Sinergie di Scuola

I permessi brevi attribuiti al personale docente e ATA rientrano, insieme ai permessi retribuiti, nel novero dei diritti contrattuali spettanti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione del comparto scuola, secondo quanto stabilito nel Contratto Collettivo vigente, fatto salvo il caso per i docenti di non poterne usufruire qualora non vi sia nell’istituzione scolastica la possibilità della sostituzione con il personale in servizio.

La materia è disciplinata nell’art. 16 del CCNL 2006-2009 e riporta testualmente che:

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino a un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale Ata; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Fruizione dei permessi brevi: prioritarie le esigenze di servizio

Analizzando i diversi commi dell’art. 16 che operano un distinguo tra personale docente e ATA si evince che per il personale con contratto sia a tempo indeterminato sia determinato, ai fini della fruizione dei permessi brevi occorre anzitutto:

  • che si tenga conto delle esigenze di servizio perché, come recita infatti la clausola contrattuale, detti permessi possono essere attribuiti compatibilmente con le esigenze di servizio (comma 1 dell’art. 16);
  • che l’attribuzione per il personale docente sia subordinata alla possibilità di poter sostituire il dipendente che usufruisce dei permessi con personale in servizio (comma 5 dell’art. 16), recependo la norma al suo interno un tratto saliente ossia che dalla fruizione del permesso non devono derivare oneri per la Pubblica Amministrazione;
  • che il recupero del permesso non possa avvenire liberamente dal dipendente, ma debba essere espletato, come afferma il comma 3 dell’art. 16, «in relazione alle esigenze di servizio». La modalità di recupero è legata quindi alle specifiche necessità dell’Amministrazione.

Personale docente

Durata del permesso

Per il personale docente la durata del permesso è indicata nel comma 1 dell’art. 16, il quale prevede espressamente che i permessi siano di «durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque [...] fino ad un massimo di due ore», le quali devono corrispondere ad unità minime orarie di lezione; dal disposto della norma se ne ricava che i permessi brevi possono essere attribuiti solo durante le ore di lezione, essendo in questo modo esclusa la possibilità di poterli fruire in orario fuori dalle attività di insegnamento, ex art. 28 del CCNL citato, ad esempio durante le ore in cui il docente è impegnato presso l’istituzione scolastica per attività funzionali all’insegnamento.

Monte ore annuale

Al comma 2 dell’art. 16 del CCNL è specificato che per il personale docente «il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento», pertanto si fa riferimento per:

  • scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali;
  • scuola primaria: 22 ore settimanali, perché le restanti due ore sono dedicate alla programmazione didattica;
  • scuola secondaria: 18 ore settimanali.

Modalità di richiesta e di recupero

Il permesso viene richiesto dal dipendente producendo domanda indirizzata al Dirigente scolastico, mentre secondo la prescrizione negoziale il suo recupero deve compiersi «entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso [...] in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio» (comma 3 art. 16 CCNL).

Il recupero avviene tenendo conto delle seguenti possibilità:

  • impiego per la copertura di supplenze;
  • svolgimento di interventi didattici integrativi.

Preferibilmente tali interventi devono svolgersi «nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso».

Personale ATA

Durata del permesso e monte ore annuale

La durata giornaliera dei permessi si riferisce «alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio», essendo chiarito poi al comma 2 dell’art. 16 che «i permessi complessivamente non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico». Il personale ATA può chiedere quindi sino a tre ore di permesso giornaliero, essendo l’orario di lavoro complessivo di 36 ore suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane (art. 51 del CCNL 2006-2009).

Modalità di richiesta e di recupero

Anche per il personale ATA la richiesta per la fruizione avviene tramite domanda e il dipendente è tenuto al recupero delle ore non lavorate «entro i due mesi successivi [...] in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio» (comma 3 art. 16 CCNL).

Trattenuta dello stipendio

Per docenti e ATA, il comma 4 dell’art. 16 stabilisce che «nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate».

Norma contrattuale e Contratto integrativo di istituto

In genere, nelle contrattazioni integrative di istituto è invalso l’uso di regolare in modo più dettagliato le prescrizioni della norma contrattuale circa la richiesta dei permessi, l’attribuzione e le modalità di recupero; possono ad esempio stabilirsi i seguenti criteri:

  • domanda inoltrata per il personale docente al Dirigente scolastico, per il personale ATA al Direttore SGA, che autorizzano il permesso;
  • richiesta scritta entro un lasso di tempo determinato, in genere non inferiore ai tre giorni fatta eccezione per motivi imprevedibili;
  • attribuzione del permesso senza causare oneri aggiuntivi per l’Amministrazione;
  • in caso di più richieste di permessi brevi, priorità ai motivi urgenti (necessità di prestazione per motivi di salute) o in base all’ordine di presentazione della domanda;
  • recupero delle ore fruite a beneficio dell’Amministrazione da concordare con personale delegato dal Dirigente scolastico sulla base delle necessità emerse.

Non serve documentazione o autocertificazione

Rispetto ai permessi retribuiti ex art. 15 del CCNL è utile sottolineare che la norma contrattuale non fa riferimento al fatto che le esigenze personali per le quali si richiede il permesso breve siano documentate o anche autocertificate, tranne che ai fini dell’attribuzione, come già sopra sottolineato, la richiesta sia compatibile con le esigenze di servizio.

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