Sinergie di Scuola

In un contesto articolato e complesso come quello scolastico, in cui i rapporti – e i conflitti – non si limitano soltanto a quelli tra colleghi o con il Dirigente scolastico, l’incompatibilità ambientale è una situazione di fatto, non episodica, che compromette il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Rapporti litigiosi, conflittualità con gli studenti o con i loro genitori, esposti, denunce, ritiri di massa degli studenti dall’Istituto scolastico per un altro, ispezioni ministeriali: tutte queste situazioni, sovente concomitanti, sono le ricorrenti fattispecie che indicano una situazione di incompatibilità; e questa riguarda situazioni, oggettive e soggettive, che debbono esser valutate secondo criteri oggettivi, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d’ufficio del lavoratore, che siano causa di disfunzioni e disorganizzazioni, non compatibili con il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Natura e disciplina

Per sanare questa sofferenza è previsto il trasferimento d’ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede (cd. trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale); questo provvedimento non ha finalità sanzionatorie e non è annoverabile tra i provvedimenti disciplinari.

Infatti, pur se spesso i fatti alla base del trasferimento sono poi i medesimi che portano all’esercizio dell’azione disciplinare, e nei casi più gravi dell’azione penale, bisogna sempre rammentare che ben distinte sono le rispettive finalità:

  • con il trasferimento per incompatibilità ambientale si vuole ripristinare il regolare funzionamento delle attività: il solo fatto che vi sia un conflitto impone, per il superiore interesse della comunità scolastica, che questo vada risolto;
  • con l’esercizio dell’azione disciplinare, o anche penale, si accertano e sanzionano le responsabilità personali del lavoratore.

La disciplina del trasferimento per incompatibilità ambientale dei pubblici impiegati era già prevista dall’art. 32, comma 4 del D.P.R. 3/1957 («il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell’impiegato in una sede nuoce al prestigio dell’ufficio»).

Dopo le riforme del pubblico impiego iniziate negli anni Novanta, anche per il pubblico impiego contrattualizzato la norma di riferimento è ora l’art. 2103 c.c., poiché l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 165/2001,prevede espressamente che i rapporti di pubblico impiego sono disciplinati «dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto stesso».

Il trasferimento per incompatibilità ambientale quindi va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103 c.c., con la conseguenza che la legittimità del provvedimento di trasferimento prescinde dalla colpa del lavoratore trasferito, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

Il trasferimento, peraltro, è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio e il buon andamento dell’ufficio, l’ulteriore permanenza del lavoratore in una determinata sede (Corte Cass. 2143/2017), pregiudicando detta situazione il buon andamento dell’ufficio, nozione a cui vanno riferite nel pubblico impiego privatizzato, in ragione dell’art. 97 Cost., le ragioni tecniche organizzative e produttive emarginate nell’art. 2103 c.c.

L’eventuale controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore, sarà diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato e le finalità del servizio scolastico, e cioè se l’incompatibilità, determinando conseguenze quali tensione nei rapporti personali o contrasti nell’ambiente di lavoro che costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione nell’unità produttiva, realizzi un’obiettiva esigenza aziendale di modifica del luogo di lavoro.

Il suddetto controllo, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), non può essere esteso al merito della scelta dell’amministrazione scolastica, né questa deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le possibili scelte ragionevoli da adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.

La procedura

Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale rientra nell’esercizio dei poteri, propri degli organi scolastici, amministrativi di carattere gestionale, e mantiene una propria autonomia funzionale e procedimentale, anche quando si interseca con il distinto esercizio della funzione disciplinare in senso proprio (Corte Cass.28282/2009).

Con riguardo al rapporto di impiego pubblico del personale docente ed educativo, il trasferimento di detto personale rinviene specifica disciplina negli artt. 467-469 del D.Lgs. 297/1994.

L’art. 467, comma 1 stabilisce: «si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede». L’art. 468 riguarda invece il trasferimento per incompatibilità ambientale.

Quando ricorrano ragioni d’urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l’anno scolastico e, se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può anche esser disposta la sola sospensione dal servizio da parte del Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all’USR, se trattasi di Dirigente scolastico.

Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell’USR, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del M.I., se riguarda Dirigenti scolastici; nel caso di mancata di convalida, e comunque nell’ipotesi di mancata presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

Nel caso le ragioni d’urgenza siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l’Istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, il Dirigente scolastico può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il Collegio dei docenti; nell’ipotesi in cui i fatti siano riferibili a comportamenti del Dirigente scolastico, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all’USR e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero. Entro il termine di cinque giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il Dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all’organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

Poiché non è previsto né un termine perentorio, né alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l’adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d’urgenza del provvedimento e il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l’interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell’emanazione dell’atto.

Con particolare riferimento ai profili procedurali, quindi, l’art. 21 del D.P.R. 399/1988, prevede, con disposizione applicabile a tutto il personale della scuola, che il trasferimento d’ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell’organo competente a predisporre il trasferimento stesso, e che il dipendente che è proposto per il trasferimento d’ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta.

Una possibile alternativa

Così descritta la procedura di trasferimento, rammentiamo che l’art. 30, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego), a seguito della novella introdotta dall’art. 4 del Decreto-Legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, dispone che i dipendenti pubblici privatizzati, tra cui il personale scolastico, possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, anche in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 km dalla sede cui sono adibiti, non trovando applicazione il terzo periodo del primo comma dell’art. 2103 c.c. («il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive»).

Il Decreto-Legge 90/2014, avendo tra le sue finalità l’urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, ha quindi posto una presunzione di legalità al trasferimento del lavoratore senza necessità di motivare sulle ragioni tecniche, organizzative e produttive.

(le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)

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