Sinergie di Scuola

In data 8 luglio scorso è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo ai Dirigenti del Comparto Istruzione-Ricerca, che compendia i precedenti comparti “Ricerca” e “Università” (ex Area VII) e “Scuola” (ex Area V); il nuovo CCNL si applica ai Dirigenti scolastici, e in questa sede andremo ad esaminare le novità più rilevanti in materia disciplinare.

La responsabilità disciplinare

In base all’art. 25, comma 2 del nuovo CCNL, «Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse».

Quando si parla di responsabilità disciplinare ci si riferisce alla violazione degli obblighi di comportamento (art. 26 CCNL 2016-2018), ipotesi ben diversa dalla c.d. responsabilità dirigenziale (art. 21 del D.Lgs. 165/2001).

L’una attiene alla violazione di obblighi, mentre la seconda ricorre al mancato raggiungimento dei risultati. Chiaramente potrebbero ricorrere casi in cui il Dirigente non ha raggiunto i risultati previsti proprio perché ha violato degli specifici obblighi: in tal caso le procedure di accertamento delle responsabilità concorrono, nel rispetto delle relative procedure e tempistiche, pur rimanendo distinte.

È superfluo rammentare che il Dirigente scolastico, al pari di ogni pubblico impiegato, con il proprio agire rimane comunque e sempre responsabile anche in via civile, penale, amministrativa e contabile, ricorrendone i presupposti: sono queste le c.d. cinque responsabilità del dirigente pubblico.

Gli obblighi del Dirigente

Sono elencati nell’art. 26 del nuovo CCNL. In particolare, «il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui».

Novità rispetto al precedente CCNL è l’introduzione dell’obbligo di osservare il Codice di comportamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché lo specifico codice di comportamento adottato dall’amministrazione nella quale il Dirigente presta servizio (D.M. n. 325 del 30/06/2014).

Eccezion fatta per quanto detto, gli obblighi del Dirigente scolastico sono rimasti sostanzialmente invariati e così sinteticamente elencati:

  • assicurare il rispetto della legge, in specie le norme sul rapporto di lavoro, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’amministrazione;
  • non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
  • garantire correttezza e collaborazione nelle relazioni interpersonali;
  • organizzare e assicurare la presenza in servizio;
  • evitare conflitti d’interesse;
  • sovrintendere al corretto espletamento dell’attività di tutto il personale scolastico e che questi rispetti le norme del codice di comportamento, attivando, se del caso, l’azione disciplinare;
  • informare l’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei propri confronti è esercitata l’azione penale;
  • astenersi dal chiedere regali o altre utilità ed accettare solo quelli di modico valore (max valore: 150 euro per anno solare);
  • rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l’assenza per malattia.

Il Dirigente è inoltre tenuto ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, privacy, trasparenza e accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché a far rispettare il divieto di fumare (obbligo stringente nelle istituzioni scolastiche con minori).

Le sanzioni disciplinari

In base all’art. 27 CCNL 2016-2018, le violazioni da parte dei Dirigenti degli obblighi disciplinati nell’art. 26, secondo la gravità dell’infrazione e previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

  1. sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500 (in precedenza da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00);
  2. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 28 (codice disciplinare);
  3. licenziamento con preavviso;
  4. licenziamento senza preavviso.

Novità assolute, post Decreto Brunetta e Riforma Madia del pubblico impiego, sono le sanzioni disciplinari previste dal D.Lgs. 165/2001 (gli articoli richiamati si riferiscono al TUPI):

  1. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7;
  2. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
  3. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3.

Con particolare riferimento al comma 3-quinquies è bene spendere qualche riflessione aggiuntiva.

Mentre per tutto il pubblico impiego “contrattualizzato” la competenza in materia disciplinare è totalmente attribuita all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, eccezion fatta per il “rimprovero verbale” che è di competenza del responsabile della struttura dove presta servizio il lavoratore, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 9-quater del D.Lgs. 165/2001: «Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale».

Oltre a questa specifica e unica competenza disciplinare, il Dirigente scolastico trova attribuita anche la speciale competenza sul c.d. licenziamento breve relativo ai famigerati “furbetti del cartellino” colti in flagranza; il comma 3-bis dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 prevede al riguardo un procedimento disciplinare ad hoc: «la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza».

Orbene, il comma 3-quinquies dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 prevede per l’appunto: «Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell’ufficio competente per il procedimento disciplinare, all’Autorità giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati».

Con la c.d. Riforma Madia del maggio 2017 (D.Lgs. 75/2017), il descritto procedimento breve per licenziare i furbetti del cartellino, e la consequenziale attribuzione della relativa competenza al Dirigente, è stato esteso a tutti i casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza.

Il Codice disciplinare: fattispecie sanzionatorie

Ai sensi dell’art. 28 del nuovo CCNL, l’esercizio del potere disciplinare deve essere informato al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. Pertanto, nell’applicare le sanzioni occorrerà valutare e applicare i seguenti criteri generali:

  1. l’intenzionalità e il concreto addebito del comportamento;
  2. il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell’evento;
  3. la rilevanza dell’infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
  4. le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’amministrazione;
  5. l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
  6. l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso di più persone nella violazione.

