Sinergie di Scuola

Si ripresenta annualmente nelle scuole l’annosa questione della concessione dei permessi retribuiti ex art. 15 del CCNL 2006-2009; la regolamentazione discende direttamente dall’interpretazione della norma contrattuale e sulla loro concessione o meno non è ammissibile nessuna deroga, posto che i permessi retribuiti sono da considerarsi a tutti gli effetti “diritti” spettanti ai dipendenti.

Sull’argomento sarà utile rievocare le sentenze emesse da taluni Tribunali che hanno contribuito, per la loro portata chiarificatrice, a fare luce su una tematica molto dibattuta anche dall’ ARAN.

Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente scolastico

I permessi retribuiti per motivi personali ex art. 15 del CCNL vigente non possono essere negati dal Dirigente scolastico. L’assunto in parola si ricava da alcune sentenze che vanno tutte in favore del personale scolastico, smontando d’emblée i rifiuti discrezionali agiti da taluni Dirigenti. Verso la richiesta dei permessi non è infatti possibile esercitare alcun potere decisionale.

Dunque, i “motivi personali e familiari”, come sostenuto anche da una sentenza della Corte dei Conti, la n. 1415 del 3/02/1984, non devono necessariamente corrispondere con motivi o eventi gravi, soggetti alla valutazione del Dirigente, che non può stabilire unilateralmente se esista o meno il requisito della gravità nella richiesta del permesso retribuito. Inoltre, non possono essere soggetti a «regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi [...] in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali e familiari» (vedi Tribunale di Monza 2011, Tribunale di Lagonegro 2012).

In tema di discrezionalità del datore di lavoro è intervenuto nel 2011 anche un parere dell’ARAN (prot. n. 2698 del 2/02/2011) in cui è spiegato che:

[...] la previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del Dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 11/04/2006 così come modificato dal CCNL 15/07/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.

La discrezionalità esercitata in tal senso si configurerebbe sin da subito come violazione di diritti contrattuali sanciti e ancora pienamente vigenti, venendo ad incidere nella sfera dei diritti soggettivi del dipendente. Il Dirigente scolastico non ha quindi alcuna facoltà per decidere se un motivo personale o familiare sia apprezzabile e meritevole di tutela rispetto ad un altro ai fini della concessione. Peraltro è incontrovertibile il contenuto dell’art. 15, ossia che «il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari». La fruizione del permesso è condizionata alla «sussistenza di due soli presupposti: la richiesta preventiva e la autocertificazione della motivazione, personale o familiare» (Tribunale di Potenza, n. 544 del 2013).

La documentazione del permesso

Tuttavia, in ordine al tema dei permessi retribuiti, se buona parte di Dirigenti scolastici ha compreso il senso della norma pattizia, non intervenendo in modo discrezionale sulla concessione dei permessi, al contrario una minoranza appare refrattaria, canalizzando il principio della discrezionalità sui dispositivi della documentazione e dell’autocertificazione; la norma contrattuale recita infatti «motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione».

L’istituto della documentazione non è prodromico alla concessione dello stesso, né, in taluni casi, può essere provato successivamente, ma dipende dalla natura delle esigenze personali o familiari per le quali si richiede il permesso, considerato che non tutti i motivi personali o familiari siano documentabili; al riguardo si può analizzare velocemente sul punto che la norma contrattuale in questione, nel corso del tempo, ha subito modifiche sostanziali in favore del dipendente:

  • il contrattoCCNL Scuola 1994-1997, art. 21 comma 2, così prescriveva: «a domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati»;
  • il contratto CCNL 1998-2001, art. 49 recitava: «a domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti»;
  • il contratto CCNL del 24/07/2003 all’art. 15 riportava: «a domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione»;
  • l’art. 15 del contratto vigente, siglato il 29/11/2009, sancisce: «il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione».

Leggendo attentamente si osserva che la norma negoziale ha subito un cambiamento terminologico perché si è passati dalla concessione all’attribuzione, per finire con l’affermazione che i permessi per motivi personali sono un diritto del dipendente e che una volta richiesti, non necessitano più di essere debitamente documentati come prescriveva la norma contrattuale risalente agli anni ‘90, ma «documentati anche mediante autocertificazione». Da ciò si evince che la documentazione, qualora sia impossibile fornirla proprio in ragione della natura del permesso o prima della sua sostanziale fruizione, possa essere invece sostituita dall’autocertificazione.

L’autocertificazione nei permessi retribuiti

Come già detto la documentazione cui si riferisce il comma 2 dell’art. 15 può essere esperita dal dipendente anche mediante autocertificazione, ma in modo generico, non necessariamente fornendo nel dettaglio indicazioni puntuali di tempo e di luogo.

Nella Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 271 del 2013, il giudice ha sostenuto a proposito della motivazione o giustificazione rilasciata dal dipendente, che «la formulazione ampia e generica del precetto (motivi personali o familiari) esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo».

Sul punto è utile citare anche la Sentenza del Tribunale di Monza del 2011, la n. 288, in cui è pronunciato l’assunto che il Dirigente eserciterà «solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda».

L’autocertificazione verrà rilasciata dal dipendente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); sui motivi addotti, il Dirigente potrà esercitare quanto previsto dall’art. 71 dello stesso decreto: «le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47», assumendosene la responsabilità,restando inteso il principio che «nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso».

In conclusione: i dipendenti possono usufruire dei tre giorni di permesso indipendentemente dai motivi per i quali si richiedono, non è consentito al Dirigente scolastico sindacare sulla valenza della motivazione, ostacolando difatti un principio in capo al dipendente, tutelato dalla norma contrattuale.

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