Sinergie di Scuola

Con una nota dell'ARAN del 24 ottobre, resa nota dalla Flc Cgil, viene chiarito che anche se quest'anno il 1° settembre cadeva di domenica e pertanto il personale ha preso effettivamente servizio lunedì 2 settembre, la decorrenza economica e giuridica è comunque dal 1° settembre.

L'ARAN infatti, in risposta ad una specifica richiesta di una scuola, scrive:

Con la nota a margine indicata codesta Istituzione scolastica ha rappresentato di aver stipulato i contratti di assunzione a tempo indeterminato del personale immesso in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 con decorrenza giuridica ed economica al 1° settembre 2019 sebbene il personale abbia preso regolare servizio il 2 settembre 2019 (lunedì), poiché il 1° settembre 2019 era domenica. Ha chiesto quindi di confermare se tale modalità operativa sia conforme alle disposizioni del CCNL.

In merito si osserva che gli art!. 25 e 44 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 disciplinano - rispettivamente per il personale docente e per il personale A T A - gli elementi del contratto di lavoro individuale, il quale deve contenere, tra l'al tro, la "data di inizio del rapporto di lavoro". Sulla base di tale previsione contrattuale, da tale data decorrono gli effetti giuridici ed economici del contratto.

Il contratto nulla dice in merito alla possibilità di indicare differenti decorrenze (giuridica ed economica) del rapporto di lavoro che si instaura. Sono naturalmente fatti salvi alcuni particolari casi in cui sia riconosciuta una decorrenza giuridica diversa da quella economica, ad esempio, nell'ipotesi in cui un lavoratore vinca un ricorso avverso una procedura di reclutamento, con conseguente riconoscimento al diritto all'assunzione a far data dall'immissione in ruolo dei colleghi vincitori della procedura stessa. In tal caso, la decorrenza economica, in virtù della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro - in base alla quale il lavoratore può esigere la controprestazione retributiva solo ove abbia fornito la sua prestazione - non potrebbe essere retroattiva ma andrebbe riconosciuta solo dal momento in cui effettivamente il dipendente inizia a lavorare.

Diversa è l'ipotesi oggetto del quesito, nella quale non si ravvisa un motivo oggettivo per posticipare la decorrenza economica atteso che il lavoratore ha regolarmente iniziato la sua attività nel primo giorno lavorativo utile dell'anno scolastico 2019/2020.

 

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