Sinergie di Scuola

Il Comitato per la valutazione dei docenti è l’unico organo collegiale ad essere stato riformato dalla Legge 107/2015, che ne ha delineato la nuova fisionomia nell’art. 1, comma 129, modificando l’art. 11 del D.Lgs. 297/1994. La novella apportata all’art. 11 ha inteso rafforzare la partecipazione della componente dei genitori e di un membro esterno, con la finalità di svolgere un ruolo super partes nella determinazione dei criteri per la valorizzazione del merito ex art. 1, comma 126 della Legge 107/2015.

La scelta dei componenti avviene a livello di Istituzione scolastica e coinvolge altri due organi collegiali: il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto; per quel che concerne il componente esterno, esso è individuato dagli Uffici Scolastici Regionali, Dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato per la valutazione è una componente collegiale, ma non sempre i compiti dei diversi membri si svolgono in ottemperanza al principio del collegio perfetto, essendoci infatti dei frangenti operativi in cui la funzione dell’organo è limitata alla sola partecipazione di alcuni membri.

Nomina dei componenti

Dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto vengono eletti i membri interni, due docenti dal primo e uno dal secondo, con modalità di elezione di norma disciplinate all’interno del regolamento di istituto ex art. 10 del D.Lgs. 297/1994; come affermato in una faq ministeriale, la procedura di scelta è rimessa all’autonomia dell’Istituzione scolastica, potendo prevedere la scuola anche autocandidature o presentazione di liste.

Per garantire che ogni ordine di scuola abbia però la propria rappresentanza all’interno dell’organo, sarebbe opportuno stabilire a quali ordini di scuola dovranno appartenere i docenti eletti dal Collegio e dal Consiglio di Istituto. In tal caso, per quanto di competenza del Collegio, se trattasi di Istituto comprensivo, si potrebbe optare per la scelta o candidatura di docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, lasciando la scelta dell’unico componente della scuola dell’infanzia al Consiglio di Istituto – fermo restando che la legge non specifica che il componente scelto dal Consiglio di Istituto debba necessariamente farne parte.

In riferimento alla rappresentanza dei tre ordini, è utile ricordare che anche l’O.M. 267/1995, relativamente alla composizione del Comitato negli Istituti comprensivi, aveva già stabilito la presenza di «docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell’istituzione verticalizzata». Lo stesso principio è valido per la scuola secondaria laddove siano state aggregate diverse tipologie di Istituzioni scolastiche.

Per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, i rappresentanti dei genitori sono in numero di 2; per la scuola del secondo ciclo, il Comitato è composto da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto.

La scuola potrebbe definire in un apposito regolamento anche le condizioni di eleggibilità dei membri interni, scegliendo ad esempio tra docenti a tempo indeterminato.

Modalità di votazione

Circa la votazione, si rimanda all’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 297/1994 che regolamenta la votazione segreta solo quando si faccia questione di persone; peraltro l’adozione di questa prassi è anche indicata in una faq ministeriale.

Con l’avvento delle misure anti Covid-19, è stato necessario regolamentare le operazioni di voto in modalità telematica, assicurando la massima riservatezza.

Funzionamento

Il Comitato dura in carica 3 anni scolastici ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 297/1994, l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell’adunanza, il comma 2 dell’art. 37 stabilisce che è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Secondo l’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015 il Comitato per la valutazione è istituito presso l’Istituto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dunque non è previsto alcun compenso per i membri eletti.

Deliberazioni del Comitato

Anche per le deliberazioni in seno al Comitato valgono le regole stabilite nell’art. 37 già citato: «le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente». Nella seduta di insediamento è opportuno che il Comitato definisca la natura del voto validamente espresso, precisando in particolare se l’astensione deve essere considerata una manifestazione di volontà valida.

Compiti del Comitato

La novella apportata dalla Legge 107/2015 ha integrato le funzioni del Comitato, assegnando a tale organo la funzione di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

  1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Inoltre:

  • esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo;
  • valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lsg. 297/1994 su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico;
  • esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del D.Lsg. 297/1994.

Ruolo nel periodo di formazione e di prova

Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 297/1994, «Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor».

Con l’entrata in vigore della Legge 107/2015 il ruolo del comitato per la valutazione, nel periodo di formazione e di prova del personale docente, è stato disciplinato nell’art. 13 del D.M. 850/2015, ad oggi rimodulato nell’art. 13 del D.M. 226 del 16/08/2022.

Ai sensi del D.M. 226/2022, il Comitato dovrà adempiere ai seguenti compiti:

  • presiedere, insieme al Dirigente scolastico, al colloquio del docente in periodo di prova;
  • accertare, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, particolarmente negli ambiti indicati nell’art. 4 comma 1, lett. a, b e c, attraverso un test finale sottoposto al docente;
  • esprimere il parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, anche se detto parere, come sottolinea il decreto, è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente scolastico che, che può discostarsene con atto motivato.

Ovviamente, nel momento in cui il comitato esercita le funzioni relative all’anno di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 297/1994 (novellato dall’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015) esso sarà composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti eletti e integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. È esclusa del tutto la componente dei genitori e degli studenti.

