L’anno 2018 ha visto finalmente l’approvazione del D.I. 28/08/2018, n. 129 (nuovo Regolamento di contabilità), lungamente atteso, e l’anno 2019 sarà il banco di prova del nuovo Programma annuale.
Il D.I. 129/2018 si è occupato della Gestione Finanziaria nel Titolo I composto da 5 capi; in questa trattazione ci occuperemo di analizzare i primi 4 capi:
- Capo I – Disposizioni principali e principi
- Capo II – Programma annuale
- Capo III – Realizzazione del Programma annuale
- Capo IV – Servizi di Cassa e Fondo economale per le minute spese
L’Amministrazione Centrale ha prodotto e inviato alle Scuole, successivamente alla pubblicazione del D.I. 129/2018, interventi importanti e determinanti per la stesura e buona gestione del Bilancio 2019: la nota prot. n. 25674 del 20/12/2018, con allegati nuovo piano dei conti e vari modelli per completare il bilancio, e la nota prot. n. 74 del 5/01/2019, contenente orientamenti interpretativi sul Regolamento di contabilità utili non solo per la produzione del Programma annuale 2019, ma anche necessari per fornire chiarimenti importanti sulla struttura e sul contenuto tecnico dello stesso D.I. 129/2018.
In deroga alle scadenze previste dal Regolamento, per il Programma annuale in questo primo anno di vigenza, la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018, ha previsto la seguente tempistica da rispettare:
- entro il 28 febbraio 2019 la Giunta esecutiva dovrà sottoporre il Programma annuale 2019 e la relazione illustrativa al Consiglio d’Istituto per l’approvazione, nonché all’esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 marzo 2019 i revisori dei conti dovranno rendere il parere di regolarità amministrativo-contabile, e il Consiglio d’Istituto dovrà provvedere all’approvazione del Programma annuale, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere. In caso di parere non favorevole, l’istituzione scolastica dovrà tenere conto delle osservazioni formulate e, in caso di mancato recepimento, fornire adeguata motivazione.
Nei casi in cui il Programma annuale 2019 non sia approvato entro il 15 marzo, il Dirigente scolastico, il primo giorno lavorativo successivo a tale scadenza, ne fornirà comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale competente, che provvederà entro dieci giorni alla nomina del commissario ad acta; quest’ultimo provvederà all’approvazione del Programma 2019 entro quindici giorni dalla sua nomina.
Le istituzioni scolastiche provvedono alla gestione provvisoria dal 1° gennaio 2019 fino alla data di approvazione del Programma annuale. Detta gestione dovrà realizzarsi nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del Programma annuale 2018.
Tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni scolastiche che hanno provveduto, in data antecedente alla nota MIUR di proroga, all’approvazione del Programma annuale 2019.
Capo I – Disposizioni principali e principi
Il nuovo Regolamento di contabilità definisce al Capo I art. 1 l’ambito delle proprie norme ispiratrici che sono la Legge 59/1997 sull’Autonomia, i suoi regolamenti attuativi e la Legge 107/2015, la cd. Buona Scuola.
L’art. 2 si occupa di ribadire che la gestione finanziaria e amministrativo-contabile è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed i principi ai quali deve improntarsi oltre a quelli canonici già presenti nel D.I. 44/2001 e cioè trasparenza, integrità, unicità, veridicità e pareggio,sono quelli di armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
L’armonizzazione delle regole che presiedono la redazione dei bilanci pubblici, con l’introduzione di criteri omogenei volti a migliorare la trasparenza, l’attendibilità e la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, costituisce uno strumento essenziale per la definizione di un quadro normativo contabile che concorra alla sostenibilità delle finanze pubbliche.
Oltre a dispiegare la sua azione sul piano dell’autonomia normativa contabile degli enti pubblici, l’armonizzazione contabile è infatti una funzione che estende in concreto i suoi effetti anche sul piano finanziario, in base al presupposto che una maggiore uniformità nella predisposizione degli strumenti di bilancio assicuri, in prospettiva, un miglior uso delle risorse pubbliche.
Durante la fase di attuazione degli strumenti finanziari è necessario condurre inoltre una regolare attività di monitoraggio, che consenta all’Amministrazione Centrale di disporre delle informazioni necessarie per verificare quale sia la performance complessiva dello strumento e in che misura, di periodo in periodo, vengono conseguiti i risultati attesi.
