Dallo scorso 25 maggio il MePA, con il “go-live” del nuovo sistema, ha introdotto numerose e importanti novità, che vanno dall’aspetto della piattaforma, alla partecipazione degli utenti e alla gestione del catalogo delle offerte, con nuove funzionalità per ordini e negoziazioni, che dovrebbero essere più semplici e intuitive, come ampiamente illustrato in un apposito minisito esplicativo.
Secondo quanto rilevato in un interessante articolo pubblicato su Agenda Digitale, nel nuovo e più attraente portale, tuttavia, «il problema maggiore è la completa mancanza dei filtri di ricerca nel catalogo delle offerte», una carenza che non velocizza gli acquisti, dato che «oggi l’unico modo per fare ricerche nel catalogo è tentare di esportarlo, operazione non sempre fattibile, e poi operare con i filtri di Microsoft Excel. Senza questa soluzione artigianale», prosegue l’articolo, «l’alternativa è usare il catalogo per effettuare affidamenti diretti senza alcun confronto concorrenziale delle migliaia di offerte ivi presenti, dato che si è digitalizzata la stessa procedura che si svolgeva prima tramite la carta, ossia la consultazione di un solo operatore economico, tanto la legge lo permette».
Di fatto, la difficoltà di operare una comparazione snella tra milioni di offerte, inserite e aggiornate in tempo reale da decine di migliaia di fornitori in un unico catalogo, porta inevitabilmente l’acquirente (la P.A.) all’uso plurimo e variegato di procedure negoziate anch’esse plurime e variegate.
Tornando al minisito, selezioniamo dal menu a tendina la voce “Approfondimenti”, in cui sono riportati video e informazioni necessarie a utilizzare al meglio i nuovi strumenti.
Ordini diretti e negoziazioni
In particolare, le modalità di acquisto disponibili sul MePA sono due: gli ordini diretti e le negoziazioni, le quali ora comprendono anche la precedente opzione della trattativa diretta.
L’Ordine Diretto (ODA) è rimasto sostanzialmente inalterato, con l’aggiunta della possibilità di inserire “Atti modificativi”, come per le convenzioni, per modificare, all’occorrenza, un ordine iniziale.
Le negoziazioni sono invece state configurate in tre tipologie distinte per gradi crescenti di complessità, con l’inserimento di una nuova modalità negoziale (il confronto di preventivi) e lo “sdoppiamento” della classica richiesta di offerta.
Mettendo a confronto i quattro strumenti di acquisto disponibili è possibile evidenziare diversi aspetti in comune ma anche rilevanti differenze:
- Trattativa diretta – TD:affidamento negoziato con un unico fornitore (quindi solo a invito):
- offerta economica sempre a corpo;
- senza scheda, requisito libero (note o documentazione);
- una sola categoria di riferimento anche se con più CPV (codici numerici che permettono di individuare correttamente l’oggetto dell’affidamento);
- documento di default: Offerta Economica;
- Stipula con documento della PA (no generato da sistema).
- Confronto di preventivi – CdP:rappresenta una novità, che sembra collocarsi tra la trattativa diretta e la classica richiesta di offerta, essendo un affidamento negoziato a seguito del confronto con più di un fornitore:
- sempre e solo ad inviti;
- offerta economica sempre a corpo;
- senza scheda tecnica, requisito libero (note o documentazione);
- una sola categoria di riferimento anche se con più CPV;
- documento di default: Offerta Economica;
- stipula con documento della PA (no generato da sistema).
- Richiesta di Offerta – RdO, suddivisa in:
- Semplice:procedura negoziata mono lotto aggiudicabile al prezzo più basso che può coinvolgere più fornitori:
- sia ad inviti che aperta;
- c’è una classifica;
- solo a lotto unico;
- solo al minor prezzo;
- senza scheda tecnica, requisito libero (note o documentazione);
- una sola categoria di riferimento anche se con più CPV;
- documenti di default: Offerta Economica e Dichiarazione Sostitutiva di partecipazione;
- stipula con documento generato dal sistema o della PA.
