b) per gli ambiti diversi dagli ex comparti Scuola e AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;

c) negli ex comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

Nel rispetto delle condizioni specifiche previste per il personale con rapporto a tempo determinato, la regola generale che sottende la previsione normativa è quella di riconoscere l’elettorato passivo al personale dipendente dall’amministrazione (per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare 1/2022).

Ne consegue che l’eventuale sospensione del rapporto di lavoro non comporta la perdita del diritto all’elettorato passivo.

Per approfondimenti: Speciale RSU: elezioni, funzioni e prerogative nella scuola

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