Fra le conferme di questo art. 2, rispetto al D.I. 44/2001, inoltre, c’è il riproporsi del principio di competenza, per il Programma annuale, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate e l’autonoma allocazione delle risorse, tranne che per i finanziamenti vincolati che derivano dai finanziamenti UE, dai finanziamenti dello Stato, Enti Pubblici e Locali, soggetti privati ed entrate proprie.
L’art. 3, innovativamente rispetto al D.I. 44/2001, chiarisce che la responsabilità della gestione è del Dirigente scolastico, in linea con i contenuti dei Profili Contrattuali, ma che il DSGA su sue direttive di massima sovrintende con autonomia ai servizi amministrativi e generali della scuola, coordinando il relativo personale. Il Regolamento qui, come in numerosi altri articoli, si occupa in modo chiaro e preciso dei termini di collaborazione tra Dirigente scolastico e DSGA la cui sinergia è strumento indispensabile per il buon funzionamento della scuola.
Capo II – Programma annuale
Il Capo II con i suoi articoli si occupa di descrivere i contenuti e le modalità di formazione del Programma annuale.
Il Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche redatto in termini di competenza, e quindi prevedendo la Gestione di Residui Attivi e Passivi, coincide con l’anno finanziario (1 gennaio – 31 dicembre) in stretta connessione con la Legge di bilancio dello Stato. L’art. 4 annuncia l’inizio di una armonizzazione dei sistemi contabili che troverà prossimamente la sua completa attuazione, e pertanto la Scuola farà specifica attenzione per quanto riguarda le risultanze contabili anche alla gestione di cassa.
La struttura innovativa del Programma annuale descritta all’art. 5 del Regolamento è stata completata dalla nota MIUR del 20/12/2018 prot. n. 25674 che ha inviato alle Scuole il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio ed il nuovo piano delle destinazioni.
L’analisi di questi documenti e dell’articolato del Regolamento ci chiarisce l’intenzione del MIUR di specificare e dettagliare meglio, in fase di entrata, i finanziamenti per fonte di finanziamento secondo la provenienza e, in fase di spesa, determinare con certezza la distinzione tra destinazione e natura della spesa.
Pertanto il Programma annuale, redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è articolato in due sezioni: Entrate e Spese.
Il Programma deve essere in equilibrio, per cui le spese non possono superare complessivamente le entrate.
Inoltre, si sottolinea la necessità che le Istituzioni scolastiche, al fine del rispetto dei tempi per la elaborazione del programma, abbiano una comunicazione tempestiva delle risorse finanziarie sulle quali fare affidamento, come disposto dal comma 10 dell’art. 5: «Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell’esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale».
Il Mod. A – Entrate
L’analisi del Mod. A – Entrate, che le scuole dovranno utilizzare per la rappresentazione grafica della programmazione economico-finanziaria dell’anno, conferma quanto sopra affermato, e cioè il grande dettaglio previsto per alcune voci nel secondo livello.
Tale dettaglio si individua soprattutto nella voce 06 dedicata ai proventi di privati, imprese e soprattutto famiglie, con uno sforzo, fatto dall’Amministrazione, per rendere sempre più conto a queste dell’utilizzo dei fondi richiesti dalla Scuola quali contributi per le varie esigenze e attività.
Pertanto la distinzione in entrate per le famiglie viene effettuata tra contributi per iscrizione, mensa laddove esiste, viaggi e visite d’istruzione, assicurazione e altri contributi non vincolati. Per le imprese e istituzioni fra contributi vincolati e non. Si rammenta che la Legge 107/2015, ma anche norme precedenti, hanno previsto sgravi fiscali a privati e imprese che contribuiscono alla didattica e al miglioramento della Scuola.
Altra minuziosa distinzione si trova tra le entrate provenienti da rimborsi e restituzioni di somme da Amministrazioni Centrali e Locali, Enti, famiglie e imprese e alla voce 09 dall’alienazione di beni materiali. In questa voce al livello 2 si differenziano gli introiti derivanti dall’alienazione di ogni bene previsto nell’Inventario dei beni mobili attraverso l’istituto della vendita di materiali obsoleti e non più utilizzabili come previsto all’art. 34 del D.I. 129/2018.
Nella voce 10 si prevedono le entrate che provengono dall’alienazione di beni immateriali come le opere dell’ingegno e proprietà industriali.
Nuova anche la voce 11 in cui si vogliono differenziare le entrate provenienti dalle sponsorizzazioni ed eventuale utilizzo di locali da parte di terzi come previsto dall’art. 38 del D.I. 129/2018.
Le voci in entrata sono 13, rispetto alle 8 del vecchio Programma annuale, e quindi da questo dato si evince l’idea intrinseca di forte dettaglio dell’Amministrazione per avere contezza della natura e della consistenza di tutte le entrate della Scuola.
