Sinergie di Scuola

Il MEF ha trasmesso la nota prot. n. 32509 del 6/04/2016, contenente le risposte ad alcuni quesiti riguardanti i contratti di attribuzione di ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento che, come sappiamo, sono sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Le maggiori perplessità degli organi di controllo riguardano dunque la scadenza del contratto (cioè del termine di pagamento) variamente inteso dalle istituzioni scolastiche a seconda delle caratteristiche distintive di queste frazioni orario, quali, ad esempio, la specifica tipologia di ore eccedenti in trattazione, la dotazione organica nell’ambito della quale esse vengono rese disponibili, la durata temporale del contratto principale del docente, la natura della prestazione fornita.

Tali perplessità sono accresciute dalla costituzione di cattedre orario con un numero di ore superiori alle 18, e fino a 21 ore settimanali di insegnamento, nonché dalla circostanza che i Dirigenti scolastici non specificano l’arco temporale entro cui svolgere tali ore eccedenti né la classe di concorso e in molti casi neppure se si tratta di ore eccedenti di tipo istituzionale o altro.

Cosa si intende per ore eccedenti

In via generale si considerano ore eccedenti quelle prestate dal docente oltre l’orario d’obbligo di 18 ore di insegnamento frontale, ma non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento, di cui all’art. 88 del CCNL Scuola. Esse si distinguono in:

  • ore prestate nell’attività di approfondimento negli istituti professionali;
  • ore prestate per la sostituzione di colleghi assenti in scuole di ogni ordine e grado;
  • ore prestate per l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali;

ore prestate per attività complementari di educazione fisica, ossia per l’avviamento alla pratica sportiva.

Le ore eccedenti di cui si occupa la Ragioneria nella nota in commento sono comunque quelle prestate su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali (derivanti dalla necessità di sdoppiamento di classi al fine di accogliere alunni ripetenti o nuovi iscritti che non possano essere integrati nelle classi esistenti); questo perché le altre casistiche di ore eccedenti sono remunerate nell’ambito del Fondo di istituto, e la loro gestione deve essere verificata dai revisori dei conti interni all’istituzione scolastica.

Quindi, la tipologia esaminata dalla RGS si riferisce alle ulteriori ore di insegnamento frontale che, residuando al termine della fase associativa effettuata dal SIDI nella composizione delle cattedre dell’organico di diritto, non vengono abbinate (essendo pari o inferiori a sei) con altri spezzoni di insegnamento per la formazione di cattedre orario, oppure ad ore disponibili che complessivamente derivano dall’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, o ancora in particolare ad ore prestate in classi collaterali.


Comportamenti difformi tra le varie scuole

A parte le istituzioni scolastiche che erogano il compenso aggiuntivo in questione indistintamente fino al 31 agosto, le altre scuole trattano nel modo più disparato il pagamento di tali ore.

Ad esempio, alcuni istituti differenziano il pagamento a seconda se le ore eccedenti afferiscano a cattedre istituzionali o a cattedre collaterali (pagamento fino al 31 agosto) rispetto a quelle legate a cattedre create in organico di fatto (pagamento fino al 30 giugno).

Altre scuole distinguono semplicemente tra ore individuate in organico di diritto, da riconoscere fino alla fine dell’anno scolastico, e ore disponibili in organico di fatto, da compensare fino al termine delle attività didattiche.

Una parte di istituzioni scolastiche opera una differenziazione tra il docente in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata annuale, al quale le ore eccedenti vengono pagate fino al termine dell’anno scolastico, e il docente supplente fino al termine delle attività didattiche, al quale le frazioni orarie vengono riconosciute solo fino al 30 giugno.

Infine, alcune scuole differenziano il pagamento in base alla natura della prestazione fornita e pagando fino al 31 agosto tutte le ore eccedenti, ad eccezione di quelle per la sostituzione di colleghi assenti o per la pratica sportiva, le quali vengono retribuite fino al termine dell’attività didattica, data la loro natura di prestazione accessoria.

Una situazione decisamente confusa, dovuta essenzialmente alla mancanza di un chiaro pronunciamento da parte del MEF. Nella maggior parte dei casi, comunque, le Ragionerie Territoriali hanno precauzionalmente ammesso alla registrazione solo i provvedimenti con scadenza 30 giugno, invitando alla rettifica della data del 31 agosto, eccetto che per quelli riguardanti ore eccedenti istituzionali.

