Sinergie di Scuola

Per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione degli interventi cofinanziati attraverso il PON “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” il MIUR ha pubblicato, nella nuova sezione FAQ, una raccolta dei quesiti inviati dalle scuole all’Autorità di Gestione (AdG) ai quali fanno seguito le relative risposte.

Ci sono faq comuni a tutti gli avvisi e faq inerenti invece singoli avvisi.

Riportiamo di seguito alcune le faq comuni a tutti gli avvisi riguardanti la selezione di esperti/tutor e di operatori economici.

Selezione di esperti e tutor

È possibile assegnare più moduli a un’unica figura aggiuntiva?

Ciò è possibile purché:

  • l’avviso per il reclutamento della figura non escluda tale possibilità;
  • la figura si sia candidata per tutti i moduli in questione;
  • non vi sia alcuna sovrapposizione fra i calendari dei moduli in questione.
È possibile alternare il Tutor con altri docenti della scuola?

L’AdG suggerisce che, di norma, il Tutor sia unico, in quanto suo compito essenziale sarà quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività formative a garanzia di continuità e della congruità dell’intervento di formazione con gli obiettivi specifici dei percorsi scolastici. Non vi è però obbligatorietà del Tutor unico, pertanto la scuola può alternare più di un Tutor.

Un insegnante di sostegno può fare da Tutor?

Si, il Tutor deve essere individuato in via preferenziale tra il personale docente della scuola.

Gli avvisi per la selezione esterna delle figure coinvolte nella realizzazione dei moduli (esperti, Tutor, madrelingua, ecc.) potranno essere rivolti sia a singoli professionisti sia a società?

Si conferma che gli avvisi per la selezione possono essere rivolti con avvisi separati o a professionisti-persone fisiche o a persone giuridiche (associazioni, università, imprese ecc.), tenendo presenti le seguenti specifiche procedure:

  1. nel caso di professionisti-persone fisiche si procederà all’emanazione di un avviso di selezione ad evidenza pubblica a cui possono rispondere solo persone fisiche. La valutazione avverrà con comparazione dei CV. L’avviso dovrà contenere l’indicazione delle professionalità e delle competenze richieste, i criteri di ammissibilità e di selezione ed i relativi punteggi. Il contratto di prestazione d’opera verrà stipulato con la persona fisica selezionata;
  2. nel caso invece di persone giuridiche (es. associazioni, Università, scuole di lingua, istituti linguistici, scuole di teatro, complessi sportivi ecc.), visto che la stazione appaltante intende acquisire un servizio, si procederà secondo le modalità previste dal Codice dei contratti, in materia di procedure semplificate sotto le soglie comunitarie. La scelta della procedura da adottare varia a seconda dell’importo del servizio da acquisire.

Se il servizio di formazione avrà un importo che rientra nei 2.000 euro o nelle soglie stabilite dal Consiglio di Istituto si può procedere ad un affidamento diretto; se l’importo è maggiore dei 2.000 euro (o dell’altro limite stabilito dal Consiglio di Istituto) e fino ai 40.000 euro si deve procedere ad un affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 operatori economici, ai sensi del D.M. 44/2001.

Si ricorda che in questi casi si consiglia di utilizzare come criterio per valutare le offerte pervenute quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre si rammenta che il rapporto giuridico, a prescindere dal fatto che il servizio venga prestato da una persona fisica, deve instaurarsi esclusivamente con la persona giuridica aggiudicataria del servizio, attraverso la sottoscrizione di un contratto secondo le disposizioni dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, indicando in fattura il nominativo dell’esperto fornito che presta il servizio, le ore di incarico attribuite e il costo orario riconosciuto.

L’incarico di Tutor può essere affidato a personale esterno alla scuola?

Di norma l’istituzione scolastica seleziona i Tutor al suo interno sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal percorso formativo.

La scuola potrà selezionare il Tutor all’esterno solo nel caso in cui tale risorsa non sia stato possibile individuarla preventivamente tra il personale interno, previo avviso di selezione di personale.

Esiste incompatibilità tra referente valutazione ed esperto, referente valutazione e Tutor, esperto e Tutor (su moduli formativi diversi dello stesso progetto)?

Le Disposizioni non prevedono incompatibilità specifiche nei ruoli previsti nell’area formativa e/o gestionale.

Si raccomanda, però per motivi etici, che il referente per la valutazione non ricopra gli altri ruoli in quanto potrebbe trovarsi nella situazione di dover valutare se stesso.

Si rimanda, pertanto, alla responsabilità dei DS di evitare tali situazioni.

Per tutti gli altri casi parimenti l’alternarsi deve rispondere ad una specifica esigenza didattica (ad esempio il ruolo di esperto e tutor sono compatibili, ferma restando la non sovrapposizione fra i calendari dei moduli in questione).

Selezione degli operatori economici

Per acquisti di beni e/o servizi di importo inferiore ai 2.000,00 euro è possibile fare affidamento diretto?

Si, l’affidamento diretto è una delle procedure ispirate ai principi dell’evidenza pubblica e previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.I. 44/2001, che la stazione appaltante deve porre in essere per acquisire beni e/o servizi. In particolare l’affidamento diretto è una delle procedure di natura “semplificata” per acquisti cd. “sottosoglia” cioè al di sotto delle soglie comunitarie. Nello specifico tale procedura può essere adottata solo qualora l’ammontare del bene e/o servizio da acquisire non superi il limite dei 2.000,00 euro oppure il limite stabilito dall’apposita delibera del Consiglio d’Istituto (fino ai 39.999,99 euro).

Per acquisti di beni e/o servizi di importo superiore a 2.000,00 euro è possibile fare affidamento diretto?

Si, è possibile se il limite per l’affidamento diretto è stato innalzato dall’apposita delibera del Consiglio d’Istituto (fino alla soglia massima di 39.999,99 euro). In caso contrario si dovrà procedere ad un affidamento previa consultazione di almeno 3 operatori economici.

Esempio: delibera del consiglio d’istituto che innalza limite per l’affidamento diretto a 15.000 euro. La scuola per acquisti fino a 15.000 euro utilizzerà l’affidamento diretto mentre per acquisti al di sopra dei 15.000 euro procederà ad affidamento solo dopo aver consultato, in modo formale via PEC, almeno 3 operatori economici

Per acquisti di beni e/o servizi di natura informatica vi è l’obbligo delle Convenzioni Consip?

No. La Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512, ha previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione), lasciando però alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro confermato dall’art. 1, comma 419 della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Per acquisti di beni e/o servizi di natura NON informatica (tutte le categorie merceologiche diverse da quelle informatica) vi è l’obbligo delle Convenzioni Consip?

Si. Per acquisti di beni e/o servizi diversi da quelli informatici, l’art. 1, comma 449, della Legge 27/12/2006, n. 296 e l’art. 1, commi 1 e 7, del Decreto Legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012, obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque categoria merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A. Solo nel caso in cui tale strumento di acquisto non sia disponibile per la specifica categoria merceologica o non risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali, l’Istituzione Scolastica, può decidere se procedere ad acquisti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal MePA.

Si rammenta che nel caso di Convenzione Consip esistente ma non idonea tuttavia è necessaria un’apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

Le Istituzioni scolastiche hanno l’obbligo del Me.Pa. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)?

No. Le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296. Tuttavia l’Autorità di Gestione consiglia di utilizzare tale strumento per maggiore facilità e trasparenza.

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