Sinergie di Scuola

La madre di un’alunna di un Liceo ginnasio statale di Roma si è vista negare, dal Dirigente scolastico dell’istituto, la possibilità di visionare le verifiche svolte durante l’anno scolastico.

La richiesta riguardava le prove in classe – e relative annotazioni – svolte dalla figlia in varie discipline nelle quali aveva riportato insufficienze nei giudizi (lingua e cultura italiana, lingua e cultura latina, matematica ecc.).

Il diniego è stato fondamentalmente ancorato alle seguenti motivazioni:

  1. l’accesso ai documenti è consentito solo a conclusione del processo di valutazione;
  2. gli elaborati degli studenti vengono offerti in visione ai genitori dagli insegnanti nel corso dei colloqui infra annuali;
  3. l’esito dei compiti è visionabile sul sito web della scuola mediante impiego delle credenziali d’accesso.

È ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che afferma il diritto di ciascun genitore ad accedere agli atti amministrativi della scuola, secondo la disciplina dettata dalla Legge 241/1990, anche in caso di separazione o divorzio intervenuto tra gli stessi, e prendere visione del contenuto delle prove/verifiche svolte dai propri figli durante l’anno scolastico, purché aventi una diretta relazione con gli studi da questi compiuti e suscettibili di produrre effetti nella loro sfera di interessi (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 13/02/2017, n. 230; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 12/10/2003, n. 12996).

Come ricorda il Tribunale amministrativo laziale, Sez. III-bis, nella sentenza 3361/2018, è incontrovertibile l’esistenza del diritto del genitore separato, anche se non affidatario, di prendere visione ed estrarre copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli, senza che la spettanza di tale diritto sia subordinata ad autorizzazione o altro atto di assenso del Tribunale ordinario competente in sede di adozione di provvedimenti riguardanti i figli.

Infatti «la qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l’altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola (riguardanti, nella specie, il numero ed i motivi delle assenze, il numero dei pasti consumati e l’avvenuta – o meno – preiscrizione all’anno scolastico successivo); tale diritto non è condizionato ad un’eventuale autorizzazione da parte del tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull’educazione, sull’istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d’inserimento nella scuola dallo stesso frequentata» (così TAR Lazio – Latina, 9/07/2002, n. 753).

Cos’è il diritto di accesso ai documenti amministrativi

In relazione al diritto di accesso ai documenti amministrativi, occorre evidenziare che esso consiste, in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., in particolare quelle apportate dalla Legge 11/02/2005, n. 15, dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e dai DD.Lgs. 30/06/2016, nn. 126 e 127, nella facoltà, per gli interessati, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.

La legge predetta trova applicazione in merito ai compiti in classe, verifiche ecc., che sono “atti amministrativi” della scuola, in base ai quali i docenti documentano e formulano le loro valutazioni sull’apprendimento degli alunni. È considerato, infatti, documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, cartacea o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa e didattico-valutativa ovvero, nella questione in discussione:

  • compiti in classe di tipo non strutturato;
  • prove strutturate;
  • relazioni scrittografiche;
  • registro personale del professore;
  • registro generale di classe.

L’accesso alle prove scritte

I docenti sono tenuti a conservare le prove scritte - di norma – per un anno scolastico, al fine di poterle mostrare, in caso di richiesta, ai genitori. Superato il periodo sopra indicato le prove scritte devono essere archiviate. I genitori, se vogliono avere copia di tali documenti, saranno tenuti a presentare una richiesta scritta alla Dirigenza scolastica, utilizzando di solito appositi modelli predisposti dalla scuola, in cui dovranno indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, specificare e comprovare l’interesse connesso all’oggetto dell’istanza, esplicitare la propria identità. Nessun docente, pertanto, è autorizzato a fornire copia di verifiche, compiti in classe, relazioni, registri e di qualunque altro atto della scuola senza la specifica autorizzazione della Dirigenza scolastica.

