Nel mese di marzo, il Ministero dell’Economia e Finanze ha risposto a due interrogazioni parlamentari riguardanti la fatturazione elettronica e l’ambito di applicazione dello split payment, con particolare riferimento agli enti non profit privi di partita IVA.
Infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica ha creato non pochi problemi (e ne creerà ancora di più con l’estensione della platea dei destinatari, avvenuta il 31 marzo) alle associazioni non profit, le onlus e le fondazioni che non svolgono attività commerciale e non hanno partita IVA, e che pertanto non emettono fattura. Tali enti rilasciano infatti solo delle note spese agli enti pubblici (scuole comprese) per l’incasso delle somme che ricevono a seguito di convenzioni. Questi documenti non possono essere trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio, che non potendo identificare la partita IVA dell’ente non profit (in quanto inesistente) e non potendo accettare la documentazione che non è assimilabile a fattura, non può ricevere il file inviato e non può trasmetterlo all’ente pubblico destinatario. Com’è ovvio, tali criticità hanno comportato difformità nella ricezione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della documentazione inviata dagli enti non profit con conseguente difficoltà nell’erogazione dei pagamenti.
Per questa ragione, con un’interrogazione a risposta immediata n. 5/05002 dell’11/03/2015, al Ministro dell’Economia e Finanze è stato chiesto di fornire chiarimenti su «quali iniziative intenda adottare per porre rimedio a questo problema che si è creato nei confronti degli enti non profit con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, e se non ritenga opportuno assumere iniziative per consentire a tali enti di continuare ad emettere ed inviare alla pubblica amministrazione la relativa documentazione in formato cartaceo, al fine di assicurare loro la certezza nell’erogazione dei pagamenti a fronte delle convenzioni attive».
No alla fatturazione elettronica se non c’è la partita IVA
Con atto della Camera dei Deputati del 12/03/2015, il MEF ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle problematiche connesse agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A., con particolare riferimento alle prestazioni erogate dagli enti non profit, le cui note spese, come detto, vengono rifiutate dal Sistema di interscambio (SdI).
Il vigente art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 – così come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dalla Legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) – definisce la fattura elettronica come quella che «è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario» e che la stessa «si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente».
Con decreto n. 55 del 3/04/2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle PP.AA., rendendola obbligatoria, con decorrenza dal 6 giugno 2014, per le Agenzie fiscali, i Ministeri (scuole comprese) e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza, attraverso l’istituzione del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate.
Dal 31 marzo 2015, tale obbligo riguarda tutte le altre PP.AA. (termine anticipato rispetto all’originario del 6 giugno 2015).
Pertanto, a decorrere dal 6 giugno 2014, i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore delle PP.AA. sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare e archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.
Ciò posto, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l’emissione della stessa, di cui agli artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 633 del 1972.
In altri termini, i soggetti che, prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
Ancora dubbi sullo split payment
Sempre il 12 marzo il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero ha risposto ad un’altra interrogazione (n. 3-01735) riguardante la scissione dei pagamenti.
Innanzitutto ha ricordato che la misura di scissione dei pagamenti, introdotta nell’ordinamento nazionale dal comma 629 dell’art. 1, Legge 23/12/2014 n. 190, ha la finalità di evitare che il denaro pubblico, versato a titolo di imposta sul valore aggiunto possa essere indebitamente trattenuto dai fornitori della pubblica amministrazione.
Sulla base di quanto sopra, il MEF ha richiamato i contenuti della recente circolare n. 1/E del 2015 dell’Agenzia delle entrate, con la quale è stato chiarito che non esiste perfetta coincidenza tra le amministrazioni nei confronti delle quali è obbligatoria la scissione dei pagamenti e quelle coinvolte nella fatturazione elettronica.
Con riferimento alla possibilità di ammettere una deroga all’applicazione del nuovo regime in favore degli enti non profit, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Al momento è in corso di approfondimento da parte dell’Agenzia delle entrate circa la corretta interpretazione della disciplina anche in merito all’esclusione delle operazioni rese da fornitori i quali applicano regimi speciali, che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, tra cui rientra il regime agevolato accordato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.