Sinergie di Scuola

Accade a volte che le assenze del personale, dovute a una serie di motivazioni giuridicamente riconosciute dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da tutta la normativa al quale esso rimanda, non siano così immediatamente riconducibili ad una casistica specifica. È il caso delle assenze cosiddette “per malattia”, che in realtà, pur rimanendo inalterata e inoppugnabile la situazione finale (il fatto che il lavoratore non sia nelle condizioni di salute adeguate a prestare la sua opera), possono derivare da eventi non naturali (come l’insorgere di una malattia) ma accidentali.

È quindi necessario distinguere immediatamente i due diversi casi:

  •  la malattia, cioè l’insorgere di un fatto morboso che modifica l’integrità funzionale dell’organismo;
  •  l’infortunio, cioè il verificarsi di un evento fortuito, violento ed esterno, che provoca lesioni corporali alla persona che ne è colpita.

L’infortunio durante il servizio è riconosciuto come tale al personale della scuola, che è pertanto obbligatoriamente iscritto all’INAIL, ma solo per determinate circostanze; in particolare, se per lo svolgimento della propria attività fa uso di macchine elettriche (computer, fotocopiatori, videoregistratori, proiettori ecc.), oppure se effettua esercitazioni pratiche, di lavoro, esperienze tecnico-scientifiche, attività di educazione fisica o ludico-motoria o altro (v. D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965; Nota INAIL 31 marzo 2003 e Circolare n. 28 del 23 aprile 2003).

È assimilato all’infortunio in servizio quello che avviene durante il tragitto casa-scuola e viceversa, cioè l’infortunio in itinere, solitamente conseguenza di incidenti stradali, che l’elevato tasso di pendolarismo del personale della scuola contribuisce in un certo senso ad incrementare.

Incidente stradale al di fuori dell’orario di servizio e assenza dell’insegnante

Può tuttavia verificarsi – e non è inconsueta – l’ipotesi di infortuni o altri eventi dannosi che hanno luogo totalmente al di fuori dell’orario di lavoro del dipendente (docente, ATA o dirigente che sia) provocandogli lesioni all’integrità fisica tali da costringerlo ad assentarsi dal servizio.

Limitiamoci a considerare l’ipotesi dell’assenza di un insegnante a seguito dell’infortunio subito in un incidente stradale la cui responsabilità sia imputabile a una terza persona.

L’incontestabile sinallagma contrattuale prestazione/retribuzione perde il suo valore nel momento in cui il docente non presta il servizio dovuto, perché rimane assente a causa dell’incidente stradale e viene comunque retribuito. Ci aiuta a collocare il nostro ragionamento in una cornice logica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009, che all’art. 17 prevede espressamente:

8.  Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia [...] è il seguente:
a) ogni intera retribuzione fissa mensile [...] con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza [...]
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1
[...] (OMISSIS) [...]
17.  Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

È evidente che l’Amministrazione subisce un danno dall’assenza, causata da altri, del suo personale (che comunque viene retribuito senza dare in cambio la propria prestazione lavorativa), e dunque ha tutti i diritti per chiedere di essere risarcita, attivando procedure delicate e tempestive. Va chiarito anche il duplice significato e ruolo che il termine Amministrazione assume: chi patisce il danno è lo Stato, e più precisamente il M.I.U.R., ma chi deve attivarsi per ottenere il risarcimento è il Dirigente scolastico, il quale ha il compito di avviare le procedure necessarie a perseguire tale finalità.


La procedura e le casistiche possibili

La prima azione ha carattere conoscitivo e serve a capire quali sono i motivi dell’assenza del dipendente, verificando preliminarmente se essa sia conseguenza di un infortunio patito sul lavoro oppure se l’infortunio sia accaduto al di fuori dell’attività lavorativa. In entrambi i casi la seconda circostanza da appurare è se l’infortunio sia stato causato da terzi oppure no.

Abbiamo quindi quattro casistiche:

  1. infortunio sul lavoro;
  2. infortunio sul lavoro causato da terzi (prevalentemente infortuni in itinere);
  3. infortunio fuori dal lavoro;
  4. infortunio fuori dal lavoro causato da terzi.

Nelle prime due ipotesi c’è l’obbligo di denunciare il fatto all’INAIL secondo le procedure ben note alle Istituzioni scolastiche, al fine di ottenere per il dipendente, se del caso, la tutela assicurativa prevista da tale istituto. Oltre all’INAIL, la tutela assicurativa è anche garantita dalle polizze integrative che alcune istituzioni scolastiche attivano per i propri dipendenti, oltre che per gli alunni.

