Sinergie di Scuola

Tra i vari argomenti trattati nel CCNI per la mobilità del personale della scuola (trasmesso insieme all’O.M. n. 32/2014 e relativi allegati dalla nota prot. n. 655 del 28/02/2014), un’ampia parte è dedicata al sistema delle precedenze, tra le quali quelle riguardanti la disabilità del lavoratore o di un familiare.

Vediamo di seguito quali sono le situazioni che danno diritto alla priorità al trasferimento, tenendo conto che in caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Le precedenze sono raggruppate per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo un preciso ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione:

  • I fase: trasferimenti nell’ambito del comune;
  • II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • III fase: mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

Vediamo nel dettaglio le precedenze riguardanti la disabilità o l’assistenza di un familiare disabile.

Ordine di priorità

  1. disabilità e gravi motivi di salute;
  2. personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità;
  3. personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
  4. personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità;
  5. assistenza al coniuge, e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;
  6. personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
  7. personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
  8. personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 7/08/1998.

Disabilità e gravi motivi di salute

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi e indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

  1. personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28/03/1991 n. 120);
  2. personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/1982).

Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

  1. disabili di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall’art. 601 del D.Lgs. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla Legge 10/08/1950, n. 648;
  2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
  3. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, richiamato dall’art. 601 del D.Lgs. 297/1994.

Il personale, di cui ai punti 1 e 3, fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nell’art. 9 – Documentazione e Certificazioni.

Personale che presta assistenza

Le precedenze riguardano l’assistenza al coniuge e al figlio con disabilità, l’assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità e l’assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/1992, richiamato dall’art. 601 del D.Lgs. 297/1994, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e, limitatamente alla I e II fase, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.


In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della Legge 16/01/2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della Legge 183/2011.
    N.B. Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18/02/2010, prot. 3884);
  • essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001.
    N.B. qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all’art. 9 comma 1 lettera a del CCNI, venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla Legge 104/1992 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile e a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo). 

È obbligatoria l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.


Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità ai sensi dell’art. 2 comma 2.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della Legge n. 104/1992, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate all’art. 9 – Documentazione e Certificazioni. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

Decadenza dal beneficio delle precedenze

Il personale beneficiario delle precedenze di cui sopra è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

Documentazione e certificazioni necessarie

Per quanto riguarda le certificazioni mediche, lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della Legge n. 104/1992.

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL da cui è assistito l’interessato. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.

L’interessato deve presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.


Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della Legge n. 104/1992 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla Legge 10/08/1950, n. 648, riconosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

  • per le persone disabili maggiorenni di cui all’art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
  • per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della Legge 23/12/1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo, e il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della Legge 16/01/2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della Legge 183/2011;
  • per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti ASL.

Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

Con riferimento invece alla documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità, il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza, dovranno documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le seguenti modalità:

  • il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16/01/2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della Legge 183/2011;
  • l’attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.Lgs. 124/2004, art. 33 Legge 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a della Legge 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15, della legge 16/01/2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della Legge 183/2011.

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. 


L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Gli interessati devono dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

Anche la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15, della Legge 16/01/2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della Legge 183/2011.

Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale.

Tutte le scadenze da rispettare

Sono contenute nella O.M. n. 32 del 28/02/2014 tutte le indicazioni e le date da rispettare per la trasmissione delle domande di mobilità per l’a.s. 2014/2015.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è fissato al 28 febbraio 2014 e il termine ultimo è fissato al 29 marzo 2014. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale Ata è invece fissato all’11 marzo 2014 e il termine ultimo al 9 aprile 2014.

Di seguito riportiamo le altre scadenze da tener presenti:

Personale docente

Scuola dell’infanzia

  1. termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 11 aprile;
  2. pubblicazione dei movimenti: 6 maggio.

Scuola primaria

  1. termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 maggio;
  2. pubblicazione dei movimenti: 27 maggio.

Scuola secondaria di I grado

  1. termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 26 maggio;
  2. pubblicazione dei movimenti: 17 giugno.

Scuola secondaria di II grado

  1. termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 14 giugno;
  2. pubblicazione dei movimenti: 4 luglio.

Personale educativo

  1. termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità dei posti disponibili: 5 maggio;
  2. pubblicazione dei movimenti: 26 maggio.

Personale Ata

  1. termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 5 luglio;
  2. pubblicazione dei trasferimenti: 25 luglio.

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

La modulistica

I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

  • scuole dell’infanzia: modelli A1, A3 (allegati G/1 e G/2);
  • scuole primarie: modelli B1, B4 (allegati H/1 e H/2);
  • istituti istruzione secondaria di I grado: modelli C1, C2, C3 (allegati I/1, I/2, I/8);
  • istituti istruzione secondaria di II grado: modelli D1,D2,D3 (allegati J/1, J/2,J/12).

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.

Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:

  • il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
  • i docenti che concludono i corsi di sostegno.

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 della O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.

Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità degli allegati A) e B), mentre il personale Ata deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.


Rettifiche, revoche e rinunce

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di evoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente).

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve essere concluso con un provvedimento espresso.

Modalità di trasmissione dell’istanza

Il personale docente, educativo e Ata deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati all’Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità e presentarle al Dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio. 

Per le scuole di ogni ordine e grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo del personale docente, per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, e le domande di mobilità del personale Ata, devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. 

Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine del 29 marzo 2014 relativo al personale docente e del 9 aprile 2014 relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo.

Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al Dirigente scolastico dell’istituto di titolarità.

Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art. 5, commi 1 e 2, del CCNI sulla mobilità, deve presentare domanda all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 14 marzo 2014 nel caso di personale docente, entro il 26 marzo 2014 nel caso di personale Ata, ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità.

Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

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