- Evoluta:procedura negoziata pluri-lotto aggiudicabile secondo criteri differenti per lotto che può coinvolgere più fornitori:
- sia ad inviti che aperta;
- c’è una classifica;
- anche a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
- a minor prezzo o miglior rapporto qualità prezzo (N.B: sembra quindi che una procedura mono-lotto a miglior rapporto qualità prezzo richieda una RdO evoluta);
- anche con CPV di diverse categorie su stesso lotto;
- requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione);
- documenti di default: Offerta Economica e Dichiarazione Sostitutiva di partecipazione;
- si imposta non su un’unica schermata ma navigando nei tab specifici;
- stipula con documento generato dal sistema o della PA.
- Semplice:procedura negoziata mono lotto aggiudicabile al prezzo più basso che può coinvolgere più fornitori:
È appena il caso di evidenziare che sulla piattaforma MePA il termine RdO è utilizzato per indicare tutte e quattro le tipologie di negoziazione, per cui – eccezion fatta per l’ordine diretto – tutto il resto diventa Richiesta di Offerta.
Sempre più frequentemente i responsabili delle stazioni appaltanti intrecciano le procedure, con l’ottima finalità di puntare a soluzioni economicamente vantaggiose, che tuttavia non di rado dilatano i tempi e possono diventare irrispettose della norma e soprattutto delle opportunità di snellimento utili a favorire spese e investimenti in un periodo di particolare crisi economica.
Occorre tener presente che i Decreti Semplificazioni (D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020) e Semplificazioni bis (D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021) derogano dal Codice dei contratti pubblici, prevedendo forme procedurali semplificate per acquisti di modico valore, per un tempo limitato e conseguente all’emergenza post pandemica.
Fino al 30 giugno 2023 infatti, per acquisti di servizi e forniture di valore inferiore a 139.000 euro, è previsto l’affidamento diretto «anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50 del 18/04/2016, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione» (art. 51, comma 1, lett. a2 della Legge 108/2021).
L’affidamento diretto per il Consiglio di Stato
Per capire meglio cosa significa l’espressione affidamento diretto, è utile leggere la sentenza 1108 del 15/02/2022 del Consiglio di Stato Sez. V, in cui si precisa che in caso di affidamento diretto:
- non è necessaria alcuna previa consultazione di mercato
- è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici;
- il legislatore ha eliminato il riferimento all’adeguata motivazione (sic!), prevedendo inoltre un affidamento non necessariamente preceduto da un confronto competitivo tra aspiranti e rimesso a una diretta individuazione dell’affidatario da parte della stazione appaltante (N.B: essendo la determina a contrarre il documento di avvio di un procedimento amministrativo di acquisto, deve comunque contenere la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241 del 7/08/1990);
- è lasciata «libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa in materia», conformemente alla ratio legis alla base dell’introduzione della deroga di «velocizzare e semplificare gli affidamenti»;
- l’eventuale confronto dei preventivi di spesa rappresenta una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento (vedi parere MIT 764 del 20/10/2020).
La determina a contrarre
L’unico limite a tale estrema semplificazione procedurale è la determina a contrarre, «che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti».
Nella determina va anche indicata la modalità di acquisto prescelta tra quelle disponibili su MePA (Ordine diretto, Trattativa diretta, Confronto di preventivi, Richiesta di offerta semplice, Richiesta di offerta evoluta), senza confondere le varie tipologie, rischiando di farne un uso improprio.
Certo non aiuta a chiarire le idee il parere MIMS (ex MIT) 1153/2022 il quale, in risposta a un quesito preciso («È corretto l’utilizzo della RDO sul MePA per acquisizione di preventivi e affidamento diretto?») afferma che non è precluso, ma «se trattasi di semplice richiesta di preventivi cui seguirà una trattativa diretta, la procedura non sarà inquadrata come procedura negoziata, bensì come affidamento diretto».
In attesa di capire la differenza tra preventivo, offerta e semplice richiesta di informazioni, altro non rimane che ancorarci ai sempre validi principi di trasparenza e correttezza, senza dimenticare il principio di proporzionalità, che impone di seguire procedure adeguate e congrue con le finalità e l’importo dell’affidamento. Come dire che non è necessario indossare gli stivali da pesca se si va per rane in una pozzanghera.