Se il Dirigente scolastico è responsabile di più mancanze, si applica la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette mancanze sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Nello specifico vediamo ora la casistica sanzionatoria, eccezion fatta per le già descritte fattispecie sospensive riferite al TUPI:

La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica nei casi di:

  1. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive/disposizioni di servizio dell’Amministrazione, anche relativamente alle assenze per malattia, agli incarichi extraistituzionali, ovvero comunque alla presenza in servizio (sempre che non ricorrano le fattispecie previste dall’art. 55-quater, comma 1, lett. a del D.Lgs. 165/2001 – in questo caso, falsa attestazione della presenza in servizio, è previsto il licenziamento senza preavviso);
  2. condotta, nei rapporti personali non conforme ai principi di correttezza;
  3. alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
  4. mancata comunicazione all’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio ovvero di avere avuto conoscenza che nei propri confronti è esercitata l’azione penale;
  5. inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo;
  6. violazione del segreto d’ufficio.

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica nei casi di:

  1. recidiva nel biennio degli illeciti sanzionati con la descritta sanzione pecuniaria, ovvero quando i predetti si caratterizzano per una particolare gravità;
  2. minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’amministrazione o organi di vertice, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
  3. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione o degli organi di vertice, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero;
  4. tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale dipendente (sempre che non ricorrano le fattispecie previste dall’art. 55-sexies, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 già illustrate);
  5. assenza ingiustificata dal servizio, o arbitrario abbandono dello stesso, con particolare riferimento alla circostanza che l’assenza ingiustificata sia in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale (sempre che non ricorrano le fattispecie previste dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b del D.Lgs. 165/2001: «assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione» – in tal caso è previsto il licenziamento con preavviso);
  6. occultamento, da parte del Dirigente, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;
  7. qualsiasi comportamento negligente dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi, eccezion fatta ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 55-sexies, comma 1 TUPI;
  8. atti o comportamenti aggressivi o denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
  9. atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
  10. atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o reiterazione;
  11. ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza ai sensi dell’art 55-quinquies, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza».

Non è invece più previsto che alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi si accompagni la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, in quanto viene ora previsto che l’effetto sulla retribuzione di risultato non sia più automatico ma soltanto laddove la condotta sia rilevante anche sul piano della responsabilità dirigenziale; non è più prevista infine l’ipotesi della grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento.

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica:

  1. nelle ipotesi previste dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b, c, da f-bis sino a f-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e 55-septies, comma 4 sempre del TUPI;
  2. la recidiva nel biennio in una delle mancanze sanzionate con la sospensione dal servizio nel TUPI; la recidiva plurima nel biennio di commissione di uno degli illeciti sanzionati con la sanzione pecuniaria ovvero con la sospensione dal servizio da 3 giorni a 6 mesi; la recidiva nel biennio in una delle mancanze che abbia comportato una sanzione superiore a 20 giorni di sospensione dal servizio; mancanze rientranti nella fattispecie delle descritte ipotesi sanzionatorie che si caratterizzino comunque per una particolare gravità;
  3. l’ipotesi già menzionata di cui all’art. 55-quater, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001;
  4. la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo, del D.P.R. 62/2013;
  5. la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o riguardino, comunque, studentesse o studenti;
  6. dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità.

La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

  1. le ipotesi di cui all’art. 55-quater, comma 1, lett. a, d, e ed f del TUPI e dall’art. 55-quinquies, comma 3 sempre del TUPI;
  2. gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare;
  3. condanna, anche non passata in giudicato:
    • per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1 e 8, del D.Lgs. 235/2012;
    • con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
    • per gravi delitti commessi in servizio;
    • per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della Legge 97/2001;
  4. atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.

N.B.: l’elencazione delle fattispecie sanzionatorie non è esaustiva; gli illeciti non espressamente previsti dal CCNL sono comunque sanzionati secondo i predetti criteri generali (l’intenzionalità, il grado di negligenza, la rilevanza dell’infrazione, le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, l’entità del danno provocato, l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti).

Sospensione cautelare del Dirigente e rapporto tra procedimento penale e disciplinare

Premesso che la sospensione cautelare dal servizio non è una sanzione disciplinare, si distingue tra sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa.

La sospensione obbligatoria non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione che, dunque, dovrà limitarsi a sospendere il Dirigente al verificarsi di determinate condizioni.

La sospensione cautelare obbligatoria è prevista:

  • al ricorrere dell’ipotesi prevista dall’art. 55-quater, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001;
  • perché il Dirigente è colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa (non si applica soltanto nell’ipotesi che il Dirigente venga licenziato senza attendere gli esiti del procedimento penale);
  • in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1 del D.Lgs. 235/2012 (non si applica soltanto nell’ipotesi che il Dirigente venga licenziato senza attendere gli esiti del procedimento penale).

La sospensione cautelare facoltativa è prevista:

  • in assenza di procedimento penale, ma in concomitanza con la contestazione disciplinare, qualora l’amministrazione ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a 30 giorni (prorogabile a 60), con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento;
  • in presenza di procedimento penale. Detta sospensione se il Dirigente viene licenziato senza preavviso conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare, negli altri casi la sospensione dal servizio conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata e il Dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che determinano il licenziamento senza preavviso, l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del Dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. (in tal caso la sospensione dal servizio è sottoposta a revisione biennale).

Infine, si segnala l’ipotesi della sospensione dal servizio, nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1 della Legge 27/03/2001 n. 97, laddove il Dirigente non venga trasferito, ovvero, per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena.

Da ultimo si evidenzia che è stata reintrodotta la possibilità di “concordare” la sanzione, eccezion fatta per le ipotesi di licenziamento; detta sanzione, che comunque non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto, è inoppugnabile.

 

(le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)

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