Sinergie di Scuola

Dal 1° maggio 2015 non si dovrà più parlare di ASPI o miniASPI (ex indennità di disoccupazione con requisiti normali o ridotti, introdotte dall’art. 2 della legge n. 92/2012), ma di NASPI, vale a dire Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Con decreto approvato il 20 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha infatti dato il via libera alla riforma di quelli che saranno i nuovi ammortizzatori sociali (oltre alla NASPI ci sono anche l’ASDI e la DIS-COLL).

I nuovi ammortizzatori sociali fanno parte della riforma del Jobs Act del governo Renzi, e la loro durata può arrivare fino ad un massimo di 24 mesi per coloro che hanno versato quattro anni di contributi. Dal 1° gennaio 2017 non potrà mai superare le 78 settimane, quindi i 18 mesi.

Il governo ha previsto che gli interessati ai nuovi sussidi siano circa 1 milione e 300 mila soggetti, essendosi aggiunti i collaboratori a progetto e co.co.co., precedentemente esclusi, a quanti precedentemente usufruivano dell’ASPI e miniASPI.

Secondo le previsioni fatte da organismi specializzati, la nuova NASPI corrisponderà a circa 1.100–1.200 euro mensili per i primi dodici mesi, per poi scendere fino ad un massimo di 700 euro. 

Chi ha diritto alla NASPI

La NASPI vedrà la sua nascita dal prossimo mese di maggio e avrà lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito nell’ipotesi in cui questo venga meno involontariamente a causa della disoccupazione.

Hanno diritto ad accedervi i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, esclusi quelli aventi rapporto a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, che abbiano i seguenti requisiti:

  • trovarsi in stato di disoccupazione;
  • poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • poter far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo,  nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.

Ne hanno inoltre diritto i lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni dal lavoro per giusta causa o nei casi di  risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Cosa si percepisce 

La retribuzione di riferimento sarà quella imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per le settimane di lavoro e moltiplicata per il coefficiente di riferimento determinato in 4,33. Nei casi di retribuzione pari o inferiore all’importo di 1.195,00 euro mensili, la NASPI sarà pari al 75% di detto importo, incrementato del 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso la NASPI non potrà superare nel 2015 l’importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della  variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente. 


Durata e presentazione della domanda

La Naspi sarà corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane degli ultimi quattro anni. Questo è un punto fortemente contestato dai lavoratori precari, che hanno assunto nell’ultimo quadriennio impieghi discontinui; infatti, ad esempio, se negli ultimi quattro anni un lavoratore ha ottenuto un contratto di assunzione di 7-8 mesi ogni anno, quando verrà licenziato avrà in teoria diritto ad un’indennità per soli 3-4 mesi, perché la NASPI non tiene conto dei precedenti periodi di lavoro per i quali sono già stati pagati degli assegni di disoccupazione. 

Questo meccanismo rischia così di essere penalizzante rispetto a quello attualmente in vigore per l’Aspi ordinaria, che – ricordiamo – viene riconosciuta per almeno 10 mesi a chiunque abbia versato almeno un anno di contributi contro la disoccupazione nell’ultimo biennio, anche se con contratti precari e discontinui. Per il momento non si hanno ulteriori notizie in merito, quindi non resta che attendere i chiarimenti sul punto da parte dell’Inps.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS per via telematica entro il sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro; spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La decadenza

L’erogazione della NASPI cesserà al venire meno dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione;
  • mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale;
  • mancata comunicazione dell’inizio di un’attività lavorativa subordinata o di un’attività autonoma;
  • avvenuto raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario d’invalidità a meno che non si opti per la NASPI.

I percettori della NASPI possono richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento spettante, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o in cooperativa. Quest’anticipazione non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’erogazione dell’assegno al nucleo familiare. Anche in questo caso la domanda va presentata in via telematica all’INPS entro trenta giorni dalla data di inizio attività.


Non c’è solo la NASPI...

La riforma degli ammortizzatori sociali porterà in dote altri due sussidi, sempre a decorrere dal 1° maggio 2015. Viene infatti istituito in via sperimentale per l’anno 2015 l’assegno di disoccupazione, il cosiddetto ASDI, con l’intento di fornire tutela di sostegno al reddito a quanti percepiscono la NASPI e che al termine di essa non hanno trovato un occupazione e che si trovano in una condizione economica di bisogno. Per il  2015 esso sarà riservato ai lavoratori aventi nuclei familiari con minorenni e a quelli in età vicino alla pensione e che non abbiano maturato i requisiti per la quiescenza. 

L’ASDI viene erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito con la NASPI a cui si aggiungeranno gli assegni al nucleo familiare.

L’assegno è tuttavia condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dall’ufficio per l’impiego e conseguente disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione a dette iniziative è obbligatoria pena la perdita del diritto. 

Sempre in via sperimentale per il 2015 e sino al 31 dicembre 2015 è inoltre riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA e che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL. Questa indennità viene riconosciuta agli iscritti alla gestione separata che si trovino in stato di disoccupazione involontaria, possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, possono far valere un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  pari ad un mese che abbia dato luogo ad un reddito pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione sempre riferito all’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione del lavoro. 

Questo sussidio viene rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati ed è pari al 75% del reddito medesimo qualora l’importo sia pari o superiore a 1.195,00 e se inferiore a tale importo il sussidio viene determinato sempre nella misura del 75% incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. Tuttavia l’importo del sussidio non può superare i 1.300,00 euro mensili per l’anno 2015.

La DIS-COLL viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione che va dal 1° gennaio all’avvenuta cessazione e non vi è riconoscimento della contribuzione figurativa. Le modalità di presentazione della domanda è sempre quella telematica, da effettuare, pena decadenza, entro il sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo all’avvenuta cessazione.

Così come per gli altri sussidi previsti la permanenza è condizionata dai seguenti requisiti:

  • permanenza dello stato di disoccupazione;
  • regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e relativi percorsi di qualificazione professionale proposti.

In  caso di nuova occupazione, la DIS-COLL viene sospesa d’ufficio e nel caso in cui il beneficiario intraprenda un’attività autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ne deve informare immediatamente l’INPS per le eventuali riduzioni previste dalla legge sul trattamento medesimo.

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