Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota n. 7353 del 4 aprile 2025, e il Ministero dell’Università e della Ricerca, con la nota n. 3877 dello stesso giorno, forniscono congiuntamente indicazioni relativamente all’organizzazione dei percorsi “di completamento” da 30 e 36 CFU/CFA ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento per i docenti vincitori di concorso.
Facendo seguito alla nota del 6 febbraio 2025 prot. 2884, la soluzione prospettata per agevolare i docenti che devono abilitarsi in una classe di concorso non attivata nella regione nella quale prestano servizio (lo svolgimento del percorso in collaborazione tra l’istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e l’istituzione più prossima alla sede di servizio) risulta la modalità più coerente con la normativa di riferimento, per cui tutti i soggetti istituzionali coinvolti stanno collaborando per superare adeguatamente eventuali difficoltà organizzative.
Per facilitare la stipula di tali accordi, è stato predisposto un elenco allegato alla nota (allegato 1), che riporta il numero di docenti vincitori che necessitano dell’abilitazione per classi di concorso non attive nella propria regione, indicando al contempo le istituzioni di altre regioni che offrono i corsi richiesti.
Grazie a questo documento, le università, le istituzioni di alta formazione e gli Uffici Scolastici Regionali potranno individuare le sedi disponibili a stipulare convenzioni e orientare i docenti verso l’iscrizione, che dovrà comunque avvenire presso l’istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso.
La nota specifica inoltre che, per la scelta del percorso di completamento, fa fede la condizione individuale del docente al momento dell’attivazione dei corsi, indipendentemente dai requisiti con cui ha partecipato al concorso.
Le modalità di versamento del contributo per la frequenza del corso e la sua eventuale ripartizione tra le istituzioni coinvolte potranno essere stabilite liberamente dalle parti, nel rispetto dei limiti massimi previsti.
La prova finale si svolgerà presso l’istituzione che ha attivato il corso e presso cui il docente è formalmente iscritto. Non è previsto che nella commissione d’esame partecipino docenti dell’altra istituzione partner.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del percorso, restano valide le disposizioni dell’art. 18-bis, comma 6-bis, del D.Lgs. 59/2017, che consente fino al 50% delle attività didattiche in modalità telematica sincrona. Tuttavia, le modalità previste in fase di accreditamento possono essere adattate in modo autonomo, per garantire la piena attuazione del modello organizzativo e il buon esito dei percorsi.
Infine, si ricorda che tutti i percorsi devono concludersi entro il 18 luglio 2025.