Sinergie di Scuola

Disciplinate dall’art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale, le attività funzionali all’insegnamento, dovute a ciascun docente nell’esercizio della propria funzione, comprendono una diversa tipologia di impegni. È lo stesso dispositivo negoziale a distinguere tra attività quantificabili e non, risultando le prime strettamente obbligatorie e regolate da un preciso monte ore annuale.

Peraltro, è la rubricazione dell’art. 29 ad indicare le finalità di tali attività – essere funzionali all’insegnamento e perciò aventi un preminente fondamento di supporto all’attività didattica in generale.

Art. 29 – Attività funzionali all’insegnamento
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

Dalla lettura dettagliata dell’art. 29 del CCNL si evince quanto segue:

Il comma 1 riassume tutte le attività che ineriscono alle riunioni collegiali, alle attività di programmazione, progettazione, ricerca e valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, rendendo espliciti due aspetti sostanziali: che in esse è altresì compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali – ad esempio l’attività svolta dai dipartimenti disciplinari, che sono da intendersi come articolazioni funzionali al collegio dei docenti, la partecipazione alle riunioni – e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Su quest’ultimo punto è bene precisare che ogni attività funzionale, sia essa di progettazione o di aggiornamento se deliberata in seno al collegio dei docenti, diventa obbligatoria.

Il comma 2 riguarda espressamente le attività non quantificabili della funzione docente:

  • la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  • la correzione degli elaborati;
  • i rapporti individuali con le famiglie.

Sulla correzione degli elaborati, attività ricadente appunto nel comma 2, si sottolinea che essa comprende non solo quella esplicitamente disciplinare, ma a tutt’oggi si estende anche alla somministrazione e correzione delle prove INVALSI; invero, per effetto dell’art. 51, comma 2 del Decreto Legge 5/2012, convertito nella Legge 35/2012, la partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti diventa attività ordinaria di istituto. In ragione di ciò anche la pregressa nota ministeriale n. 2792/2011, antecedente all’emanazione del D.L. 5/2012, aveva già rimarcato la necessità di contemplare all’interno del Piano annuale delle attività ex art. 28 del CCNL vigente, – tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, anche se a carattere ricorrente – le attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI.

In merito ai rapporti individuali con le famiglie, ultimo punto del comma 2, gli organi collegiali sono tenuti a deliberare modalità di svolgimento che non possono però determinare una obbligatorietà di ore in più per i docenti, rispetto a quelle definite contrattualmente nell’art. 28 del CCNL. Normalmente tali rapporti con le famiglie sono regolati anche nel contratto di istituto e sono svolti previo appuntamento scritto con il docente interessato.

Il comma 3 (Schema sinottico art. 29 comma 3 CCNL 2006-2009) entra nello specifico della obbligatorietà, stabilendo infatti un preciso monte ore annuale che i docenti sono tenuti a svolgere.

Nel primo gruppo, indicate nella lett. a del comma 3 rientrano le famose 40 ore annue impiegate per:

  • riunioni dei collegi dei docenti, facendo però attenzione, perché in dette riunioni rientrano anche quelle relative ai dipartimenti disciplinari, che come già detto sopra sono articolazioni funzionali del collegio e svolgono attività preparatoria alle deliberazioni successive che sono assunte in seno al collegio unitario;
  • attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno – si tratta delle riunioni svolte generalmente nel mese di settembre e al termine dell’anno scolastico;
  • informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative; in riferimento a queste attività si precisa che esse sono obbligatorie e il loro svolgimento è stabilito in specifiche date, deliberate ed inserite nel Piano annuale delle attività ex art. 28.

Nel secondo gruppo, lett. b del comma 3, ricadono al contrario le altre 40 ore annue per consigli di classe, di interclasse e intersezione, tenendo conto degli oneri di servizio per i docenti con più di sei classi che potrebbero sforare il monte ore stabilito; il comma 3 dell’art. 29 specifica che «gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio docenti».

Nella lett. c del comma 3 si richiamano le attività che impegnano i docenti per gli scrutini e gli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione; si tratta di attività obbligatorie non quantificabili.

Il comma 4 così stabilisce: «per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie».

Quanto disposto nel suddetto comma rimanda quindi alle competenze del Consiglio di istituto per la definizione delle modalità di comunicazione della scuola con la famiglia che costituiscono solo un mezzo per regolare in modo efficace i rapporti scuola famiglia, non potendo difatti l’organo collegiale, con delibera, imporre ai docenti, di svolgere sistematicamente ore da destinare ai colloqui con la famiglia. In questo ambito è il Regolamento di istituto che stabilisce le modalità che devono pur sempre trovare un contemperamento con quanto deciso in sede di contrattazione di istituto.

