Sinergie di Scuola

I contributi di un lavoratore della pubblica amministrazione si distinguono tra obbligatori, figurativi e volontari. Ma non sempre le differenze sono chiare.

Contributi obbligatori

Sono tutte quelle tipologie di contributi che l’ente/amministrazione di appartenenza dell’iscritto versa automaticamente all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici a partire dalla prima retribuzione percepita dal dipendente. Si dividono in: 

  • previdenziali: le amministrazioni e gli enti datori di lavoro detraggono mensilmente i contributi obbligatori dalla busta paga del lavoratore e li versano all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici, aggiungendo la loro quota. Il contributo è calcolato in percentuale sullo stipendio mensile e va a determinare l’ammontare della pensione e del trattamento di fine servizio o di fine rapporto;
  • creditizi: i lavoratori iscritti all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici versano, sempre attraverso l’amministrazione di appartenenza, lo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, destinato alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Questa contribuzione va ad alimentare il fondo con cui l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici finanzia le varie forme di credito per gli iscritti.

Contributi figurativi

Costituiscono il riconoscimento ai fini pensionistici, da parte dell’ente previdenziale, di periodi di aspettativa non retribuita per: astensione dal lavoro per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive, per cariche sindacali e per congedi parentali. Tali periodi diventano così utili sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per il calcolo della pensione medesima.

L’accredito figurativo non comporta oneri per l’iscritto. L’unica eccezione è l’aspettativa per cariche pubbliche elettive.

Il contributo viene calcolato sulla retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro, esclusi tutti quegli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o condizionati da una determinata produttività.

Quindi spettano ai lavoratori iscritti all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici che si assentano dal lavoro per i seguenti motivi:

  • aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive – Parlamento europeo, Parlamento nazionale, Consigli regionali – (art. 3 D.Lgs. 564/1996 in combinato disposto art. 31 Legge 300/1970 modificato e integrato dal D.Lgs. 278/1998 e dall’art. 38 Legge 488/1999);
  • aspettativa sindacale non retribuita o fruita in misura parziale (art. 3 D.Lgs. 564/1996 in combinato disposto art. 31 Legge 300/1970);
  • astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) durante il periodo lavorativo, nei casi in cui non ci sia retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta.

Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive

L’interessato deve presentare la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio la legislatura, pena la decadenza, con contestuale autocertificazione della retribuzione virtuale, ossia della retribuzione che avrebbe percepito qualora fosse rimasto in servizio, in ragione d’anno. La domanda è valida per tutta la durata della legislatura.

A seguito della domanda viene avviato l’iter amministrativo, che prevede l’acquisizione e la verifica:

  • dell’iscrizione assicurativa alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici e superamento del periodo di prova;
  • della delibera ente datore di lavoro principale che ha disposto il collocamento in aspettativa ad ogni inizio di legislatura;
  • del prospetto retribuzioni virtuali, qualora non risultanti dalla autocertificazione.

L’organo elettivo per conto dell’interessato entro il 31 ottobre di ciascun anno deve effettuare il versamento della contribuzione ai fini pensionistici ed ai fini del fondo credito, utilizzando le corrispondenti aliquote di finanziamento ai fini pensionistici (pari all’8,80% per gli iscritti alla cassa Stato) ed ai fini del fondo credito (pari a 0,35%), con modello F24 elementi identificativi. Il versamento va invece effettuato con modello F24 ordinario se a provvedere allo stesso è direttamente il soggetto interessato.

 Aspettativa sindacale non retribuita o fruita in maniera parziale

L’interessato deve presentare la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale ha svolto la carica sindacale, pena la decadenza, con contestuale autocertificazione della retribuzione virtuale, ossia della retribuzione che avrebbe percepito qualora fosse rimasto in servizio, in ragione d’anno. A seguito della domanda viene avviato l’iter amministrativo, che prevede l’acquisizione e la verifica:

  • dell’iscrizione assicurativa alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici e superamento del periodo di prova;
  • della delibera ente datore di lavoro principale che ha disposto il collocamento in aspettativa;
  • della dichiarazione dell’organizzazione sindacale attestante le funzioni rappresentative svolte sia a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio;
  • del prospetto retribuzioni virtuali, qualora non risultanti dalla autocertificazione.

Contribuzione aggiuntiva ai sensi del D.Lgs. 564/1996, commi 5 e 6

Per le aspettative sindacali non retribuite è prevista, per i periodi che si collocano a decorrere dal 1° dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva, relativa all’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa. Per effettuare questo versamento le Organizzazioni Sindacali devono essere autorizzate dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici entro il 30 settembre dell’anno successivo.

A seguito della domanda viene avviato l’iter amministrativo, che prevede l’acquisizione e la verifica della seguente documentazione:

  • delibera ente datore di lavoro principale che ha disposto il collocamento in aspettativa e/o distacco;
  • funzioni rappresentative o dirigenziali all’interno dell’Organizzazione Sindacale svolte nel periodo oggetto di autorizzazione;
  • CUD rilasciato dall’Organizzazione Sindacale relativo all’anno di riferimento;
  • retribuzione virtuale, in caso di aspettativa sindacale non retribuita, da certificare da parte dell’ente datore di lavoro principale.

Astensione facoltativa per maternità

  • Nel caso in cui la pensione sia liquidata interamente con il sistema di calcolo contributivo è previsto l’accredito figurativo dei contributi a favore del genitore che si assenti dal lavoro per l’educazione e l’assistenza del bambino fino al 6° anno di vita, nel limite di 170 giorni per ciascun figlio;
  • sono previsti accrediti figurativi, nella misura massima di 25 giorni l’anno e nel limite complessivo di 24 mesi, in caso di assenze per assistere familiari diversamente abili, purché conviventi;
  • l’astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro rientra come tipologia nella contribuzione figurativa utile ai soli fini pensionistici. È richiesto a tal fine che l’iscritto possa far valere all’atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. I periodi di astensione facoltativa collocati anch’essi al di fuori del rapporto di lavoro sono invece riscattabili. È comunque richiesto il requisito del quinquennio contributivo da possedere all’atto della domanda.

Contributi volontari

Sono tutte quelle tipologie di contributi che vengono versati su domanda dell’iscritto che vuole proseguire la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro. È il caso di aspettative per motivi di studio o famiglia, di interruzioni per motivi disciplinari, per lavori discontinui, stagionali o part-time.

La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora, per gli stessi periodi, l’interessato risulti iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Possono effettuare il versamento i lavoratori iscritti all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata, oppure 3 anni nel quinquennio precedente la domanda.

È prevista una riduzione del requisito minimo contributivo da 3 anni a 1 per coprire volontariamente i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e di quelli di non lavoro nell’ambito di una prestazione part-time di tipo orizzontale, verticale o ciclico.

L’interessato deve presentare domanda alla competente sede provinciale Inps Gestione Dipendenti Pubblici. 

L’importo dei contributi è determinato dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici e i versamenti devono essere effettuati dall’interessato entro il trimestre successivo a quello di riferimento.

La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di autorizzazione.

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