Sinergie di Scuola

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Viene riconosciuto, nella misura minima, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore a 40milai euro.

Ricordiamo che per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Recentemente l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulla misura economica. Li riepiloghiamo di seguito.

Nuove funzionalità

Con il messaggio 1962 del 9/05/2022, l’INPS comunica che sono disponibili nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande di assegno unico e universale, le seguenti nuove funzionalità:

  1. Modifica della domanda;
  2. Visualizzazione dei pagamenti;
  3. Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.

Modifica della domanda

Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” si possono visualizzare i dati della domanda già presentata.

Premendo il tasto funzione “Modifica” è possibile variare i valori di alcuni campi delle schede figlio, modificando quelli già presenti.

I campi potenzialmente oggetto di modifica sono relativi a:

  • variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • spettanza delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 230/2021;
  • variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.

Le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, con l’eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda.

Visualizzazione dei pagamenti

Nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, dopo avere effettuato l’accesso al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda), è stato aggiunto un ulteriore tab denominato “Pagamenti”, con il quale è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata.

Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze

Accedendo alla predetta sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, nella visualizzazione di riepilogo che appare al momento dell’accesso è presente un campo denominato “Evidenze”.

Tale campo mostra all’utente che ha inserito la domanda le eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria e che ne impediscono il completamento.

In tali casi, la domanda può essere sbloccata solo a seguito dell’intervento da parte del richiedente stesso.

Figli maggiorenni, nuclei numerosi e genitori separati

Con messaggio 1714 del 20/04/2022, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento dell’AUU per figli maggiorenni, nuclei numerosi e genitori separati.

Nuclei numerosi

All’art. 4, commi 3 e 10 del D.Lgs. 230/2021, sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, al comma 3 è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Al comma 10 è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo).

AUU ai genitori separati

Il principio regolatore generale è che l’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.

Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo.

L’assegno viene inoltre sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.

Inoltre, qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione.

In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo.

L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.

Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, non saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato.

Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

Figli maggiorenni

L’art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs. 230/2021 prevede che l’AUU sia riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale.

Le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.

Con riferimento al figlio maggiorenne fino ai 21 anni che svolga un’attività lavorativa e possegga un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, l’INPS ricorda che i figli maggiorenni sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione).

Pertanto, il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a 8.000 euro.

Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri.

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