Anche la sezione delle Spese risulta fortemente modificata; le attività sono 6 e alcune collegate ad attività importanti che le Scuole hanno introdotto ed effettuato in questi ultimi anni, nel dettaglio:
- A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola al posto del Funzionamento Amministrativo
- A02 – Funzionamento Amministrativo al posto del Funzionamento Didattico
- A03 – Didattica al posto di Spese di personale
- A04 – Alternanza Scuola Lavoro al posto di Spese di investimento
- A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero al posto della Manutenzione edifici
- e la nuova attività A06 – Attività di orientamento
Certamente l’Amministrazione ha tenuto conto della realtà odierna della Scuola con un forte impegno nell’Attività di Alternanza scuola-lavoro, che non può essere più vista come un progetto ma come una modalità di espletamento del curricolo e dell’azione di orientamento che deve stare alla base delle scelte in entrata e in uscita di ogni alunno. In relazione all’Alternanza si vuole rilevare che la Legge di bilancio dello Stato, Legge 145/2018, ha ridefinito la terminologia in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e diminuito le ore necessarie per il suo adempimento con la riduzione contestuale dei fondi a disposizione.
Altra novità nella sezione Progetti, la cui numerazione, precedentemente a completa scelta delle Scuole, è ora stata raggruppata in 5 ambiti: scientifico, tecnico e professionale, umanistico e sociale, certificazione e corsi, formazione e aggiornamento, gare e concorsi, all’interno dei quali le Scuole opereranno delle distinzioni (es. P1a, P1b ecc.) tra i progetti afferenti all’ambito.
Invariate le voci in uscita su Gestioni Economiche (G), Fondo di Riserva (R) che passa però dal 5% max al 10% max, art. 8 del Regolamento, e Z01 disponibilità finanziaria da programmare.
Per ogni destinazione di spesa prevista nel programma annuale è allegata una scheda finanziaria (All. B) predisposta dal DSGA, sulla quale, come anche precedentemente disposto, saranno indicati il periodo temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per materia.
Nel nuovo documento di programmazione annuale predisposto dal MIUR si possono notare le modifiche apportate nel dettaglio di entrate e spese, e soprattutto lo snellimento operato ad esempio nelle spese di personale, perché le scuole ormai pagano solo compensi accessori con fondi materialmente a disposizione, essendo tutto il resto pagato direttamente dall’Amministrazione Centrale o tramite Cedolino Unico.
Al Programma annuale, che la norma finalmente riconosce predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA, per la parte economico-finanziaria, è allegata una relazione illustrativa che evidenzierà gli obiettivi da realizzare in coerenza con le risorse e le previsioni del PTOF. Grande precisione si richiede nell’indicare le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie in coerenza con le voci dell’allegato A del Programma annuale.
Gli altri modelli
Gli altri modelli che completano il Programma annuale sono la situazione Amministrativa presunta – Mod. C – ove figurano Avanzo e Disavanzo di Amministrazione, l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione – Mod. D – distinto tra Attività, Progetti e Gestioni Economiche e il riepilogo per tipologie di spesa – Mod. E – presente anche nel precedente Programma annuale.
Tempistica
Altra rilevante novità del Regolamento riguarda la tempistica di predisposizione e approvazione del Programma annuale, per gli anni successivi al 2019. Esso è predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA ed è proposto dalla Giunta Esecutiva unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre al Consiglio d’Istituto per l’approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il Programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre.
La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre e, entro il 15 gennaio, il Programma è pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione “Amministrazione trasparente”.
Nei casi in cui il programma annuale non sia approvato dal Consiglio d’istituto entro la data del 31 dicembre, il Dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all’Ufficio Scolastico Regionale l’avvio della gestione provvisoria. L’USR nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina.
Disavanzo di amministrazione
Ulteriore importante novità è l’inserimento, nell’art. 7 del D.I. 129/2018, dell’ipotesi di disavanzo di amministrazione. Il D.I. 44/2001 all’art. 3 disciplinava la sola ipotesi dell’avanzo di amministrazione; ora (art. 7, comma 3) si prescrive che, nella formulazione del Programma annuale, debba tenersi conto dell’eventuale disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento. In tal caso, il Consiglio d’Istituto nella formulazione del Programma annuale deve illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento dello stesso disavanzo.
