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Il Tribunale di Marsala - con sentenza del 29 gennaio 2016 -  ha accolto la tesi dello Snadir volta alla non discriminazione tra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato ai fini dell’attribuzione del congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca.

La vicenda era sorta a seguito della domanda di congedo straordinario retribuito per il periodo dal 3.10.2012 al 30.6.2013 per svolgere un dottorato di ricerca presentata da un’insegnante di religione incaricata annuale. Successivamente la docente si era vista attribuire un debito – relativo al predetto periodo -  che il Mef aveva provveduto a recuperare prelevando mensilmente  le somme  dallo stipendio.

A seguito di ricorso il Giudice ha ritenuto che la norma del congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca non esclude i dipendenti a tempo determinato e che gli artt. 18 e 19 del CCNL dispongono espressamente la concedibilità da parte dell’Amministrazione del predetto congedo anche agli incaricati annuali di religione.  Il Giudice ha, infine, condannato il Miur a restituire alla ricorrente l’intero importo, con l’aggiunta degli interessi legali da ogni singola mensilità al saldo, e gli ha ordinato per l’avvenire di effettuare ritenute a tale titolo.

La Sentenza del Tribunale di Marsala conferma l’orientamento già espresso da altri Tribunali (Busto Arsizio, Caltagirone e Verona) sulla stessa questione; si tratta quindi di un ulteriore riconoscimento di un'interpretazione estensiva della norma, volta  ad attribuire il diritto a tutti, senza “alcun tipo di restrizione del relativo beneficio nei confronti dei docenti precari”.

Fonte: Snadir

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