Sinergie di Scuola

Donazione sangue

Donare il sangue è un gesto di concreto altruismo, al quale lo Stato riconosce la funzione civica e sociale e i valori umani e solidaristici che si esprimono con la donazione.

Il sangue che viene donato è un patrimonio pubblico a cui tutti possono attingere in caso di bisogno. Quindi un accantonamento di sangue che assolva al fabbisogno della società è sinonimo di garanzia per la salute di tutti.

Ecco perché è stato introdotto dalla legislazione un permesso retribuito per l’intera giornata della donazione per tutti coloro che decidono di donare il sangue gratuitamente.

Il donatore, per legge, non può avere un’età inferiore ai 18 anni ed un’età superiore ai 65 (sia uomo che donna).

Il numero massimo di donazioni di sangue intero nell’anno non deve essere superiore a quattro per l’uomo e due per la donna in età fertile; l’intervallo tra due donazioni non deve essere inferiore a novanta giorni.

Oltre alla donazione di sangue, è possibile anche la donazione di plasma. Ai sensi del Decreto Ministero della Salute 3/03/2005, allegato 1, l’intervallo minimo consentito tra due donazioni di plasma e tra una donazione di plasma e una di sangue intero o citoaferesi è quattordici giorni, mentre tra una donazione di sangue intero o citoaferesi e una di plasma è un mese.

Normativa di riferimento

Per regolamentare la donazione di sangue sono intervenute numerose leggi e decreti ministeriali.

Tutto trae origine dalla Legge 13/07/1967, n. 584, che all’art. 1 detta quali sono i diritti per coloro che donano il sangue e all’art. 2 quale retribuzione economica spetta nella giornata del cosiddetto “salasso”.

Il D.M. 8/04/1968 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi stabilito quanto sangue bisogna donare per avere diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione, fissando il tetto minimo a 250 gr. (art. 1), in quali strutture donare il sangue (art. 2), il computo della giornata di riposo e precisamente 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue (art. 3), la certificazione rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue che dovrà indicare:

  1. i dati anagrafici del donatore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;
  2. la avvenuta donazione gratuita del sangue nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l’ora del prelievo.

Il certificato deve essere rilasciato su di un modulo intestato al centro presso il quale è avvenuta la donazione, e deve contenere gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della sanità (art. 6) ed eventualmente, se la donazione non potesse essere effettuata o fosse effettuata solo parzialmente per motivi di ordine sanitario, l’indicazione del giorno e dell’ora, attestante la mancata o parziale donazione (art. 7).

Successivamente, la Legge 4/05/1990, n. 107, all’art. 13 ha stabilito:

1. L’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, è sostituito dal seguente: «Art. 1 - 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

La Legge 21/10/2005, n. 219 (“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati“), ha poi così disposto:

Art. 8 – Astensione dal lavoro
1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall’anno 2005. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.
3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.
[...]
Art. 27 – Abrogazioni
1. È abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, ad eccezione dell’articolo 23.

Durata dei permessi

Relativamente alla fruizione dei permessi, si è dunque passati da 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue al diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione.

Pareri ARAN

L’ARAN si è più volte espressa in merito ai permessi per donare il sangue. Vediamo alcuni pareri.

Un dipendente si astiene dal lavoro per donazione sangue ma non viene, però, considerato idoneo alla stessa. Nell’ipotesi prospettata può comunque fruire di un permesso riferibile all’intera giornata o, in applicazione dell’art. 8, comma 2 della Legge 219/2005, può essergli garantito soltanto il tempo necessario all’accertamento dell’idoneità alla donazione?

Al riguardo, occorre far presente che la problematica in esame, poiché concernente l’applicazione di una disposizione legislativa, esula dalle proprie competenze, in quanto l’ARAN, mediante l’attività di assistenza, fornisce il proprio supporto tecnico solo con riferimento alle clausole contrattuali.

In ogni caso, si ritiene che nell’ipotesi di inidoneità alla donazione vada applicato il comma 2 del citato art. 8, quindi debba essere considerato come permesso esclusivamente il tempo necessario all’espletamento delle procedure relative all’accertamento dell’idoneità alla donazione. Infatti la previsione di un’intera giornata di permesso è preposta a garantire il completo ripristino dello stato fisico del dipendente-donatore e, pertanto può essere concessa soltanto nel caso di avvenuta donazione.

È possibile interrompere le ferie con un permesso per particolari motivi personali o con un permesso per donazione sangue?

Il CCNL del 6/07/1995 prevede che solo la malattia (art. 18, comma 14) e le sopravvenute esigenze di servizio (art. 18, comma 11) possano giustificare una interruzione delle ferie; negli altri casi, pertanto, le ferie continuano a decorrere regolarmente.

Permessi per Dirigenti, docenti e ATA

Il personale docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato (anche supplente temporaneo), ha diritto ad assentarsi dal lavoro nel giorno in cui dona gratuitamente il sangue. Analogamente può farlo anche il Dirigente scolastico.

Il trattamento economico spettante è intero.

L’assenza per l’intera giornata non riduce né ferie, né TFR, ed è valida per il superamento del periodo di prova, giustificando il dipendente anche per le presumibili assenze dalle riunioni degli Organi collegiali pomeridiane.

Il personale docente presenterà istanza, ai sensi del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, art. 15, comma 7: «Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge».

Il personale ATA presenterà istanza ai sensi del CCNL Istruzione e ricerca Settore Scuola 2016-2018, art. 35, comma 4: «Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107».

Per i Dirigenti scolastici il riferimento è l’art. 15, comma 6 del CCNL Dirigenza scolastica 2016-2018:

6. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della Legge 13/07/1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della Legge 4/05/1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della Legge 6/03/2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, della Legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma 1, lettera b).

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