Sinergie di Scuola

Con almeno otto anni di anzianità di iscrizione ad Espero è possibile richiedere l’anticipazione dell’intera posizione individuale maturata (con esclusione delle contribuzioni figurative - TFR e quota aggiuntiva dell’1,5%) per i seguenti motivi:

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli;
  • spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua.

L’anticipazione può riguardare l’intera posizione accumulata (contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono escluse dall’anticipazione le contribuzioni figurative accantonate presso l’Inps Gestione ex Inpdap. 

L’anticipazione non interrompe la contribuzione. È data comunque facoltà all’iscritto di reintegrare la propria posizione individuale, con le modalità che saranno individuate dal C.d.A.

L’anticipazione non potrà eccedere l’importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall’aderente. In caso contrario, l’aderente sarà responsabile dell’importo erogato in eccesso ove non provveda, o non possa più provvedere, alla restituzione delle somme erogate in eccesso. Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.

È anche possibile chiedere un’anticipazione per una spesa già sostenuta, purché ovviamente rientri tra quelle previste dalla normativa e a condizione che la spesa non sia stata sostenuta più di 18 mesi prima dalla presentazione della domanda di anticipazione.

Acquisto della prima casa

Per prima casa si intende la casa centro degli interessi dell’iscritto, ovvero di un suo figlio, destinata a dimora abituale – ossia dove si ha o si intende trasferire la propria residenza. In pratica, si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Nel caso di acquisto della prima casa l’anticipazione può essere richiesta per immobili da acquistare o acquistati non oltre 18 mesi prima della presentazione della domanda di anticipazione, e non può essere richiesta per l’estinzione del mutuo. 

La casa può essere ubicata anche all’estero, purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l’onere dell’acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate. L’anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell’aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l’aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. È invece esclusa la possibilità di conseguire l’anticipazione da parte di un aderente che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all’altro coniuge.


Ristrutturazione della prima casa

Per la ristrutturazione della prima casa l’anticipazione può essere richiesta sulla base di preventivi o fatture datati non oltre 6 mesi prima della presentazione della domanda di anticipazione; l’importo liquidato è al netto delle imposte del 23%.

Per quanto riguarda, nello specifico, le ristrutturazioni, è possibile chiedere un’anticipazione anche per la ristrutturazione di parti condominiali. In questo caso, alla documentazione necessaria per richiedere l’anticipazione sarà necessario allegare copia della delibera condominiale di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. 

È possibile anche richiedere l’anticipazione per la ristrutturazione della prima casa del coniuge, purché l’immobile ricada nel regime di comunione dei beni.

Anche in questo caso, la casa può essere ubicata all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.

L’anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

  1. manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
  3. restauro e risanamento conservativo: interventi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  4. ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

  • progettazione ed esecuzione dei lavori;
  • acquisto dei materiali;
  • perizie e sopralluoghi;
  • oneri di urbanizzazione;
  • altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
  • relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
  • IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
  • documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18/02/1998, n. 41.

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L’anticipazione è concessa all’aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, o al familiare fiscalmente a carico che comportino il pagamento di spese per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L’anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell’intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico e purché la spesa gravi sul reddito dell’aderente. In caso di divorzio l’anticipazione non può essere richiesta per l’ex coniuge.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all’aderente beneficiario della prestazione.

Nel caso di spese sanitarie, Espero accetterà fatture datate non oltre 120 giorni prima della presentazione della domanda di anticipazione ovvero preventivi datati non oltre 6 mesi prima.

Come richiedere l’anticipazione

L’anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall’aderente, compilando l’apposito modulo. La richiesta di anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.

Entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione, verificatane la regolarità e completezza, il Fondo provvede all’erogazione della prestazione, che avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

La documentazione dovrà essere prodotta dall’aderente in originale o in copia dichiarata conforme all’originale dallo stesso aderente, con apposizione della propria firma. La documentazione prodotta in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all’avvenuta erogazione o all’effettuazione dei controlli, se richiesta.

Modelli di richiesta

  • spese sanitarie
  • acquistare la prima casa
  • ristrutturare la prima casa
  • formazione continua

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