Sinergie di Scuola

Nell’ambito delle prestazioni a sostegno del welfare per i dipendenti pubblici, l’INPS ha pubblicato, nel mese di novembre, due bandi di interesse anche per il personale scolastico.

Il primo propone contributi per Master universitari e corsi di perfezionamento, il secondo assegni di frequenza e contributi formativi.

Master universitari e corsi

Con l’intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti, l’INPS ha indetto il Bando per assegnazione di contributi in favore dei figli e orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e degli iscritti alla gestione Magistrale a sostegno della frequenza di Master universitari di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento.

Il beneficiario/richiedente la prestazione è lo studente maggiorenne, che presenta con proprio SPID la domanda di partecipazione.

Lo studente vincitore del concorso ottiene il contributo per l’anno accademico di frequenza. La scelta dell’ateneo presso il quale frequentare il Master di I o II livello o il CUP è rimessa allo studente.

In particolare, per l’anno per l’anno accademico 2022/2023 sono posti a concorso:

  • n. 600 contributi per gli aventi diritto della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici;
  • n. 200 contributi per gli aventi diritto della Gestione assistenza magistrale.

L’importo massimo di ciascun contributo è di 10.000 euro.

Possono partecipare al concorso i beneficiari in possesso dei seguenti requisiti:

  1. diploma di laurea triennale per master di I livello;
  2. diploma di laurea specialistica magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento per master di II livello;
  3. diploma di laurea triennale/magistrale per i CUP;
  4. essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda;
  5. avere un’età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda;
  6. non aver già ricevuto dall’Istituto, in uno degli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 borse di studio, per Master di I o II livello o Corsi universitari di perfezionamento, finanziate dall’Istituto o da altro ente statale;
  7. non aver fruito e di non fruire di borse di studio a titolo di frequenza di master e CUP erogate da altre Istituzioni e Enti pubblici o privati.

La domanda deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 12 del 16 novembre e non oltre le ore 12 del 16 dicembre 2022.

Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE per prestazioni universitarie.

L’attestazione ISEE per prestazioni universitarie, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, è funzionale alla determinazione della posizione in graduatoria e del contributo a carico dello studente.

L’utente può, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2022. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2022 prestazioni universitarie non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.

Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di indicatore ISEE massima indicata nella tabella di riferimento. L’utente dovrà pertanto verificare a sua cura l’assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del bando.

L’INPS non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell’attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati.

L’acquisizione della certificazione ISEE Universitaria potrà essere verificata all’interno della procedura, nell’area riservata dei Servizi on-line, attraverso la funzione “Segui iter domanda”, dove comparirà la dicitura “ISEE certificato”.

Assegni di frequenza e contributi formativi

Destinatari del bando di concorso sono, per gli assegni di frequenza, gli orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale, e per i contributi formativi figli o orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale, portatori di handicap.

In particolare, per l’anno scolastico 2021/2022, sono messi a disposizione:

  • 85 assegni di frequenza;
  • 170 contributi formativi.

Per poter accedere alla prestazione “Assegni di frequenza” i possibili beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda);
  2. essere a carico fiscale del richiedente la prestazione;
  3. non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell’importo del beneficio messo a concorso.

Per poter accedere alla prestazione “Contributi formativi” i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda), scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo;
  2. essere a carico fiscale del richiedente la prestazione;
  3. non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell’importo del beneficio messo a concorso.

Quest’ultimo beneficio è incompatibile con quello relativo al Bando di concorso INPS “Supermedia 2022” per l’anno scolastico 2021/2022.

Gli Assegni di frequenza e i Contributi formativi non sono cumulabili tra loro.

La domanda deve essere trasmessa dalle ore 12 del 23 novembre fino alle ore 12 del 30 dicembre 2022.

Il richiedente la prestazione, precedentemente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario relativa al nucleo familiare in cui compare il beneficiario o ISEE “Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS, previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente. L’attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

L’utente potrà, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2022. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione di ISEE 2022, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.

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