Il D.Lgs. 151/2015 contiene molte novità in materia di registro di infortuni, modulo della Pubblica Sicurezza e compilazione dati certificazione medica.
In merito al registro infortuni, l’art. 21 comma 4 del decreto ha previsto che: «A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni».
Con la circolare n. 92 del 23/12/2015 l’INAIL ha ricordato che il citato D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è diventato effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del registro.
Con riferimento invece alle ulteriori novità riguardanti le denunce, dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”. Sempre l’art. 21 del decreto ha infatti disposto alcune semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riguardo anche alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.
La nuova disposizione interviene, in particolare, sugli artt. 53 e 54 del T.U. 1124/1965, prevedendo:
- la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale da parte del medico o della struttura sanitaria abilitata, esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, con conseguente esonero del datore di lavoro.
Quindi, la denuncia di infortunio e/o malattia professionale, che deve essere fatta rispettivamente entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia ed entro 5 giorni dalla denuncia del lavoratore al datore di lavoro della manifestazione della malattia professionale, deve ora essere corredata dei riferimenti del certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Con la nuova norma, inoltre, la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza la effettua direttamente l’INAIL esclusivamente per gli infortuni sul lavoro mortali o con prognosi superiore a 30 giorni (non più 3 giorni).
Per le scuole, MIUR e INAIL hanno messo appunto un’apposita procedura di cooperazione applicativa su SIDI che consente la gestione delle denunce. Le nuove funzionalità sono state illustrate con la nota prot. n. 1904/2016.
In particolare, la nuova procedura riguarda la nuova modalità di gestione del numero registro di infortuni, la dismissione della funzione di produzione del modulo della pubblica sicurezza, il cui invio alla autorità della pubblica sicurezza, come già detto, non è più obbligatorio per il datore di lavoro dopo il D.Lgs. 151/2015, le nuove modalità di gestione dei dati della certificazione medica a corredo della denuncia di infortunio, l’adeguamento della produzione del file modulo del Datore di Lavoro relativo alla denuncia di infortunio.
Di seguito i dettagli dei singoli interventi.
Gestione del numero sul registro infortuni
Il D.Lgs. 151/2015 ha reso non più obbligatoria la gestione del numero denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro. A tal fine, in fase di inserimento di una nuova denuncia di infortunio, sarà automaticamente creato dal sistema un numero identificativo MIUR che caratterizzerà la denuncia all’interno del SIDI e servirà per le consuete funzioni di ricerca e stampa.
Sarà invece in carico all’ente assicurativo creare e gestire il numero registro di infortunio che, sarà restituito e visualizzato nelle funzioni SIDI, insieme all’usuale “Numero Denuncia-Comunicazione di Infortunio”, a seguito del buon esito dell’invio in cooperazione applicativa.
Nel caso fosse necessario consultare denunce pregresse (ante D.Lgs. 151/2015), sarà sempre possibile interrogare le funzioni di ricerca e stampa inserendo nel nuovo campo “Identificativo MIUR” il numero registro di infortuni che caratterizzava in SIDI la denuncia. Per queste denunce, il modulo del datore di lavoro che sarà prodotto e visualizzato, sarà coerente con la vecchia gestione (non riporterà ovvero le nuove informazioni relative ai riferimenti dei certificati medici e conserverà la pregressa gestione del numero registro di infortuni visualizzando quello prodotto dal SIDI).
Modulo per l’Autorità di Pubblica Sicurezza
Il comma 1, lettera c, dell’art. 21 del D.Lgs. 151/2015 ha modificato l’art. 54 del D.P.R. n. 1124/1965, ponendo a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento. A tal fine l’ente assicurativo non esporrà più, tramite cooperazione applicativa, il servizio per la stampa del modulo per la pubblica sicurezza, e non sarà quindi più disponibile la funzione “Stampa Denuncia su Modulo per la P.S.” al percorso SIDI: Denunce di Infortunio INAIL > Consultazione Denunce di Infortunio > Stampe, sia per le nuove che per le pregresse denunce di infortunio.
Gestione dei dati di certificazione medica
Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio. La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’ente assicurativo direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia.
Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma. In attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla «data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore». A tal fine, la sezione SIDI: Gestione Denunce Di Infortunio > Descrizione Infortunio è stata aggiornata nella parte relativa ai certificati medici con l’inserimento di due nuovi campi “Identificativo certificato” e “Data rilascio del certificato”.
È stato anche modificato il campo “Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto....”, che non si riferirà più al ricevimento del certificato ma al ricevimento dei riferimenti relativi alla certificazione medica.
In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’INAIL), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici. In questo caso, nella stampa del modulo datore di lavoro sarà riportato, in caso di invio con esito positivo, nella sezione relativa al certificato la seguente precisazione «Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all’istituto».
Nel caso in cui i dati “Identificativo certificato” e “Data rilascio” non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell’Istituto assicurativo, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.
Consultazione dei certificati medici
Con avviso del 15/07/2016 il MIUR ha infine comunicato che sono disponibili le nuove funzioni dell’area SIDI Denunce infortuni INAIL per la consultazione delle informazioni relative ai certificati medici registrati nella banca dati di INAIL.
Le nuove funzioni (Ricerca Singolo Certificato Medico, Ricerca Lista Certificati Medici associati a denunce Ordinarie e Ricerca Lista Certificati Medici associati a denunce Conto Stato) sono disponibili al percorso SIDI: Denunce di Infortunio INAIL > Consultazione Denunce di Infortunio > Consultazione Certificati Medici.
Per maggiori dettagli si rimanda al manuale utente presente in SIDI: Supporto ai Procedimenti Amministrativi > Gestione Denunce di Infortunio INAIL > Guide operative e materiale di supporto.