Sinergie di Scuola

Con il decreto-Legge n. 172 del 26/11/2021 sono state introdotte “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Le nuove norme, come ormai noto, impongono l’obbligo vaccinale al personale scolastico e altre categorie di lavoratori, a valere dal 15 dicembre 2021, da adempiersi per la dose di richiamo entro il termine di validità del Green pass; le disposizioni di riferimento per il mondo della scuola sono recate dall’art. 2 del decreto, che modifica il D.L. 44/2021, convertito nella Legge 76/2021 inserendo l’art. 4-ter.

Novità peculiare del decreto risiede non solo nell’obbligo di vaccinazione anche per il personale scolastico, ma nella definizione della vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa; quindi non solamente è richiesto l’adempimento di obbligo vaccinale al posto del Green pass ordinario (fino al nuovo obbligo, per il personale scolastico era ottenibile, come sappiamo, anche con tampone periodico), ma lo stesso adempimento non serve più solo a legittimare l’accesso alle strutture scolastiche, bensì viene richiesto per entrare in servizio.

Il controllo sul rispetto dell’obbligo, come precedentemente per il Green pass, è in capo ai Dirigenti scolastici.

Verifica negativa

Nel caso la vaccinazione non risulti, l’interessato deve essere invitato senza indugio a produrre entro 5 giorni dalla richiesta, in alternativa:

  • documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione;
  • attestazione relativa ad omissione o differimento della stessa (si rammenta che «Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita»);
  • presentazione di richiesta di vaccinazione entro un termine massimo di 20 giorni dalla ricezione dell’invito. In questo caso, la comunicazione successiva di effettuata vaccinazione deve essere trasmessa entro tre giorni
  • insussistenza dei presupposti per obbligo vaccinale (es. recente infezione).

In caso di mancata produzione della documentazione (oppure, si suppone, di dichiarazione negativa), viene accertato l’inadempimento e prodotto atto di sospensione dalla retribuzione e dal servizio, da comunicarsi all’interessato tempestivamente e con effetti immediati e non disciplinari. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, termine ad oggi fissato per la vigenza della misura.

Tempi per la verifica

La verifica dell’obbligo deve essere effettuata immediatamente, anche per il tramite dei sistemi automatizzati; le piattaforme di rilevazione del Green pass dovranno quindi auspicabilmente essere aggiornate per il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.

L’immediatezza della verifica, considerati i tempi di vigenza del decreto e di entrata in vigore dell’obbligatorietà, fa evincere che si debba avviare repentina attivazione delle modalità di controllo; sul punto, si rileva che il decreto dispone che l’obbligo entri in vigore dal 15 dicembre, ma che i controlli, appunto, siano accertati immediatamente.

Il termine dei 5 giorni dalla richiesta del Dirigente scolastico possono far supporre che il controllo possa essere effettuato anche 5 giorni prima del 15 dicembre, ma è interpretazione che, come per altri punti, potrà essere chiarita da disposizioni attuative.

Sarà fondamentale quindi l’adeguamento delle piattaforme nel senso sopra detto, per evitare controlli a tappeto su tutto il personale, di gravoso impatto, e destinare le verifiche alle sole situazioni dubbie.

Sostituzione del personale interessato

Dispone testualmente il decreto che «I Dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa. Il Ministero dell’istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell’economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio».

Il tema della sostituzione del personale sospeso, senza che si possa fissare un termine ai contratti dei sostituti, pone problemi concreti sulla regolarità degli eventuali contratti; peraltro, forse per mera dimenticanza, la norma dispone sostituzione per il personale docente, non considerando il personale ATA che si suppone ricompreso nella disposizione.

Sanzioni

Le sanzioni sono previste nel caso in cui, nonostante i controlli e le verifiche preventivi, lo svolgimento dell’attività lavorativa avvenga in violazione dell’obbligo vaccinale; in questo caso la disposizione prevede l’applicabilità di conseguenze disciplinari e pecuniarie.

Dal punto di vista pecuniario, si distinguono due ipotesi:

  • in caso di mancato esercizio del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’art. 4 del D.L. 19/2020 e D.L. 33/2020 (pena pecuniaria tra 400 e 1.000 euro, possibile gradazione fino al raddoppio in caso d reiterazione);
  • in caso di svolgimento di attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale, la sanzione consiste nel pagamento di una somma tra 600 e 1.500 euro.

La competenza nell’irrogazione delle sanzioni è del Prefetto.

Durata del Green pass

La durata del Green pass da vaccino è stata portata da 12 a 9 mesi; di conseguenza, il controllo sull’obbligo vaccinale andrà valutato caso per caso con probabile necessità di verifiche sulle singole scadenze.

Riservatezza dei dati

Il nuovo decreto, che importa comunicazione, gestione e in generale trattamento dello stato vaccinale dei dipendenti, supera tutte le obiezioni nei mesi scorsi sollevate in ordine alla legittimità della gestione in relazione al trattamento dei dati.

Si rileva tuttavia la mancanza, ad oggi, di interventi specifici del Garante per la privacy, che nel recente passato (es. provvedimento-avvertimento a Regione Sicilia del 22/07/2021) era intervenuto più volte rammentando obbligo di riservatezza e particolare tutela per trattamenti dati sullo stato vaccinale dei dipendenti. In quel caso tuttavia si trattava di stigmatizzare un provvedimento regionale a fronte della necessità, ricordata dal Garante, che limitazioni del trattamento di dati personali possano intervenire solo con norme di rango primario (quale è, come nel caso di specie, un decreto legge), essendo la materia coperta da riserva di legge statale.

Va rammentato tuttavia che nel parere citato il Garante sosteneva che «la competenza circa l’introduzione di misure di sanità pubblica che implichino il trattamento di dati personali ricade nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale e pertanto deve avvenire attraverso una disposizione che abbia le caratteristiche richieste dal Regolamento (art. 6, par. 3, del Regolamento), previa acquisizione del parere dell’Autorità».

Il medesimo documento ribadiva tuttavia che in tale contesto «il trattamento dei dati personali anche relativi alla vaccinazione dei dipendenti, come precisato in recenti occasioni dal Garante, può certamente essere effettuato dal solo del medico competente (art. 9, parr. 2, lett. h), e 3. del Regolamento; cfr. anche art. 2-sexies, comma 2, lett. u), del Codice), stante gli specifici limiti per il trattamento di tali dati da parte del datore di lavoro, ma ciò deve comunque avvenire nei limiti e alle condizioni stabilite dalla richiamata disciplina di settore in materia di sicurezza sul lavoro».

Esenzione dall’obbligo vaccinale

Si segnala infine che è possibile certificare ancora oggi l’esenzione dall’obbligo vaccinale, e che la certificazione di esenzione è prorogata al 31 dicembre 2021, anche nel caso di certificazione già rilasciata (circolare Ministero Salute n. 53922 del 25/11/2021).

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