Intervento della recente nota ministeriale

Di recente la nota 39972 del 15/11/2022 – al paragrafo lett. d “La valutazione del percorso di formazione e di prova in servizio” – ha ribadito il ruolo del Comitato, specificando taluni passaggi fondamentali. L’organo dovrà difatti:

  • compiere la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale, per l’espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio attraverso il colloquio, nell’ambito del quale è svolto il test finale;
  • assistere al colloquio del docente neoassunto, nell’ambito del quale è svolto il test finale.

Il comitato sarà altresì destinatario:

  • dell’istruttoria compiuta dal docente tutor, in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto;
  • della relazione presentata da parte del Dirigente scolastico, ai sensi del D.M. 226/2022, redatta per ogni docente in periodo di formazione e prova, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere;
  • dell’allegato A di cui al D.M. 226/2022 che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neoimmesso. Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione;
  • del portfolio professionale che insieme all’allegato A, già in possesso del Dirigente scolastico, saranno trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato.

Il test finale nel periodo di formazione

Secondo quanto confermato nella nota ministeriale suddetta, il test finale consiste, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.M. 226/2022, nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Il test finale, elemento di novità rispetto alle precedenti procedure di valutazione dei percorsi formativi dei periodi di prova in servizio, concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione del docente in anno di prova.

Da ciò si deduce che il test consiste in una discussione e relativa valutazione di quanto contenuto nell’istruttoria del docente tutor e nella relazione del Dirigente scolastico, ai fini di accertare l’acquisizione delle competenze.

Tuttavia la nota è foriera di suggerimenti circa lo svolgimento del colloquio del docente neoassunto dinnanzi al comitato e l’utilizzo degli indicatori e descrittori dell’Allegato A come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale.

La nota suggerisce infatti di prendere in considerazione nella fase del colloquio «tutti gli elementi contestuali che in qualche modo hanno influito sul percorso esperienziale del docente in valutazione, della sua partecipazione alla vita della scuola, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento utile a chiarire la personalizzazione del percorso formativo compiuto» e invita il docente neoassunto ad adottare, come modalità di esposizione, una metodologia descrittivo-narrativa, «a “raccontare” e a “raccontarsi”, nondimeno sottolineando che vanno considerate le evidenze della capacità didattica, utilizzando gli indicatori e i descrittori dell’Allegato A come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale».

Adempimenti utili prima del colloquio

Poiché la nota ministeriale fornisce maggiori dettagli circa lo svolgimento del colloquio e la natura del test finale, sarebbe utile, ai fini di una maggiore trasparenza, che il Comitato si riunisse in una seduta preliminare, per definire tutte le modalità di conduzione del colloquio e adottare formalmente gli strumenti di valutazione, compreso il test finale e relativi indicatori e descrittori di cui Allegato A. Ciò permetterebbe all’organo di procedere in maniera ordinata.

Si ricorda, come sopra già affermato, che la valutazione del Comitato si traduce nell’espressione di un parere, che non è vincolante per il Dirigente scolastico. Qualora quest’ultimo decidesse di discostarsene, dovrà emettere un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, a seguito di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. In questo caso, nessuna doglianza potrà essere mossa nei confronti dell’operato del Comitato, che avrebbe agito, attraverso una riunione preliminare, a piena salvaguardia della correttezza del procedimento. Così come si ritiene utile che il Dirigente scolastico proceda sistematicamente a conservare per iscritto e in maniera formale, tutti gli eventuali episodi a carico del docente in periodo di formazione e prova, che non siano aderenti e rispondenti alla funzione docente e tali da compromettere l’acquisizione delle competenze di cui al D.M. 226/2022. È opportuno che il provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e prova si sostanzi nell’esplicitazione di elementi oggettivi, in grado di dare contezza del giudizio negativo.

Valutazione del servizio del personale docente

Oltre alla valutazione del periodo di formazione e prova, al Comitato è richiesta anche la valutazione del servizio del personale docente, come disciplinata nell’art. 448 che stabilisce quanto segue:

  • il periodo sottoposto a valutazione non può essere superiore all’ultimo triennio;
  • la valutazione avviene sulla base di una relazione del Dirigente;
  • è possibile acquisire anche da altre scuole, informazioni utili alla valutazione;
  • la valutazione è condotta tenendo conto di molteplici aspetti, legati non solo alla preparazione culturale e professionale del docente, ma anche al comportamento e alle relazioni esternate in seno all’Istituzione scolastica sia con gli altri docenti che con i genitori.

Gli indicatori definiti nell’art. 448 non possono tradursi né in un giudizio (complessivo, analitico o sintetico) né in punteggio. Ciò significa che il comitato deve procedere ad una relazione narrativo-descrittiva, evitando quanto più possibile l’espressione di opinioni personali.

Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio di Istituto provvede all’individuazione di un sostituto.

Sanzione disciplinare e riabilitazione

Con l’art. 501 del D.Lgs. 297/1994 entriamo nella materia del contenzioso: difatti il docente che sia stato destinatario di una sanzione disciplinare, trascorsi due anni dall’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e che abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

Il termine di tre anni diventa cinque anni per i docenti a cui sia stata inflitta la sanzione prevista dall’art. 492, comma 2, lett. d, ovvero la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva.

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