L’intero processo si conclude in un massimo di 30 giorni, a partire dalla richiesta. La responsabilità finale è del Dirigente scolastico che può:

  • accogliere la domanda e mettere a disposizione gli atti con tempi e modi stabiliti dalla scuola;
  • limitare la domanda, dando ad esempio accesso solo ad una parte del documento;
  • differire la richiesta, quindi accoglierla ma in un secondo momento, fissato sempre dalla scuola;
  • rifiutare la richiesta nel caso ci sia qualche problema nella domanda, nelle motivazioni o nell’atto stesso (nel caso in cui la domanda di accesso risulti incompleta il responsabile del procedimento dovrà comunicare agli istanti richiedenti l’accesso, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di mettere in regola l’istanza. La suddetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova istanza, corredata dei nuovi elementi richiesti – art. 10-bis, Legge 241/1990).

La consultazione dei documenti è, ovviamente, gratuita. Nel caso in cui si vogliano fare delle copie, queste saranno a pagamento, a discrezione dell’Istituzione scolastica.

In caso di alunni con bisogni educativi speciali, le scuole prevedono di norma procedimenti più snelli per l’accesso agli atti amministrativi.

Ciò doverosamente premesso, ritornando al succo della questione, il TAR ha accolto il ricorso della madre della liceale, respingendo le tesi dell’amministrazione scolastica, sul presupposto che deve essere affermato il diritto dei genitori, ancorché separati, di conseguire visione e copia dei documenti di scrutinio dei figli, sia ove ineriscano a compiti in classe che ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che ai documenti valutativi di sintesi (c.d. pagelle).

Ciò è invero funzionale all’obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell’apprendimento e nel processo cognitivo di un figlio, al fine di constatare quali possano essere le lacune culturali onde predisporre eventuali percorsi privati di sostegno e recupero scolastico (difatti sono usualmente gli stessi docenti privati di recupero a domandare agli alunni che necessitano di ripetizioni di poter visionare i compiti svolti a scuola, al fine di appurare quali siano le lacune nella preparazione relativa alle singole materie di studio).

Ipotesi di esclusione del diritto di accesso

Esaminando, inoltre, le ipotesi di esclusione del diritto di accesso agli atti amministrativi, elencate nell’art. 24, comma 1, lett. d e comma 3 della Legge 7/08/1990, n. 241, il Tribunale amministrativo romano ha ritenuto che essi non si potessero applicare al caso dell’alunna dell’istituto scolastico.

La prima concerne i «procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali relativi a terzi».

È evidente, sostengono i giudici, l’inapplicabilità di siffatta previsione al caso di specie, considerando che gli scrutini degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado non hanno carattere e natura selettivi, non consistendo in una selezione a merito comparativo, ma in un vaglio della loro preparazione in senso assoluto, ovvero senza il confronto con altre posizioni. Tranne che nell’ipotesi nella quale una certa forma di confronto venga in rilevo in via indiretta, ovverosia laddove si debba operare una comparazione tra situazioni di merito consimili nell’ipotesi in cui sorgano dubbi sull’approvazione di uno studente. Purtuttavia, anche in tal caso l’esclusione del diritto di accesso è circoscritta ai soli casi in cui i documenti richiesti rechino informazioni di carattere psicoattitudinale concernenti non la sfera soggettiva del richiedente, ma quella di terzi.

L’altra fattispecie è quella definita dalla generale norma in ossequio alla quale «non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni», norma che esclude che la richiesta di accesso possa rivestire i connotati di un controllo del comportamento dei pubblici funzionari senza limite alcuno e senza l’esistenza di un interesse specifico, in capo al ricorrente, per l’esito di tale controllo. È agevole osservare che nemmeno tale situazione ricorre nel caso all’esame, avendo la ricorrente domandato l’accesso ai compiti e alle relative annotazioni riguardanti, in modo specifico ed esclusivo, la figlia minore.

Il TAR ha proseguito smontando le altre argomentazioni dell’amministrazione scolastica, rilevando che non si poteva condividere l’assunto secondo il quale l’accesso sarebbe consentito solo a conclusione del processo di valutazione. La ricorrente ha infatti chiesto copia dei compiti e delle relative annotazioni nel mese di gennaio, relativamente a scrutini intermedi. Né potrebbe essere addotta la disposizione di cui all’art. 8 del Regolamento di Istituto, a norma del quale «per quanto attiene all’accesso ai documenti degli esami, esso è possibile soltanto dopo la pubblicazione dei risultati».

