Sinergie di Scuola

Con OO.MM. datate 5 marzo 2013 sono state indette, per il corrente anno, le sessioni degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni di Perito Agrario, Perito Industriale e Geometra, sessioni che avranno inizio il 22 ottobre prossimo con l’insediamento delle commissioni.

Le modalità di compilazione dei moduli di domanda (Modelli allegati: A/1 per i Docenti Universitari; A/2 per il personale della scuola) sono riportate in calce ai fac-simili allegati alla C.M. n. 12 dell’11/04/2013.

È vietato presentare più di una domanda, pertanto i Rettori e i Dirigenti scolastici sono invitati ad effettuare uno scrupoloso controllo della correttezza dei dati indicati, rispettivamente, dai docenti universitari (anche fuori ruolo e in pensione) e dagli insegnanti. Di tale avvenuta attività di controllo farà fede l’apposizione del visto in calce al modulo-domanda da parte dei predetti responsabili.

È esonerato dalla presentazione della domanda il personale avente titolo alle agevolazioni ex art. 33 Legge n. 104/1992 (artt. 19 e 20 Legge n. 53/2000).

Le nomine verranno comunicate agli interessati nel modo che segue:

  1. ai Docenti Universitari: a mezzo postale al domicilio indicato nel Modulo domanda;
  2. al personale della scuola (Dirigenti scolastici – Docenti componenti titolari e supplenti): a mezzo SIDI, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali (Provinciali per Trento e Bolzano), all’Istituto sede di servizio.

Chi non può essere nominato

Non possono presentare domanda né accettare eventuale nomina, sia come titolare che in sostituzione, sia come membro aggregato:

  • i titolari di contratto di lavoro part-time;
  • i collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
  • i destinatari di una sanzione disciplinare superiore alla censura inflitta nel precedente, corrente o successivo anno scolastico o accademico;
  • coloro che si trovino in situazione di rilevata incompatibilità con candidato assegnato alla Commissione di nomina o che siano in una qualunque posizione di stato che comporti esonero o sospensione dal servizio nell’intero periodo di svolgimento della funzione ovvero in una parte dello stesso;
  • ad esclusione dei Commissari liberi Professionisti, coloro che abbiano svolto nell’anno precedente, per nomina ministeriale ovvero del Presidente della Commissione (Commissari aggregati nelle Commissioni per Periti Industriali) o per sostituzione (subentro di membri supplenti o di altri), in tutto o in parte la funzione di Presidente o Commissario in Commissioni con sede nella medesima provincia e per la stessa tipologia d’esame (preclusione derogabile in sede di sostituzione);
  • i dipendenti di altre amministrazioni che non siano stati autorizzati ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 (Docenti Universitari a tempo pieno).

Non si dà inoltre luogo alla nomina del personale che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti, contestati in sede disciplinare (personale della scuola), nel corso di precedenti esami.


Obblighi per i Dirigenti scolastici

Sono tenuti alla compilazione del modulo-domanda A/2:

  • Geometra: per la nomina nelle Commissioni giudicatrici, i Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici per Geometri e Commerciali e per Geometri, nonché quelli di qualunque altro tipo di Istituto Tecnico purché provenienti da cattedre di insegnamento comprese nelle classi di concorso 16/A, 58/A e 72/A;
  • Perito Industriale: per la nomina nelle Commissioni giudicatrici, i Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici Industriali;
  • Perito Agrario: per la nomina nelle Commissioni giudicatrici, i Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici Agrari.

I Dirigenti scolastici di generico Istituto di Istruzione secondaria superiore, e quelli di Istituto diverso da quelli sopraindicati, sono legittimati alla presentazione del modulo-domanda e ad ottenere la nomina solo nel caso in cui i detti Istituti sedi di servizio comprendano, per associazione, lo specifico Istituto richiesto.

Nota bene: I requisiti sopra indicati, legittimanti la nomina, devono essere posseduti non solo al momento della presentazione della domanda – a.s. 2012/13, ma anche in quello di svolgimento della funzione – a.s. 2013/2014.

L’anzianità di servizio dei Dirigenti scolastici, da indicare nel modulo, comprende solamente quella maturata, anche da incaricato, in posizione direttiva.

La domanda va compilata in duplice copia: l’originale resta agli atti dell’Istituto, mentre una copia viene trasmessa, per  conoscenza, all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio o alla Sovrintendenza di Trento o Bolzano.

