Sinergie di Scuola

Il 5 febbraio scorso la Civit (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha pubblicato un’interessante sintesi degli obblighi previsti per le pubbliche amministrazioni a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012 (anticorruzione).

Gli adempimenti che seguono interessano tutte le amministrazioni dello Stato compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni universitarie.

Coerentemente con l’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà individuato un soggetto che provvederà agli obblighi di seguito elencati.

Procedure di selezione e formazione del personale
Art. 1, co. 5, lett. b)

Ciascuna p.a. definisce e trasmette al DFP procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi la rotazione di dirigenti e funzionari.

Comunicazioni al DFP
Art. 1, co. 39 e 40

Ciascuna p.a. comunica al DFP tutti i dati utili (inclusi i titoli e i curricula) a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone anche esterne alle p.a., individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure di selezione.

La scadenza presunta è il 31 gennaio. Nello stesso termine «sarà predisposta apposita circolare esplicativa della normativa in oggetto in merito ai destinatari, alle informazioni da comunicare e ad ogni altra istruzione relativa all’adempimento previsto».

I dati utili (inclusi i titoli e i curricula) confluiscono nella Relazione annuale al Parlamento di cui all’art. 36, co. 3 del D.Lgs. 165/2001.

Trasmissione alla CiVIT
Art. 1, co. 39 e 40

Ciascuna p.a. trasmette alla Civit, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati utili (inclusi i titoli e i curricula) a rilevare le posizioni dirigenziali per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 (prevenzione della corruzione).

Disposizioni in materia di  incompatibilità

La legge anticorruzione contiene anche disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, co. 42 della legge n. 190/2012. Vediamo di seguito gli adempimenti previsti.

Delega incarichi vietati ai dipendenti p.a.
Art. 1, co. 42, lett. a)

Con appositi Regolamenti (su proposta del Ministro per la p.a. e la semplificazione di concerto con i Ministri interessati) saranno individuati gli incarichi vietati ai dipendenti delle p.a. di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001. (art. 53, co. 3 bis, D.Lgs. 165/2001).


Potenziale conflitto di interesse in tema di incarichi
Art. 1, co. 42, lett. b) e c)

Nel conferimento o nell’autorizzazione a svolgere incarichi ex co. 5, 7 e 9 dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 occorre tener conto di situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (art. 53, co. 5, 7 e 9, D.Lgs. 165/2001).

Comunicazione ammontare dei  compensi
Art. 1, co. 42, lett.e)

I soggetti pubblici o privati comunicano, entro 15 giorni dall’erogazione del compenso, all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al co. 6 (art. 53, co. 11, D.Lgs. 165/2011).

Comunicazione incarichi in via telematica
Art. 1, co. 42, lett. f)

Ciascuna p.a. che conferisce o autorizza incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunica (nel termine di 15 giorni dal conferimento dell’incarico) in via telematica al DFP gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La comunicazione è accompagnata da una relazione in cui sono indicate le norme in applicazione delle quali sono stati conferiti gli incarichi, le ragioni, i criteri di scelta, la rispondenza a principi di buon andamento della p.a., le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Con le stesse modalità, le amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, dichiarano entro il 30 giugno di ciascun anno di non aver conferito o autorizzato incarichi. (art. 53, co. 12, D.Lgs. 165/2001).

Comunicazione compensi inerenti gli  incarichi
Art. 1, co. 42, lett. g)

Ciascuna p.a. di appartenenza comunica (entro il 30 giugno di ciascun anno) al DFP in via telematica per ciascuno dei propri dipendenti e per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogate o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al co. 11 (soggetti pubblici o privati) (art. 53, co. 13 , D.Lgs. 165/2001).

Insussistenza di conflitto di interesse
Art. 1, co. 42, lett. h)

Ciascuna p.a. rende nota nelle proprie banche dati, accessibili per via telematica, oltre che l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico, anche l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse inerente gli incarichi (art. 53, co. 14, D.Lgs. 165/2001).

Comunicazioni al DFP
Art. 1, co. 42, lett. i)

Ciascuna  p.a. trasmette al DFP e pubblica in tabelle riassuntive liberamente scaricabili le informazioni relative a consulenze e incarichi nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica (art. 53, co. 14, D.Lgs. 165/2001).

Il DFP trasmette, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Corte dei Conti l’elenco delle p.a. inadempienti alla trasmissione e alla pubblicazione, in formato digitale standard aperto, dei dati di cui sopra (art. 53, co. 14, D.Lgs. 165/2001).

Art. 1, co. 42, lett. l)

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle p.a. di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi, attività lavorative o professionali presso soggetti privati destinatari dell’attività della p.a. svolta attraverso i medesimi poteri, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti, nonché il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le p.a. per i successivi tre anni e con obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati (art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001).

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