Il disavanzo di amministrazione, che può verificarsi ad esempio per la radiazione di residui attivi inesigibili, deve essere riassorbito nell’anno di riferimento del bilancio e questo evento diminuisce di fatto le capacità di spesa delle Istituzioni Scolastiche.
Verifiche, modifiche e assestamento al Programma annuale
L’art. 10 si occupa delle verifiche, modifiche e assestamento al Programma annuale che cambiano non sostanzialmente da quelle previste nel vecchio Regolamento. L’attività di verifica è effettuata su apposita relazione a supporto predisposta da Dirigente scolastico e DSGA ognuno per le specifiche competenze. Tale assestamento deve essere fatto almeno una volta all’anno entro il 30 giugno, come termine non perentorio.
Si possono, quindi, realizzare ai fini della modifica del Programma annuale:
- nuove entrate, maggiori entrate o minori entrate rispetto a quelle previste;
- nuove spese, maggiori spese o minori spese.
Si possono avere:
- variazioni nell’ambito delle spese del progetto senza variare l’importo totale della spesa prevista;
- variazioni per nuove o maggiori entrate finalizzate;
- variazioni allo stanziamento dei progetti utilizzando il fondo di riserva;
- variazioni per nuove o maggiori entrate non finalizzate;
- variazioni per utilizzo della disponibilità da programmare.
Le modifiche al Programma annuale possono essere così classificate:
- modifiche di competenza del Dirigente scolastico che sono immediatamente esecutive, ma devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Istituto (art. 10, comma 5);
- modifiche di competenza del Dirigente scolastico che sono immediatamente esecutive, ma sono soggette alla ratifica del Consiglio di Istituto (art. 8, comma 2 e 4);
- modifiche predisposte dal Dirigente scolastico che sono esecutive dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto (art. 10, comma 3).
Capo III – Realizzazione del Programma annuale
Al Capo III si registra l’inserimento nel Regolamento delle norme importanti varate negli ultimi anni, e precisamente la Tesoreria Unica, l’Ordinativo Informatico Locale e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per gli incassi e pagamenti.
Riscossione delle entrate
L’art. 13 precisa al comma 4 che «la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali, ovvero tramite altri strumenti di incasso, tra i quali il servizio di pagamento con avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di incasso con rapporto interbancario diretto (RID) bancario e postale, il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA, incasso domiciliato,bollettino ed altri strumenti di acquisizione di somme (acquiring POS fisico o virtuale)», confermando le positive esperienze ottenute dalle Scuole negli ultimi anni.
Competenze del DSGA
Nei vari articoli dall’11 al 19 si richiamano con precisione tutte le competenze specifiche, in materia, del DSGA, fermo restando che la realizzazione del Programma annuale è di competenze del Dirigente scolastico.
Il DSGA:
- imputa le spese in funzione della natura ed in relazione alle finalità delle risorse utilizzate;
- aggiorna continuamente le schede All. B;
- accerta le entrate ed effettua le necessarie annotazioni nelle scritture appositamente predisposte;
- firma con il Dirigente scolastico mandati e reversali;
- registra gli impegni di spesa;
- liquida le spese previo accertamento della regolarità delle forniture.
Pagamento con carta di credito
All’art. 19 il nuovo Regolamento non pone limiti all’utilizzo della carta di credito, come invece faceva il D.I. 44/2001. Si amplia pertanto l’uso della carta sempre qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme vigenti e con il divieto assoluto di adoperare la carta stessa per prelievi. Inoltre, la nota prot. n. 74 del 5/01/2019 precisa che i pagamenti effettuati con carta di credito non prevedono la fatturazione elettronica e lo split payment.
Con la carta di credito inoltre sono consentiti gli acquisti on-line che alla scuola fanno risparmiare considerevolmente.
L’utilizzo della carta di credito deve essere previsto nella Convenzione di Cassa stipulata tra la Scuola e un Ente Cassiere, la cui gestione però è specificata in un'apposita convenzione in cui può essere definito anche che la carta, oltre che dal Dirigente scolastico, su autorizzazione di questi, può essere utilizzata dal DSGA e da docenti particolarmente impegnati nelle varie attività didattiche.
Capo IV – Servizi di Cassa e Fondo economale per le minute spese
Il Capo IV all’art. 20 si occupa dell’introduzione del servizio di Cassa (si veda C.M. prot. n. 24078 del 30/11/2018 e allegati).
L’art. 21 si occupa del Fondo economale per le minute spese che le scuole conoscono e utilizzano con disposizioni del precedente Regolamento.