Nel caso al vaglio del Tribunale, invero, non si è al cospetto di documenti concernenti gli esami, atteso che la ricorrente ha domandato l’estrazione di copia dei soli compiti della figlia e delle relative annotazioni apposte dagli insegnanti e non certo di documenti relativi agli esami. Ulteriormente, l’affermazione secondo cui, in sede di colloqui con i genitori, gli insegnanti consentono loro la visione delle verifiche, non può costituire valida “scusante” per la scuola nel respingimento della richiesta del genitore di ottenere copia degli elaborati della figlia.

Il giudice non ha ritenuto condivisibile il motivo secondo il quale l’accesso debba essere limitato alla sola visione e non anche all’estrazione di copia degli elaborati stessi, facoltà nella quale si sostanzia maggiormente il diritto d’accesso.

Inoltre, l’accesso agli atti non può riguardare gli elaborati dei compagni di classe al fine di effettuare una comparazione con le prove del proprio figlio, qualora il genitore lamenti una presunta ingiustizia da parte dei docenti, rei di avere usato due pesi e due misure.

La richiesta di accesso non può riguardare i compiti dei compagni

Il Consiglio di Stato, invero, con la decisione n. 7650/2010, riguardante il caso dei genitori di un minore studente di ginnasio, che reclamavano il diritto alla ostensione degli elaborati di tutti i compagni di classe, ha statuito che «la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe appare proprio un inammissibile controllo generalizzato, solo che si consideri che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento».

Nello stesso senso si è espresso il TAR Veneto, con sentenza n. 5484/2010. Nel caso di specie era stato opposto un diniego all’istanza di accesso di una candidata respinta agli esami di maturità interessata a prendere visione ed estrarre copia, dei documenti relativi alle proprie prove d’esame e dei criteri di valutazione dei candidati, del giudizio di ammissione all’esame di maturità, degli elaborati scritti e del verbale di interrogazione di altra candidata. Ha affermato in proposito il TAR che il documento di cui si chiedeva l’accesso non poteva ritenersi come necessario e rilevante ai fini della difesa in un’eventuale azione giudiziale e ciò perché, nella specie, non si versava in un’ipotesi di procedura selettiva, bensì di prove di esame, ove non esiste una graduatoria e la valutazione errata di un candidato non interferisce sulla posizione degli altri candidati. In altre parole si trattava di posizioni autonome, non confrontabili e non in concorrenza fra loro.

Visione dell’elaborato dei figli se le valutazione è ottima

Il tribunale amministrativo pugliese (TAR Puglia – Lecce, Sez. II, sentenza 20/10/2014 n. 2597) ha deciso in merito alla richiesta, rimasta inascoltata dalla scuola, di un genitore di prendere visione del tema della propria figlia, pur avendo esso ricevuto un voto pari a dieci decimi.

Il tribunale leccese ha statuito che «l’interesse vantato dall’odierno ricorrente appare senz’altro meritevole di tutela ai sensi della disciplina in materia di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalla P.A. Ed invero, si rileva che, indipendentemente dal notevole successo scolastico riportato dalla figlia del ricorrente, l’esercizio della potestà genitoriale implica senz’altro la possibilità di esercitare una vigilanza sugli orientamenti culturali che una minorenne va formandosi attraverso il consueto percorso scolastico. Questo non vuol dire riaffermare una concezione paternalistica della potestà genitoriale in netta controtendenza con i tempi attuali, ma semplicemente concedere al genitore attento la possibilità di avere cognizione piena dei gusti, delle aspettative, degli orientamenti culturali che una minore va acquisendo e sviluppando in un ambiente chiamato a compartecipare alla crescita e alla maturazione dell’individuo, ivi incluse le aspettative di vita che, spesso, sfuggono ad un sano dibattito in ambito strettamente familiare».

© 2025 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.