Sinergie di Scuola

È indirizzata alle istituzioni scolastiche delle Regioni Obiettivo Convergenza (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) la nota prot. n. 10010 del 24/11/2014, ma alcune delle indicazioni in essa contenute possono essere utili anche per le scuole delle restanti regioni.

Infatti, la nota propone una sintesi riguardante la corretta gestione delle procedure di gara per gli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Di seguito riportiamo gli aspetti principali trattati nella suddetta nota, integrati con alcune precisazioni utili per le scuole per non incorrere in errori.

Divieto di frazionamento artificioso

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, «Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservazione delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato».

Per quanto riguarda nello specifico i PON, il MIUR ribadisce il divieto di frazionare in più procedure diverse di gara l’acquisto di materiale riconducibile ad una stessa categoria merceologica quando si ricorre all’allestimento di un laboratorio finanziato con i fondi FESR. Analogamente, non si può frazionare una procedura di gara per l’acquisizione di più servizi analoghi, come possono essere più moduli dello stesso progetto. I progetti C-1 – Corsi di lingua all’estero, e C-5 – Attività di tirocinio/stage, in quanto ricomprendono tipologie di servizi differenti, possono essere oggetto di due procedure separate.

Obbligo di verifica su Consip

Così come previsto dalla normativa nazionale e, in particolare, dal D.L. 95/2012 e dalla Legge 228/2012, l’Istituzione Scolastica, prima di procedere a qualsiasi tipologia di affidamento di beni/servizi/forniture, è tenuta a verificare la presenza di convenzioni Consip attive che possano soddisfare in toto il fabbisogno ricercato per la medesima categoria merceologica.

Come precisato con nota prot. n. 1406 del 13/02/2014, il ricorso a procedure autonome di acquisto fuori convenzione Consip (cd. extra Consip) ha carattere eccezionale ed è possibile, senza incorrere in sanzioni, nei seguenti casi:

  • in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
  • qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
  • laddove il contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., e a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

L’attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere comunque subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. A proposito, il MIUR suggerisce di mantenere agli atti la prova dell’avvenuta verifica anche per soddisfare eventuali possibili controlli successivi (vedi fac-simile per l’acquisto extra Consip).


Richiesta di Offerta

Assolta tale verifica, alla Scuola resta la facoltà di procedere, per la medesima categoria merceologica e per la totalità di quanto ricercato a fini progettuali, all’acquisizione di beni/servizi/forniture tramite una procedura di affidamento attuabile o attraverso una procedura di gara telematica – Richiesta di Offerta (RDO) su MePA – oppure tramite realizzazione di una gara gestita, in tutte le fasi, dalla stazione appaltante. In tali ipotesi, il criterio di suddivisione di un bando in più lotti (identificati ciascuno con un codice CIO diverso) è subordinato alla differente natura merceologica dei beni/servizi/forniture da acquistare.

Procedure di gara

Con riferimento a quale procedura di gara, tipizzata dalla normativa nazionale e in particolare dal Codice degli Appalti, verrà utilizzata per l’affidamento del servizio/lavoro/fornitura (procedura aperta, ristretta, negoziata, in economia cottimo fiduciario ecc.), le scuole debbono prestare particolare attenzione alla terminologia utilizzata nel richiamare la tipologia di gara che si intende adottare. 

Le scuole delle Regioni Obiettivo Convergenza cui sono stati autorizzati i progetti C-1 – Corsi di lingua all’estero, e C-5 – Attività di tirocinio/stage, dovranno utilizzare prevalentemente la procedura prevista per i cosiddetti “Servizi esclusi (vitto/viaggio/alloggio)” di cui agli artt. 20, 21 e 27 del D.Lgs. 163/2006 (vedi fac-simili).

Documentazione di gara 

È importante prestare la massima attenzione nella redazione di tutti i documenti di gara e dei relativi verbali, con particolare riferimento sia alle terminologie utilizzate che alla completezza delle informazioni. Questo per garantire la massima trasparenza delle procedure adottate dalla scuola nonché la leggibilità dei documenti prodotti da parte degli organismi deputati al controllo.

Determina a contrarre e bando/lettera di invito

Sia nella Determina a Contrarre che nel Bando/Lettera di invito dovranno essere esplicitati chiaramente:

  • quale procedura di gara, tipizzata dalla normativa nazionale e in particolare dal Codice degli Appalti, verrà utilizzata per l’affidamento;
  • quale criterio di selezionesi intende adottare tra quelli possibili enunciati dal Codice degli Appalti:
    1. art. 83 del D.Lgs. 163/2006 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa). In tale ipotesi, si rende necessario prevedere già in sede di Bando/Lettera di invito sia la ponderazione dei punteggi attribuibili per ciascun criterio relativo alla valutazione della componente tecnica, sia la formula che si utilizzerà per il calcolo del punteggio relativo alla componente economica. Qualora nel Bando/Lettera di invito non sia prevista una ponderazione univoca di punteggi attribuibili a ciascun subcriterio, ma soltanto il punteggio massimale attribuibile, il verbale di valutazione deve contenere, in maniera circostanziata, le valutazioni percentuali che la Commissione ha adottato per l’attribuzione di ogni singolo punteggio assegnato. Inoltre, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 «la commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» (comma 2), e «la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte» (comma 10);
    2. art. 82 del D.Lgs. 163/2006 (criterio dell’offerta con il prezzo più basso). In tale ipotesi, nel Bando/Lettera di invito dovranno essere indicate dettagliatamente le caratteristiche del bene/servizio/lavoro che si intende acquistare, e pertanto si valuterà soltanto l’importo dell’offerta presentata da ciascuna ditta partecipante alla gara.

Con riferimento a entrambi i criteri adottati, non è consentita la variazione/modifica/sostituzione di una parte o di tutti gli elementi costitutivi del capitolato tecnico relativo.


Cottimo fiduciario

L’utilizzo della procedura di gara di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 è subordinata all’adozione di un Regolamento così come previsto dal medesimo art. 125 (vedi fac-simili).

Ricordiamo che scuole possono utilizzare il cottimo fiduciario quando sussistono i seguenti presupposti ovvero:

  • importo delle forniture e di servizi compreso tra 40.000,00 e 134.000,00 euro;
  • importo dei lavori compreso tra 50.000,00 e 200.000,00 euro;
  • preventiva definizione delle tipologie di beni e servizi e lavori acquisibili in economia nell’ambito di un apposito atto regolamentare adottato dal DS.

È comunque in facoltà delle scuole IISS avvalersi, in presenza dei medesimi presupposti, delle procedure aperte o ristrette con obbligo di osservare gli obblighi previsti dagli artt. 122 e ss. del D.Lgs. 163/2006 per i contratti sotto soglia comunitaria. 

Tracciabilità dei flussi finanziari

Gli artt. 3 e 6 della Legge 13/08/2010, n. 136 e l’art. 6 della Legge 17/12/2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12/11/2010, n. 187 disciplinano l’obbligo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto deve necessariamente riportare la clausola del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, l’affidatario del contratto deve comunicare alla scuola gli estremi del conto corrente dedicato e sui giustificativi di spesa (fatture e mandati) devono essere sempre riportati il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, quando necessario, il Codice unico di Progetto (CUP).

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