Sinergie di Scuola

Il MIUR ha recentemente indirizzato alle Regioni Obiettivo Convergenza la nota prot. 9677 del 29/07/2015, contenente chiarimenti utili per tutte le scuole riguardanti gli obblighi informativi verso l’ANAC di cui all’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Si tratta degli obblighi connessi all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui mancato adempimento comporta l’irrogazione di pesanti sanzioni previste dalla medesima norma.

Comunicazioni all’Osservatorio

Ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, e del Comunicato del Presidente AVCP del 29/04/2013 (in combinato disposto con i Comunicati del 22/10/2013 e del 4/04/2008), per tutti gli appalti relativi ai settori ordinari di importo pari o superiore a 40 mila euro, le stazioni appaltanti devono comunicare all’Osservatorio:

  • i dati relativi alla fase di aggiudicazioneo definizione di procedura negoziata, ossia:
    • il contenuto dei bandi, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti;
    • il contenuto dei verbali di gara;
    • i soggetti invitati;
    • l’importo di aggiudicazione;
    • il nominativo dell’affidatario;
    • il nominativo del progettista.

    Tali dati devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata.

  • i dati relativi alla fase di esecuzione, conclusione e collaudo, ossia:
    • l’inizio dei lavori, servizi, forniture;
    • gli stati di avanzamento (non obbligatoria per i soli contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 500 mila euro);
    • l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture;
    • l’effettuazione del collaudo;
    • l’importo finale;
    • i ritardi o sospensioni nella consegna;
    • gli accordi bonari;
    • le sospensioni;
    • le varianti;
    • i subappalti;
    • le variazione dell’aggiudicatario in corso d’opera.

    Tali dati dovranno essere comunicati entro 60 giorni dalla data di compimento di ciascun evento.

La trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti deve essere effettuata mediante il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), lo stesso sistema che consente anche di richiedere il Codice Identificativo Gare (CIG).

Le operazioni connesse al rilascio del codice CIG e, conseguentemente, alla trasmissione dei dati all’Osservatorio, sono consentite esclusivamente al Responsabile del Procedimento (RUP) indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di contratto che la stazione appaltante intende affidare. L’attività di trasmissione dei dati all’Osservatorio non è derogabile a soggetti esterni alla stazione appaltante, ed il RUP è quindi responsabile, sotto il profilo sanzionatorio, della tempestiva trasmissione e della veridicità dei dati trasmessi.

Per contratti di importo inferiore a 40 mila euro, invece, sarà necessaria la sola acquisizione dello Smart CIG.


Sanzioni

La stazione appaltante che ometta senza giustificato motivo di trasmettere i predetti dati è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 25.822, elevabile fino a € 51.545 nel caso in cui le informazioni o documenti esibiti non siano veritieri.

Alcune faq dell’Anac

Ai fini dell’individuazione delle soglie cui riferirsi per verificare l’insorgenza o meno dell’obbligo dell’invio dei dati sui contratti tramite i sistemi informatici dell’Autorità, quale importo rileva?

L’importo è da riferire al valore stimato del singolo contratto (importo a base di gara al netto dell’IVA ma comprensivo degli oneri per l’attuazione della sicurezza).

Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di appalto in lotti per il quale è stato preso un unico CIG?

Il sistema informatico permette l’inserimento di più schede di aggiudicazione (e correlate schede successive) in corrispondenza di un singolo CIG; tale funzionalità consente, nel caso rappresentato, di gestire l’invio delle schede informative relative ai diversi contratti associati al medesimo CIG. Resta inteso che, secondo le disposizioni da ultimo impartite dal Consiglio dell’Autorità, per gare su più lotti è, allo stato, obbligatorio richiedere un CIG per ogni singolo lotto ricompreso nell’appalto.

Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati di un contratto qualora, in corso d’opera, si verifichi il fallimento del soggetto esecutore?

In caso di fallimento dell’impresa esecutrice (o di risoluzione per grave inadempimento), ex art. 140 del Codice, è facoltà dell’amministrazione di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori in relazione alle cinque migliori offerte (escluso l’originario aggiudicatario).

Nei casi suddetti di interruzione del contratto e riaffidamento delle opere di completamento, il sistema informativo consente la creazione di una nuova scheda di aggiudicazione riferita al nuovo contratto, assicurando l’“associazione” dello stesso al contratto originario, per il quale occorre, peraltro, fornire gli elementi di chiusura compilando le apposite schede “Fase di conclusione del contratto” e “Fase di collaudo” in cui occorrerà indicare i dati richiesti, così come desumibili dallo stato di consistenza redatto ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 163/2006 (o da documento analogo).


Nel caso di affidamento di servizi di tesoreria/cassa, come deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?

Il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria deve essere calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione; ciò alla stregua, peraltro, di quanto specificamente disciplinato all’art. 29 “Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici”, comma 12, lettera a.2. È, pertanto, sulla base del valore complessivo stimato del contratto che l’amministrazione dovrà calcolare l’importo del versamento dovuto all’Autorità. Da ultimo, in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede informative dovrà tener conto del fatto che:

        1. l’importo relativo alle somme a disposizione, rinvenibile nella sezione “Dati economici dell’appalto” della scheda “Fase di aggiudicazione” deve ricomprendere tutte le spese accessorie dell’appalto, quali per esempio le spese per la pubblicità di gara, il contributo all’Autorità ecc.;
        2. il campo relativo all’importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda “Fase di aggiudicazione” può all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso – essere valorizzato con la cifra “0” (zero);
        3. non vanno compilate né trasmesse le schede informative relative alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto, anche qualora si tratti di contratti di valore stimato uguale o maggiore di € 500.000, bensì unicamente quelle relative alla “Fase iniziale di esecuzione del contratto”, alla “Fase di conclusione del contratto” e alla “Fase di collaudo”.

Qual è la data da cui far decorrere il termine di 30 giorni per l’invio della scheda di aggiudicazione?

Il termine di 30 giorni di cui sopra dovrà coincidere con la data desumibile dal provvedimento amministrativo che accerta l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione (quindi aggiudicazione definitiva) a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge da parte dell’offerente. Nel caso di procedure negoziate, per le quali non risultino agevolmente individuabili i provvedimenti amministrativi predetti, per l’individuazione della data di decorrenza occorrerà riferirsi al primo atto utile con il quale la stazione appaltante manifesta all’appaltatore la volontà di accettare l’offerta, ovvero di affidare l’appalto.

Da quale termine decorrono i 60 giorni previsti per la comunicazione della scheda informativa relativa alla fase di “Inizio esecuzione del contratto”?

La scheda “Inizio esecuzione del contratto” deve essere inviata entro 60 giorni dalla consegna dei lavori, ovvero dall’avvio dei servizi o forniture. Nel caso di consegne frazionate/parziali, il termine per la trasmissione della scheda decorre dalla prima consegna parziale effettuata; con la scheda “Fase di conclusione del contratto”, il responsabile del procedimento comunicherà, poi, la data dell’avvenuta consegna “definitiva”.

Quali sono le date da indicare come inizio e fine fornitura nel caso di acquisto di beni, nei settori ordinari, che prevede somministrazioni periodiche?

In caso di contratto di fornitura nei settori ordinari, che prevede somministrazioni periodiche, le date da indicare come inizio e fine della fornitura non sono quelle riferite alle singole consegne dei beni, bensì quelle relative all’esecuzione dell’intero contratto, così come desumibili dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (o da documento similare) e dal documento riportante la data di ultimazione delle prestazioni.

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