Sinergie di Scuola

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2488 del 18/03/2015 (riportata dal sito della Flc Cgil), ha accolto il ricorso di una docente di educazione fisica, assunta con reiterati contratti a termine, alla quale non erano stati riconosciuti gli aumenti stipendiali connessi all'anzianità di servizio per gli anni svolti a tempo determinato.

Il Giudice di Appello ha richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea che, nell'interpretare la Direttiva europea 1999/70/CE, ha statuito che non è legittimo fare discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.

"In particolare - scrive la Gcil - il giudice ha evidenziato che se un lavoratore della scuola a tempo indeterminato matura il diritto ad una progressione economica sulla base del servizio prestato, tale diritto spetta anche al lavoratore precario che ha svolto il medesimo servizio seppur con contratto a tempo determinato".

Il Miur è stato così condannato a pagare le differenze retributive.

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