Con riferimento invece alle nomine dei docenti, è compito dei Dirigenti scolastici:

  • far compilare integralmente il modulo-domanda A/2 dai Docenti in possesso dei requisiti prescritti; tale modulo deve essere riprodotto, a cura di ciascun Istituto, nel numero di copie necessario;
  • valutare e concedere ai Docenti, nel caso di fondate ragioni personali ovvero di prioritarie, particolari esigenze di servizio non diversamente tutelabili, l’esonero dalla presentazione della domanda;
  • verificare che tutti i Docenti non esonerati in possesso dei requisiti richiesti abbiano presentato domanda;
  • verificare la insussistenza di preclusioni di nomina. In tal caso non si dovrà trasmettere la domanda al Sistema Informativo del Ministero (SIDI), ovvero si dovrà procedere, a funzioni aperte di detto Sistema, alla sua cancellazione, previa informazione scritta e motivata all’interessato da ammettere a contraddittorio; analogo discorso va fatto per i docenti che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina, valutazione da operare con la dovuta attenzione;
  • apporre in calce alla domanda presentata dai Docenti in servizio nell’Istituto Scolastico il proprio visto, a convalida delle dichiarazioni rese dagli stessi verificabili d’ufficio.

È anche compito dei Dirigenti scolastici disporre che:

  • i dati di cui alla propria domanda nonchè quelli relativi alle domande dei Docenti vengano comunicati, dall’Istituto di provenienza, al SIDI dal 15 maggio al 12 luglio 2013 (termine ultimo inderogabile);
  • i dati meccanizzati siano subito controllati, previa consegna ai Docenti della stampa comprovante l’avvenuta acquisizione a sistema dei dati riportati nel modulo, ed eventualmente rettificati a Sistema entro il periodo successivamente indicato;
  • sia comunicata a Sistema, ogni eventuale variazione (ad esempio: diverso Istituto sede di servizio a causa di trasferimento) da apportare ai dati già comunicati a Sistema dallo stesso Istituto.

Dirigenti che non possono presentare la domanda

  1. Dirigenti scolastici incaricati;
  2. Dirigenti scolastici in pensione;
  3. Dirigenti scolastici con sede di servizio diversa da quelle indicate – salva la suddetta eccezione per i Geometri;
  4. Dirigenti scolastici provenienti da cattedre di insegnamento non comprese nelle suddette classi di concorso per i Geometri;
  5. Dirigenti scolastici di Istituto del tipo richiesto che non sia, però, sede di corsi di ordinamento di ITG, ITI o ITA ovvero di corsi sperimentali con corrispondenza, ex art. 279 D.Lgs. 297/1994, a corsi di ITG, ITI o ITA;
  6. Dirigenti scolastici che cessano dal servizio il 1/09/2013;
  7. Dirigenti scolastici che rientrino tra le ipotesi indicate nelle preclusioni di cui sopra.

Obblighi per i docenti

Sono tenuti alla compilazione del modulo-domanda A/2 i Professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato relativo a cattedre di istruzione secondaria superiore, docenti di:

Costruzioni o Tecnologia delle Costruzioni, di Topografia o di Economia ed Estimo che insegnino nel corrente anno scolastico ed abbiano effettivamente insegnato tali discipline per almeno cinque anni compreso l’anno scolastico corrente negli Istituti Tecnici per Geometri, inclusi gli anni di insegnamento precedenti alla detta tipologia di contratto;

materie tecniche, comprese nelle classi di concorso indicate nel modulo-domanda, che insegnino nel corrente anno scolastico e che, quindi, abbiano effettivamente insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline nei trienni degli Istituti Tecnici Industriali;

discipline agrarie, comprese nelle classi di concorso indicate nel modulo-domanda, che insegnino nel corrente anno scolastico e che, quindi, abbiano effettivamente insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline nei trienni degli Istituti Tecnici Agrari.

I Docenti che insegnano in corsi sperimentali possono presentare il modulo-domanda A/2 purché in esito al corso medesimo venga rilasciato, ex art. 279 D.Lgs. 297/1994 e secondo il criterio di corrispondenza fissato nel Decreto autorizzativo, un diploma di ITG, di ITI o di ITA.

Docenti che non possono presentare la domanda

  1. docenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
  2. docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma non relativo a cattedre di istruzione secondaria superiore;
  3. docenti in pensione;
  4. docenti che non insegnino nel corrente anno scolastico le specifiche materie citate, oppure le insegnino attualmente, ma in tipologie di Istituti diverse da quelle indicate;
  5. docenti con meno di 5 anni di effettivo insegnamento negli ITG ovvero con 5 anni, ma senza insegnamento in atto;
  6. docenti che insegnino esclusivamente nei bienni degli ITI e degli ITA;
  7. docenti che insegnino le materie specifiche in corsi sperimentali diversi da quelli sopraindicati;
  8. docenti che cessano dal servizio (per dimissioni ecc.) il 1° settembre 2013;
  9. docenti che si trovano in posizione di preclusione di nomina.
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