Rubrica “Diritto... al punto” a cura di Alberto Torri
Una recente sentenza della Cassazione si esprime sulla rilevanza dei comportamenti del lavoratore successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ultima nota del Miur ha generato confusione sull’obbligatorietà della partecipazione ai corsi. Tuttavia, la legge è chiara.
Nel paese degli onorevoli che invitano gli interlocutori a non immischiarsi per quieto vivere, richiamare il collega al rispetto del divieto di fumo può costare caro.
Gli insegnanti e il Dirigente scolastico si trovano spesso alle prese con le richieste delle famiglie, in bilico tra diritto alla salute e all’istruzione e rischi derivanti da possibili somministrazioni sbagliate. Come può rispondere la scuola, per tutelarsi e al contempo soddisfare le esigenze dell’alunno?
La scuola è responsabile anche quando l’incidente avviene nel cortile antistante l’istituto prima del suono della campanella.
Come gestire al meglio i rapporti di vicinato senza incorrere in denunce.
La differenza tra ricorso amministrativo e giurisdizionale e la procedura da seguire.
Come deve reagire la scuola ai comportamenti estremi dei propri studenti.
Un po’ di chiarezza sull’eventuale aspetto “doloso” nel comportamento dell’insegnante.
Non sempre il licenziamento del supplente è legittimo.
Un diritto del dipendente pubblico anche senza un’oggettiva connessione con l’attività svolta all’interno dell’amministrazione di appartenenza.
È illegittima l’attribuzione di colpa a tutta la classe se non si individua il responsabile del danno.
Un diritto del dipendente accusato di reati commessi in servizio e successivamente assolto.
L’aula scolastica non è paragonabile al domicilio, dunque sono ammesse le videoriprese a scopo di indagine.
Il Consiglio di Stato salva una studentessa esclusa dalle prove scritte perché sorpresa a copiare dal cellulare. Vediamo perché...
Quando il fine non giustifica i mezzi.
Gli errori da non commettere e la procedura da seguire in caso di reclamo o di ricorso dinanzi al Tar.
La recente sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione (n. 9892 del 14/03/2012) ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica una grave lacuna nell’ordinamento giuridico italiano: la mancata predisposizione di una seria sanzione nei confronti dei genitori che trascurino, colposamente o intenzionalmente, di assolvere il loro dovere di istruire la prole.
Si moltiplicano, negli ultimi anni, le segnalazioni di casi di maltrattamento e abuso nei confronti degli alunni, proprio da parte di coloro che dovrebbero tutelarli: gli insegnanti (talvolta in concorso con i Dirigenti scolastici).
Il docente deve verificare la sicurezza della struttura alberghiera.