Sinergie di Scuola

Il 27 gennaio scorso il TAR del Friuli Venezia Giulia ha sentenziato che la scuola deve consentire al sindacato che lo richieda l’accesso agli atti contenenti le somme percepite dal singolo docente o ATA in materia di salario accessorio.

Queste le motivazioni della sentenza, così come sintetizzate dalla FLC CGIL:

  • Il sindacato locale è legittimato ad accedere agli atti richiesti (retribuzione nominativa di salario accessorio) contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte.
  • Il CCNL 19/04/2018 dà facoltà di accesso ai sindacati agli atti di cui si parla in forza del diritto all’informazione previsti dall’art. 5, commi 1 e 4.
  • La documentazione contenente i dati in forma integrata o parzialmente disaggregata non è sufficiente.
  • Il diritto alla riservatezza non è una giustificazione perché non si tratta di dati sensibili.
  • Senza l’informazione su questi dati non è possibile l’esercizio dei diritti sindacali.
  • La Legge 241/1990 è la base giuridica dell’accesso perché essa garantisce sempre l’accesso ai dati amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7).
  • Già il Consiglio di Stato si è pronunciato in questo senso con una sentenza del 20/07/2018 n. 4417.

Quindi per il TAR del Friuli Venezia Giulia non solo la Legge 241/1990, ma lo stesso CCNL è strumento giuridico sufficiente per accedere da parte del sindacato ai dati del singolo lavoratore in materia di salario accessorio.

Cosa stabilisce il Garante

Questa sentenza dà però un’interpretazione contraria a quanto stabilito pochi giorni prima dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante ha infatti risposto all’ARAN e al M.I. in merito alla legittimità del trattamento, da parte delle Istituzioni scolastiche e delle organizzazioni sindacali, di dati personali (nominativi e compensi con riguardo alle attività finanziate tramite il fondo d’istituto) riferiti al personale scolastico.

Al riguardo, l’Autorità ha precisato, in particolare, che le prerogative sindacali previste dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi applicabili per i singoli comparti dell’amministrazione possono essere soddisfatte anche senza far ricorso a dati personali, rendendo note solamente informazioni aggregate.

Pertanto, considerato che le Istituzioni scolastiche possono trattare i dati personali del personale scolastico se il trattamento è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, in assenza di una disposizione normativa che soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina di protezione dei dati, potranno essere forniti alle organizzazioni sindacali solo dati numerici o aggregati.

A tal fine, l’Autorità ha quindi chiarito che la finalità di dare evidenza alle organizzazioni sindacali della remunerazione dei progetti finanziati con il fondo d’istituto può essere perseguita rendendo disponibile alle parti sindacali, ad esempio, il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito “per fasce” o “qualifiche”, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio.

Il Garante, con il proprio parere, conclude: «Restano, in ogni caso, salve le forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (artt. 22 e ss. della Legge 7/8/1990 n. 241 e art. 5 del D.Lgs. 33/2013), i cui presupposti saranno valutati dall’amministrazione al fine di consentire o meno l’ostensione della documentazione richiesta, tenuto conto che l’organizzazione sindacale può essere legittimata all’esercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione [sindacale]».

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