Il Vademecum volto a supportare i Revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali nell’ambito dell’attività di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione contiene anche alcune informazioni utili per le scuole.
Obblighi del Dirigente scolastico
In particolare, riporta quelli che sono gli obblighi in capo al Dirigente scolastico, che si possono così sintetizzare:
- ricezione delle segnalazioni del personale scolastico di eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza;
- partecipazione al processo di gestione del rischio, anche mediante conferenze di servizio appositamente convocate dal RPCT;
- collaborazione con il RPCT e i Referenti provinciali per l’analisi del contesto e l’individuazione dei rischi su base territoriale;
- attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT e adozione delle azioni necessarie a rimuovere le anomalie sintomatiche del mancato rispetto del Piano;
- monitoraggio delle attività e garanzia del rispetto dei tempi procedimentali, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’attività amministrativa;
- competenza istruttoria e decisionale in ordine alle richieste di accesso civico;
- adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale della scuola, garantendo completezza e correttezza nella pubblicazione dei dati e delle informazioni.
Per completezza espositiva, il MIM segnala che l’ANAC, con FAQ aggiornate al 12 giugno 2024, in tema di «Attestazioni OIV e obblighi di trasparenza», rinvenibili al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-oiv-ed-obblighi-di-trasparenza, e in particolare con la FAQ n. 4.9 ha osservato che: «Nelle istituzioni scolastiche, in mancanza di revisori dei conti, chi deve attestare? Nei casi di assenza dei revisori dei conti, l’attestazione compete al Dirigente scolastico quale responsabile della trasparenza dell’istituto scolastico».
Nel contesto scolastico, è dunque il Dirigente scolastico il soggetto tenuto a ottemperare agli obblighi di pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale della scuola, con la garanzia che i dati e le informazioni pubblicati siano completi e corretti.
Sul punto, la Delibera ANAC del 3 agosto 2016, n. 831, recante «Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016», ha fornito importanti chiarimenti in ordine al ruolo rivestito dal Dirigente scolastico in relazione a tale adempimento, osservando che «gli stessi siano responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all'interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene così assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento, con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole istituzioni scolastiche».
Allo stesso modo, la FAQ di ANAC n. 1.7 del 28 febbraio 2024 chiarisce il ruolo del Dirigente scolastico nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza, specificando quanto segue: «Quali funzioni sono attribuite ai dirigenti scolastici? I dirigenti scolastici sono responsabili in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all’interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene infatti assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento».
Attestazioni sull’assolvimento degli obblighi
Nel contesto scolastico, anche in un’ottica di non aggravare ulteriormente la complessa attività dei Dirigenti scolastici, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» ha previsto un’importante novità, attribuendo unicamente ai Revisori dei conti il compito di provvedere alle attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, cui devono attenersi anche le Istituzioni scolastiche, in qualità di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Pertanto, a seguito della suddetta novella normativa, la suddetta attività non deve essere più espletata dai Dirigenti scolastici.
Documenti da pubblicare e attestare
In relazione al contesto scolastico, se da un lato il Dirigente scolastico è tenuto a pubblicare tutti i dati e le informazioni come previsti dalle fonti normative e regolatorie di riferimento27, dall’altro, il Revisore sarà tenuto ad attestare solo alcune informazioni ritenute di natura particolarmente sensibile.
I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare afferiscono alle seguenti macro-categorie:
- consulenti e collaboratori (ex art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013; art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001);
- personale (es., incarichi conferiti e autorizzati, contrattazione integrativa) (ex art. 18 e art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)28;
- bandi di gara e contratti (ex art. 37, D.Lgs. n. 33/2013)29;
- bilanci (ex art. 29, D.Lgs. n. 33/2013);
- altri contenuti – prevenzione della corruzione (ex art. 10, comma 8, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1, Legge n. 190/2012).
Nel Vademecu, da pagina 26 a pagina 33 sono riportate alcune tabelle esplicative afferenti alle macro-categorie sopra elencate, con l’obiettivo di dettagliare il contenuto dell’attestazione.