Sinergie di Scuola

L’a.s. 2021/2022 parte con un’importante novità per i docenti: il Decreto 188 del 21/06/2021, disciplina le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’a.s. 2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso.

Gli interventi si articolano in unità formative, con un impegno complessivo pari a 25 ore, che potranno essere sviluppate in:

  1. formazione in presenza e/o a distanza;
  2. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;
  3. lavoro in rete;
  4. approfondimento personale e collegiale;
  5. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione
  6. progettazione.

Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza (punto a) e 8 ore di approfondimenti, con le modalità di cui ai punti da b a f.

Le attività formative sono destinate al personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

La partecipazione alle attività formative assume carattere di obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio.

Lo svolgimento delle attività formative è attestato dal Dirigente scolastico della scuola sede di servizio.

Le risorse destinate a queste finalità, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, sono ripartite tra le Scuole-polo regionali per la formazione.

Nuovo PEI

Novità introdotta invece ad a.s. 2020/2021 avanzato riguarda il nuovo Piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle Istituzioni scolastiche (D.M. 29/12/2020, n. 182).

Per quanto riguarda le operazioni previste in avvio dell’a.s. 2021/2022, riportiamo di seguito alcune FAQ del Ministero.

È obbligatorio approvare il PEI entro fine ottobre?

È una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. Il PEI va approvato di norma entro ottobre (art. 7, comma 2, lett. g) e questo significa che è una regola che ammette eccezioni, ma devono rimanere tali. Soprattutto, occorre da subito applicare le misure adatte a una migliore inclusione, che gli insegnanti possono comunque adottare nella loro autonomia didattica. Personalizzazione e individualizzazione, infatti, sono strategie che fanno parte del “fare scuola” per tutti gli alunni.

Il GLO deve essere istituito formalmente entro giugno 2020 o per l’inizio dell’a.s. 2021/2022, contestualmente all’adozione del nuovo modello di PEI?

In base all’art. 3, comma 8 del Decreto 182/2020, il Dirigente scolastico definisce con proprio decreto, a inizio dell’anno scolastico e sulla base della documentazione presente agli atti, la configurazione del GLO.

In mancanza di insegnanti all’inizio anno scolastico, sia curricolari che di sostegno, come si può redigere correttamente e organicamente il nuovo PEI, entro il 31 ottobre?

Il PEI va approvato di norma entro la fine di ottobre (D.Lgs. 66/2017, art. 7, comma 2/g) il che significa che delle eccezioni sono possibili se sono motivate e rimangono tali. Ricordiamo anche che la responsabilità della redazione del PEI è del GLO, non solo del docente di sostegno e che possono redigere e approvare il PEI i docenti assegnati alle classi, anche se supplenti.

Ho sempre pensato che la decisione finale sulla decisione di formulare un PEI curricolare o differenziato spettasse alla famiglia, ho letto però che nel GLO la decisione viene presa a maggioranza dei presenti. È vero?

Non cambia nulla, rispetto al passato: il passaggio alla programmazione differenziata è proposto dal Consiglio di Classe alla famiglia, che può opporsi, mentre il passaggio opposto, dalla differenziata alla programmazione ordinaria, è deciso dal solo Consiglio di Classe. Queste decisioni non sono di competenza del GLO e non si approvano in nessun caso con una sua votazione a maggioranza. In caso di diniego della famiglia a una programmazione differenziata, va seguita la programmazione ordinaria.

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