L’articolo 4 DEL D.P.R. n. 207/2010, Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, dispone che
«Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile».
Sul punto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di approfondimenti congiunti anche con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha emanato la circolare n. 3/2012 alla quale la recente nota dell’Inail prot. 60010 del 21/03/2012 e la successiva circolare Inps n. 54 del 13/04/2012 fanno integrale rinvio per la definizione delle istruzioni operative da seguire in sede di prima applicazione della norma.
Cosa dice il Ministero del Lavoro
In presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e/o alle Casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando – in tutto o in parte – le somme dovute in forza del contratto pubblico direttamente ai predetti Istituti e Casse.
La normativa vigente prescrive che in caso di DURC che presenti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il cd. intervento sostitutivo opera sia quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori copra interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse, sia quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate dal DURC. In quest’ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili in proporzione dei crediti di ciascuno Istituto o Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dagli stessi a seguito di richiesta da parte della stazione appaltante.
Le stazioni appaltanti, prima di procedere al versamento, devono comunicare a Enti o Casse l’intenzione di sostituirsi all’originario debitore attraverso un “preavviso di pagamento”. In tal modo sarà possibile accertare se un’altra stazione appaltante abbia ripianato anche solo in parte le posizioni dell’appaltatore.
Le precisazioni dell’Inail
Il termine contratto pubblico comprende tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati a una procedura di evidenza pubblica e disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo.
L’intervento sostitutivo trova applicazione nel caso di inadempienze contributive segnalate nel DURC relative «a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto», pertanto è attivabile in relazione ad ogni operatore economico, appaltatore o subappaltatore, per il quale, in occasione del pagamento delle relative prestazioni, la stazione appaltante abbia acquisito un DURC attestante l’irregolarità.
Oggetto dell’intervento è il pagamento diretto agli Enti di quanto dovuto per le «inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva» nei confronti dell’operatore economico. La somma che la stazione appaltante deve versare agli Enti deve essere trattenuta dal corrispettivo dovuto all’operatore economico, al netto delle ritenute di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento.
L’intervento sostitutivo può operare anche quando detto corrispettivo sia in grado solo in parte di colmare il debito contributivo indicato nel DURC. In questo caso, la stazione appaltante attiverà l’intervento sostitutivo nei limiti del minor importo disponibile.
Nell’ipotesi in cui l’inadempienza accertata nel DURC riguardi più Enti e l’importo disponibile per l’intervento sostitutivo sia inferiore, il pagamento nei confronti di ciascun Ente deve essere effettuato in proporzione alle rispettive irregolarità.
Una volta effettuato il versamento nei confronti degli Enti, la stazione appaltante non deve richiedere un nuovo DURC per il pagamento dell’eventuale somma residua all’operatore economico. Naturalmente, quanto sopra vale in relazione al medesimo contratto e alla medesima fase per cui è stato attivato l’intervento sostitutivo. Diversamente, in capo allo stesso operatore economico andrà richiesto un nuovo DURC per le successive fasi del medesimo appalto o in caso di nuovo/diverso appalto.
La procedura che la stazione appaltante deve seguire è la seguente:
A. Comunicazione preventiva
Ricevuto un DURC attestante l’irregolarità,la stazione appaltante deve comunicare alla Sede INAIL che ha accertato l’inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo. Tale “comunicazione preventiva” deve essere effettuata utilizzando l’apposito fac-simile (disponibile qui in allegato), dove la stazione appaltante deve indicare l’importo che intende versare all’INAIL.
B. Istruttoria della Sede
Ricevuta la richiesta della stazione appaltante, la Sede Inail:
- verifica l’attualità dell’inadempienza contributiva attestata sul DURC al fine di tenere conto di eventuali pagamenti o comunque di variazioni relative al dovuto intervenuti tra la data di emissione del DURC e la data di ricezione della comunicazione preventiva;
- comunica al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice IBAN della Sede e, se nel frattempo l’inadempienza INAIL si è ridotta rispetto all’importo indicato dalla stazione appaltante nella “comunicazione preventiva”, comunicare anche il minor ammontare del debito contributivo che deve essere versato all’INAIL.
C. Pagamento da parte della stazione appaltante
Sulla base del prospetto comunicato dalla Sede, la stazione appaltante, nei limiti dell’importo disponibile già comunicato all’INAIL, deve provvedere al pagamento tramite accredito sul conto corrente della Sede che ha attestato l’irregolarità.
Per il pagamento, al riguardo l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E dell’11/04/2012 ha disposto l’integrazione della “Tabella dei codici identificativi” prevista nella sezione “Contribuente” dell’attuale modello di F24 – istituendo il codice 51 per l’”Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010”.
È opportuno che il pagamento sia effettuato con la massima tempestività, al fine di favorire la migliore gestione di eventuali ulteriori interventi da parte di altre stazioni appaltanti.
È necessario, inoltre, inviare con tempestività alla Sede gli estremi del pagamento, per consentire a quest’ultima di normalizzare l’incasso, attribuendolo al codice ditta interessato, con le consuete modalità.
Se l’inadempienza riguarda l’INPS
Ricevuto un Durc attestante l’irregolarità dell’esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare per posta elettronica certificata, alla Sede Inps che ha accertato l’inadempienza, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo.
La “comunicazione preventiva” deve essere effettuata utilizzando l’apposito modello (disponibile qui in allegato), attraverso il quale la stazione appaltante deve riportare l’importo che intende versare all’Inps.
Per il pagamento, il codice da indicare nell’F24 è sempre il 51.
Per consentire il corretto svolgimento del procedimento è opportuno che il pagamento sia effettuato non oltre il termine di 30 giorni e che la notizia dell’avvenuto adempimento sia inviata all’indirizzo PEC o email della sede Inps di riferimento. Ciò favorirà la corretta gestione degli eventuali ulteriori interventi di altre stazioni appaltanti contestuali o di poco successivi rispetto a quello in corso.