Un discorso a parte meriterebbero gli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, recentemente cancellati dall’art. 6 del decreto legge 201/2011 (si veda l’articolo di copertina del numero scorso, ndr) allo scopo di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo i primi fruitori di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Nel terzo caso (ipotizziamo una caduta in casa, con conseguente frattura di un arto), il dipendente è semplicemente considerato assente per malattia, e conserva la retribuzione che gli spetta, senza che ci sia alcun risarcimento da parte di chicchessia.

Quando però l’infortunio è del tipo indicato al punto 4 (fuori dal lavoro e per colpa di terzi: es. un incidente stradale, un’aggressione, un danno arrecato da animali incustoditi ecc.), è indispensabile che il dipendente interessato comunichi, contestualmente all’assenza, i motivi che la determinano, qualora siano imputabili a un terzo responsabile, considerato che il certificato medico (a meno che non venga presentata la certificazione rilasciata da un Pronto Soccorso ospedaliero, che lascia facilmente supporre l’evenienza infortunistica) indica solo la prognosi, cioè la durata prevista dell’assenza, e non anche la diagnosi.

Gli obblighi per il dipendente

L’infortunato ha quindi il preciso obbligo, derivante dal rapporto di lavoro, di fornire all’amministrazione tutte le informazioni necessarie all’avvio della richiesta di risarcimento danni, come ad esempio:

  •  luogo, giorno, ora e dinamica dell’evento lesivo;
  •  mezzo su cui viaggiava, altri mezzi coinvolti (con numeri di targa);
  •  generalità e indirizzo dei proprietari dei veicoli coinvolti (soggetti terzi danneggianti);
  •  compagnie assicuratrici;
  •  eventuale richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei terzi danneggianti;
  •  eventuali autorità intervenute (vigili, polizia, carabinieri ecc.);
  •  eventuali testimoni;
  •  ogni altra utile notizia.

Se la segnalazione è insufficiente

Se la segnalazione del dipendente non fosse tempestiva e dettagliata, spetta al Dirigente scolastico acquisire d’ufficio le informazioni necessarie ed effettuare, anche in base a indicazioni sommarie, gli accertamenti necessari presso altri uffici competenti (es. di pubblica sicurezza), al fine di verificare le effettive responsabilità e poter quindi attivare l’obbligatoria azione di rivalsa.

In via prudenziale, potrebbe essere utile inserire nei moduli di comunicazione dell’assenza per malattia utilizzati dai dipendenti la seguente integrazione:

Dichiaro che l’assenza per malattia
- è/non è stata causata da terzi (specificare)
- è/ non è stata causata da infortunio sul lavoro

La quantificazione del danno

Una volta accertati fatti e responsabilità, è necessario quantificare il danno che l’Amministrazione subisce, anche avvalendosi della collaborazione delle locali Ragionerie Territoriali (dove sono confluiti gli uffici spese fisse delle ex DD.PP.SS.VV. del MEF) per l’esatta contabilizzazione delle somme da recuperare.

A tale proposito è bene chiarire che l’individuazione di tale cifra deve tener conto:

  •  della retribuzione (stipendi e assegni accessori) corrisposta al dipendente durante il periodi di assenza dal servizio, compresi i contributi previdenziali e assicurativi obbligatoriamente versati dall’amministrazione;
  •  dell’eventuale maggior costo sostenuto per pagare il lavoro straordinario resosi necessario a seguito dell’assenza del dipendente assente;
  •  della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge maturati con decorrenza dal primo giorno di assenza e fino al momento del saldo.

Non è naturalmente possibile quantificare il danno in termini che eccedono il pregiudizio effettivamente sofferto, per non incorrere nell’ipotesi di indebito arricchimento.

Come attivare l’azione di rivalsa

Il primo passo è costituito dall’invio di una richiesta (diffida) risarcitoria al responsabile dell’infortunio (quando si tratta di infortuni per i quali il terzo responsabile è assicurato – come per gli incidenti automobilistici – si agisce nei confronti dell’assicurazione). La richiesta deve essere avanzata dal Dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro, in nome e per conto dell’istituzione scolastica e dello Stato/MIUR (sul cui bilancio è imputata la spesa per la retribuzione del dipendente e quindi titolare del diritto al risarcimento del danno, indipendentemente da chi esercita l’azione di rivalsa).

