Sinergie di Scuola

Il settore della disciplina delle assenze costituisce, per gli operatori degli uffici del personale, un terreno spesso minato per l’ampia tipologia di assenze giustificate dal lavoro, ascrivibili non solo a fattispecie diverse (la malattia, i congedi parentali, i congedi per malattia figlio, ad esempio), ma anche a normative differenti.

La regola generale, come si evince da disposizioni di legge, contrattuali e interpretazioni istituzionali, prevede che assenze ricorrenti, imputabili alla stessa fattispecie (assenza per malattia, congedi parentali ecc.), ricomprendano nello stesso titolo di assenza gli eventuali giorni festivi ricadenti nell’intero periodo. Come è stato più volte ribadito da autorevoli interpretazioni ed è ormai principio consolidato, i giorni festivi debbono essere computati a prescindere dalle diverse certificazioni; nel caso di assenza per malattia, due certificati che ricomprendano giorni festivi comportano, quindi, la ricomprensione degli stessi giorni nel computo.

Può risultare, invece, di rilevante difficoltà giustificare le varie tipologia di assenza qualora queste si sovrappongano, ovvero vengano utilizzate dal lavoratore a rotazione, senza rientrare al lavoro. Può emergere quindi la difficoltà di giustificare l’assenza dal lavoro, ma anche problemi di legittimità nell’utilizzo di diverse fattispecie, specie se non interrotte dalla ripresa del servizio.

I casi che seguono, corredati da interpretazioni istituzionali spesso fondamentali per la risoluzione di casi specifici non normati dal legislatore, tentano di fare chiarezza su alcune ipotesi ricorrenti.

Congedi e assenze frazionati senza ripresa delle lezioni

Cosa accade se, alternato al congedo parentale, un lavoratore utilizza un’altra ipotesi di assenza come congedo o malattia figlio senza rientrare in servizio?

Si tratta, nel caso che si vuole esaminare, di assenze imputabili a fattispecie distinte; il congedo parentale è disciplinato dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 e non necessita di autorizzazione né comunicazione giustificativa; il congedo per malattia figlio è disciplinato dagli artt. 47 e ss. del medesimo decreto e comporta l’obbligo di certificazione medica.

L’assenza per malattia, poi, è regolata da norme di legge, contrattuali e di interpretazioni istituzionali numerose, come circolari INPS e Funzione Pubblica.

Le ipotesi, spesso, vengono assimilate in sede interpretativa, come fa ad esempio il parere ARAN M196, che rammenta sul punto l’art. 12 CCNL Scuola 2007, per cui «i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (congedo parentale) e 5 (congedo per malattia), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice».

Anche l’INPS, con la Circolare 152/2015, richiama il messaggio 28379/2006 (che si invita a consultare), disponendo che «Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia , riprendendo quindi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il su indicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale [...] Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (v. circ. n. 82/2001, par. 1, ultimo cpv.).A chiarimento si riporta l’esempio che segue, riferito sempre all’ipotesi di settimana corta: 1a settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale; 2a settimana: Dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia; 3a settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale. In questo caso, le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la 1a e la 2a settimana e tra la 2a e la 3a devono essere conteggiate come congedo parentale».

Quanto riportato evidenzia che l’assenza nei giorni festivi intercorrenti, ai fini della cumulabilità, deve avvenire tra due periodi assimilabili (esempio congedo parentale – malattia – congedo parentale).

A favore di questa interpretazione si rammenta anche quanto affermato dal Dipartimento Funzione Pubblica, a proposito della diversa ipotesi del congedo straordinario per assistenza ai disabili. Con la circolare 3/2012, il Dipartimento afferma che «Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi».

Congedi e assenze alternati a sospensione didattica delle lezioni

Cosa accade, per il personale docente, invece se due periodi di assenza siano intervallati da un periodo di sospensione didattica delle lezioni?

Occorre in questo caso evidenziare come i periodi di sospensione di attività didattica non siano assimilabili a congedo, ma ad attività lavorativa; la nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 108127 del 15/6/1999 afferma, infatti, che «nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo [...] poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno festivo».

Il docente quindi non può automaticamente ritenersi assente nei periodi di sospensione dell’attività didattica, essendo lo stesso a disposizione per le attività collaterali; la sospensione dell’attività didattica vale quindi come ripresa del servizio, e sarà cura del Dirigente scolastico individuare la modalità idonea per “certificare” la ripresa del servizio stesso.

Alcuni consigli utili

È fondamentale prestare, quindi, particolare attenzione alla corretta imputazione delle assenze all’istituto di riferimento, e all’esatto computo dei giorni festivi eventualmente ricadenti nei periodi di assenze cicliche; eventuali inesattezze possono dispiegare effetti non solo sulla legittimità delle operazioni, ma anche avere risvolti di tipo erariale (si pensi ad errori di computo e alle conseguenze sulle detrazioni per malattia, ad esempio).

Rimane fermo poi che eventuali atteggiamenti, che si suppone possano essere opportunistici, possano essere sottoposti ai controlli a disposizione del datore di lavoro e consentiti dalla legge.

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