Il comma 5 interviene sulla delicata questione della vigilanza, «per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi». Il contratto collettivo dà indicazioni generali, le misure organizzative, per assicurare detta vigilanza, sono infatti rimesse nelle mani del Dirigente scolastico che le esternerà attraverso precisi ordini di servizio, nel rispetto delle competenze del Consiglio di istituto (art. 10, comma 3 lett.a, D.Lgs. 297/1994).

Le ore funzionali non sono intercambiabili

Le attività funzionali all’insegnamento di cui al comma 3 dell’art. 29 CCNL sono infungibili, pertanto se i docenti esauriscono le ore del gruppo indicate nella lett. a non possono utilizzare quelle comprese nel gruppo della lett. b. La non intercambiabilità tra le due tipologie di ore si desume dallo stesso art. 29, che regolamenta le attività funzionali distinguendole chiaramente in due lettere del comma 3. In questo caso la prestazione richiesta al docente dovrebbe essere volontaria e determinerebbe una retribuzione.

È inoltre prassi diffusa chiedere ai docenti con più scuole di presentare al Dirigente scolastico una programmazione degli impegni relativi alle attività funzionali, in misura proporzionale alle ore prestate in ciascuna scuola.

Le attività funzionali dei docenti in regime di part-time

Diversa è la questione per i docenti in regime di part-time. La prima regolamentazione si ricava dalla O.M. n. 446/1997, in specie l’art. 7 comma 7, dedicato ai docenti con tempo parziale, così dispone: «Le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito». Le disposizioni degli artt. 40 e 42 citati nell’ordinanza ministeriale, fanno riferimento al CCNL del 1995, ormai trasfusi nell’art. 29 del contratto 2006-2009; le attività di cui all’art. 42 comma 3 lettera b riguardano le attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e intersezione, ora indicate nell’art.29.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale trova una collocazione nell’art. 39 dello stesso contratto. È in particolare nel comma 8, che disciplina quanto segue: «il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno». Le attività funzionali sono quindi obbligatorie anche per i docenti in regime di part-time, anche se determinati in misura proporzionale all’orario di insegnamento.

In passato gli Uffici Scolastici Regionali per l’Emilia Romagna e per il Piemonte, attraverso due note esplicative, rispettivamente la n. 14893/2012 e la n. 1506/2014, hanno chiarito la questione delle attività funzionali all’insegnamento per i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e al contempo hanno dato una soluzione organizzativa per regolare il monte ore delle attività funzionali.

Facendo riferimento alle attività funzionali di cui all’art. 29 del CCNL 2007, nella nota n. 1506/2014 si legge: «al fine di garantire una razionale e puntuale organizzazione del servizio, il Dirigente scolastico, dopo aver programmato il calendario delle riunioni e delle sedute degli organi collegiali, ‘potrà fornire ai docenti in part-time un calendario delle attività funzionali all’insegnamento non obbligatorie dove risulti esplicitato l’ordine prioritario delle sedute, compatibili con l’orario di servizio, ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio».

La collocazione temporale in caso di part-time

In merito ai docenti in part-time si è sollevata anche la questione della cosiddetta “collocazione temporale”, ossia se il docente a tempo parziale sia tenuto a partecipare ad attività funzionali che si svolgono in giorni esclusi dal loro contratto. La nota n. 1506/2014 ha precisato che «riguardo al diverso tema della collocazione temporale delle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti in part-time, è da ritenersi che, stante la mancanza di un’espressa previsione normativa o contrattuale, siano applicabili le disposizioni previste per il rapporto di lavoro a tempo pieno, conformemente alla previsione del comma 8° dell’art. 39 del C.C.N.L. “nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano in ‘quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno”».

Dello stesso tenore è la nota n. 14893/2012. Con ciò si afferma che nessuna fonte legislativa e contrattuale fornisce disposizioni circa la collocazione temporale delle attività funzionali. La giurisprudenza è dello stesso avviso, infatti nelle due note ministeriali si fa riferimento a due sentenze, quella del Tribunale di Perugia, n. 896 del 17/11/2011 e n. 322 dell’8/02/2008 del Tribunale di Ferrara; entrambe sostengono l’assunto che il contratto del docente in part-time non differisce da quello del docente a tempo pieno e che gli impegni previsti dall’art. 29, comma 3 possono svolgersi anche al di fuori dei giorni del contratto part-time.

La nota n. 14893/2012 cita la nota ministeriale n. 5966/2005, nella quale si afferma che «in ordine alle attività sopradescritte, occorrerà stabilire quale sia la quantità di debito orario imputabile al docente part-time stante che, per ragioni organizzative di carattere generale, si dovrà prescindere dai giorni della settimana in cui dette attività vengono svolte», anche se l’Amministrazione scolastica è tenuta a fornire al docente a tempo parziale «un calendario individualizzato delle attività funzionali , ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute esplicitamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo» (vedi nota n. 14893/2008, pag. 5).

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