La nota della RGS

Con la nota in commento, la Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto di privilegiare l’interpretazione “prudenziale” di queste Ragionerie territoriali, secondo la quale le ore eccedenti, ad eccezione di quelle correlate a cattedre istituzionalmente costituite con un orario eccedente le diciotto ore, debbono essere corrisposte limitatamente al 30 giugno e il loro conferimento al docente interessato deve partire dal giorno della effettiva prestazione del servizio fino a quella di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, escludendo dunque i mesi di luglio e agosto.

Tale interpretazione, a detta della Ragioneria, si rivela:

  • conforme al dettato normativa sia di rango costituzionale sia primario e secondario;
  • non contraria alla giurisprudenza;
  • maggiormente in linea con le direttrici della recente Legge 107/2015 (Buona scuola) e con le modalità di composizione di posti e cattedre (dall’applicazione delle quali scaturiscono le ore eccedenti);
  • rispettosa dell’obbligo di rigorosa e corretta gestione delle risorse pubbliche disponibili.

Secondo la RGS, interpretazioni diverse appaiono, al contrario, suscettibili di ingenerare significativi oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale (una stima sommaria potrebbe ammontare fino a 20 milioni di oneri aggiuntivi), attualmente privi della necessaria copertura finanziaria e, in definitiva, costitutivi di danno erariale.


Inoltre, c’è da considerare che secondo la normativa vigente, dal punto di vista operativo le prestazioni di cui si tratta sono oggetto di apposito e separato contratto di supplenza temporanea, sino al termine delle attività didattiche (siano esse prestate da docenti di ruolo piuttosto che non di ruolo), che non può non sottostare alla regolamentazione generale prevista dal D.M. 131/2007 («si provvede con [...] supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche [...] e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti»), trattandosi di ore di insegnamento derivanti da spezzoni orario che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, comprese le disponibilità orarie individuate, a detta dello stesso MIUR, in organico di diritto. Ne consegue che il conferimento di tali ore eccedenti deve attuarsi con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal Dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’effettiva prestazione del servizio fino a quello di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restandone così preclusi i mesi di luglio ed agosto (periodo, per definizione, di assenza dell’attività didattica).

Oltre a questa interpretazione della normativa vigente, la Ragioneria ritiene che «alla stessa conclusione si perviene ricorrendo all’applicazione dei principi costituzionali della sinallagmaticità e della proporzionalità della retribuzione percepita rispetto alla prestazione effettivamente svolta, in relazione ai quali principi ogni previsione di pagamento degli emolumenti in questione anche per i mesi estivi non sarebbe assistita da criteri di logicità e ragionevolezza, oltre che di sana e buona gestione delle risorse disponibili». Quindi, solo così si arriverebbe ad un giusto bilanciamento tra il diritto del lavoratore alla retribuzione per l’opera prestata e le esigenze di corretta gestione delle risorse finanziarie disponibili, evitando che il pagamento di emolumenti in misura non corrispondente alla prestazione provochi ingiustificati esborsi di danaro pubblico in danno all’erario.

Le reazioni sindacali

Dopo la nota, non si sono fatte attendere le critiche da parte sindacale.

La Flc Cgil infatti scrive: «Si tratta di un’interpretazione fallace del CCNL vigente sostenuta dal MEF ai soli fini del contenimento della spesa pubblica. [...] Secondo il dettato contrattuale il pagamento delle ore eccedenti segue la scadenza del contratto “madre”. Dunque, il pagamento degli spezzoni orari fino a 6 ore spetta fino al 31 agosto, se conferiti a personale con contratto a tempo indeterminato (in aggiunta alle 18 ore) o con contratto annuale. Solo se conferite a supplenza, tali ore eccedenti vanno retribuite fino al 30 giugno. In base alle norme in vigore, si tratta a tutti gli effetti di salario (a differenza di altre tipologie di ore eccedenti, es. gruppo sportivo, sostituzione colleghi assenti, ecc.), quindi, con diritto al pagamento per tutto l’anno».

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