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

  •  breve descrizione delle motivazioni che ne costituiscono il fondamento (es. «l’insegnante ... in servizio presso questa istituzione scolastica è assente dal servizio dal ... a seguito di infortunio la cui responsabilità, come risulta dagli elementi acquisiti, è imputabile al sig. ... »);
  •  volontà di esercitare il diritto di rivalsa per il danno subito;
  •  termine congruo entro il quale il responsabile dell’infortunio – o chi per esso – deve provvedere al risarcimento (es. entro 60 giorni dal ricevimento della presente);
  •  modalità di pagamento delle somme dovute (trattandosi, come abbiamo detto, di fondi dello Stato e non propri della scuola, il versamento va fatto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di riferimento, indicando la seguente causale: “Da commutarsi sul capo XIII, cap. 3550 – entrate diverse del MIUR – per  ... ”. In alternativa l’importo può anche essere versato sul conto corrente della scuola, la quale deve a sua volta versarlo alla Tesoreria);
  •  avvertenza di possibile avvio del recupero giudiziale mediante la competente Avvocatura dello Stato, in mancanza di riscontro.

La prescrizione

Occorre fare molta attenzione ai termini di prescrizione (previsti dalla disciplina civilistica, vanno verificati caso per caso; per i sinistri automobilistici, ad esempio, la prescrizione è di due anni), vigilando sull’andamento delle azioni di rivalsa attivate, in modo tale da rinnovare periodicamente le diffide – e scongiurare la prescrizione con lettere raccomandate A.R. – finché il debitore non abbia provveduto a risarcire il danno provocato.

Quando ci si rivolge all’Avvocatura

Se, nonostante l’attiva sollecitudine dell’Amministrazione, la richiesta di rimborso non viene soddisfatta, è necessario coinvolgere l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, trasmettendo il fascicolo completo degli atti relativi al caso, integrato da tutte le indicazioni necessarie e gli elementi utili ad istruire la vertenza.

Maternità: schema valutazione dei rischiÈ compito dell’Avvocatura infatti valutare se ricorrano gli estremi per tentare il recupero giudiziale del credito, sulla base delle concrete possibilità di accoglimento della domanda e degli ipotetici costi dell’operazione.

Il recupero degli emolumenti corrisposti

Nell’ipotesi in cui il dipendente abbia ricevuto un risarcimento direttamente da colui che gli ha causato l’infortunio, è ovviamente tenuto a versare all’Amministrazione una somma pari alla retribuzione percepita durante l’assenza, compresi gli oneri riflessi, in quanto non deve essere retribuito e contemporaneamente rimborsato per il periodo in cui non lavora.

L’Amministrazione quindi può sia chiedere al proprio dipendente la restituzione di quanto eventualmente abbia percepito come rimborso, sia esercitare azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

È interessante a questo proposito la pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni riunite (sentenza 12/11/1988 n. 6132) secondo la quale il pregiudizio da risarcire al datore di lavoro per l’assenza dal servizio del dipendente ammonta quanto meno alla retribuzione corrisposta “a vuoto” e dei relativi contributi versati, ma non ha alcuna rilevanza il modo in cui il datore di lavoro abbia fronteggiato la temporanea assenza dal servizio del dipendente infortunato.

Di conseguenza, nella quantificazione del danno non si deve tener conto della retribuzione corrisposta al supplente assunto in sostituzione del titolare infortunato, trattandosi di somme erogate a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente resa.

Tale sentenza influisce direttamente sulla gestione dei rimborsi, in quanto precisa che l’Amministrazione deve essere rimborsata solo per lo stipendio del dipendente assente e non anche per quello del supplente, ammesso che sia stato assunto. Nel bilancio dell’Istituzione scolastica, quindi, eventuali somme dovute al recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente per responsabilità di terzi possono transitare (alla voce Entrate Aggregato/Voce/sottovoce 07.04.00 Altre entrate- Diverse e alla voce Spese Tipo/Conto/sottoconto 07.01.01 Oneri finanziari – restituzione versamenti non dovuti) ma non essere trattenute a titolo di reintegro delle spesa sostenuta per la relativa supplenza.

Fonti di riferimento

  • Nota prot. A00DRCA/7903 del 18 maggio 2009 – USR CAMPANIA – Area legale e del contenzioso
  • Nota prot. MIUR AOODRLO R.U. 074 del 1 aprile 2010 – USR LOMBARDIA - Ufficio V Servizio legale
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