Tuttavia il nuovo Regolamento, su questo argomento, è sicuramente più esplicito e rispetta la normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, come interpretata dall’ANAC con la Determinazione n. 4 del 7/11/2011 aggiornata il 31/05/2017. Riportiamo quanto specificato e ripreso dalla nota MIUR prot. n. 74 del 5/01/2019:
Per le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro, quali a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni, si richiama quanto stabilito al citato comma 3 dell'art. 3 in ordine alla possibilità di utilizzo di sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
L'art. 21 individua, inoltre, le tipologie di spese che possono essere effettuate con il predetto fondo (i.e. acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività) e stabilisce che il Consiglio d'istituto, in sede di approvazione del Programma annuale, con apposita autonoma delibera, deve determinare la consistenza massima del fondo, nonché l'importo massimo di ogni spesa minuta.
Si precisa che l'importo della singola spesa minuta non può, in ogni caso, superare il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante (D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.).
Tale articolo vieta inoltre l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.
Con riferimento al funzionamento del fondo economale, si precisa che lo stesso è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal DS al DSGA.
Qualora il DS anticipi al DSGA solo parte del suddetto fondo, ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il DSGA presenta le note documentate delle spese sostenute, che gli vengono rimborsate attraverso mandati a suo favore emessi dal DS. Il rimborso deve essere in ogni caso chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora in seguito all'esaurimento della somma anticipata, fosse necessario il ricorso ad ulteriori somme, nel limite della consistenza massima stabilita dal Consiglio d'istituto, il DS provvede al reintegro del fondo.
A conclusione dell'esercizio finanziario, il DSGA provvede alla chiusura del fondo, provvedendo alla restituzione delle somme eventualmente ancora disponibili. Con tale intervento è chiarita nella sostanza l’attuale illegalità della precedente pratica diffusa, in molte scuole ,di ripristinare l’intera somma del fondo, una volta esaurito, con mandati di reintegro più volte nell’anno in base alle esigenze.
In merito ai soggetti incaricati di sostituire il DSGA nella gestione del fondo economale, in caso di assenza o impedimento dello stesso, si precisa che valgono le disposizioni previste nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca. Quindi, si ritiene, che il sostituto sia la persona che possiede i requisiti previsti e individuata dallo stesso DSGA nel relativo Piano delle Attività.
Sempre il MIUR, con nota prot. n. 684 del 14/01/2019, ha risposto a specifica faq proposta sull’applicazione della norma sulla tracciabilità dei flussi applicata alle spese economali fornendo a proposito i seguenti chiarimenti:
- per ciò che concerne la costituzione del fondo economale, tale operazione deve avvenire, nel rispetto del richiamato comma 3 dell’art. 3 della Legge 136/2010, mediante bonifico bancario o postale o altro strumento tracciabile (per es. assegno bancario circolare non trasferibile) a favore del DSGA;
- per quanto riguarda le attività di gestione del fondo stesso, invece, è opportuno distinguere le due seguenti fattispecie:
per le spese effettuate inerenti ai contratti pubblici e alla gestione di finanziamenti pubblici, deve essere applicata la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e, pur potendosi utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, restano fermi il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
per tutte le altre spese, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla richiamata Legge 136/2010 ed è, quindi, possibile l’utilizzo del denaro contante, nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa e il rispetto del regolamento adottato dall’istituzione scolastica, di cui all’art. 21 comma 2 del D.I. 129/2018.
Resta in ogni caso inteso che, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.I. 129/2018, è vietato l’uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l’istituzione scolastica ha un contratto d’appalto in corso.
La nota in effetti chiarisce meglio la gestione del fondo ma per quanto riguarda la sua costituzione e cioè che deve essere assegnato al DSGA attraverso bonifico bancario ecc. ci sembra completamente in disaccordo con l’art. 18, comma 1, lett. c del Regolamento che consente, per l’estinzione dei mandati, anche il pagamento in contanti.
Conclusioni
Il nuovo Regolamento di contabilità rappresenta sicuramente un passo in avanti relativamente alla precisazione e al dettaglio di procedure e competenze per le Istituzioni Scolastiche e per il relativo personale. Tuttavia, la semplificazione annunciata e proposta, non riguarda sicuramente il lavoro del Dirigente scolastico e del DSGA nella predisposizione, gestione e rendicontazione delle procedure finanziarie e amministrativo-contabili. La parcellizzazione delle voci e l’estremo dettaglio sono, infatti, soprattutto necessarie al MIUR per avere contezza della natura e provenienza delle entrate in contrapposizione alla destinazione delle spese utilizzate per il completo sostegno alla programmazione didattica e al PTOF.