Sinergie di Scuola

Permessi Legge 104/1992

Riportiamo parere ARAN CIRS117:

Come si devono considerare i giorni festivi intercorrenti tra i tre giorni di permesso ex legge 104/1992 chiesti dalla docente supplente per la giornata del venerdì, del lunedì e martedì?

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del CCNL Scuola del 29.11.2007, al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale assunto a tempo determinato seppur con le precisazioni di cui ai commi seguenti dell’articolo citato.

L’art. 15 dello stesso contratto, rubricato “Permessi retribuiti” al comma 6, nel trattare i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si limita a far presente che gli stessi sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

Va, tuttavia, precisato che i permessi in esame si configurano – nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno - come diritto a tre giorni lavorativi di permesso al mese. Ne consegue che i giorni festivi o non lavorativi intercorrenti tra le giornate di permesso richiesto non vengono computati come giorni di permesso.

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