L’ARAN si è recentemente occupata di scuola, con alcuni orientamenti applicativi riguardanti varie tematiche. Li riportiamo di seguito.
Aspettativa per svolgere un altro incarico
A seguito della ridefinizione dei comparti disposta con il CCNQ del 13/07/2016 e conclusasi con la redazione del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, un docente in servizio a tempo indeterminato presso una scuola secondaria di 2° grado può usufruire dell’aspettativa di cui all’art. 36 del comparto Scuola per accettare un contratto a tempo determinato presso un conservatorio?
Questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione nazionale del 13/07/2016 si è limitato solo a determinare i futuri comparti di contrattazione, aggregando, così come è stato, nell’unico comparto dell’Istruzione e della ricerca, il personale non dirigente della scuola, delle accademie e dei conservatori, delle università e delle aziende ospedaliero-universitarie, degli enti di ricerca e dell’agenzia spaziale italiana (artt. 2 e 5).
Ciò non ha implicato l’applicazione tout court del CCNL della scuola a tutti i dipendenti del nuovo comparto Istruzione e ricerca né l’estensione dell’ambito di riferimento delle clausole dei precedenti contratti tuttora in vigore.
Pertanto, l’art. 36 del CCNL del 29/11/2007 può essere applicato soltanto al personale docente del comparto scuola che intenda accettare – sempre nell’ambito della scuola – rapporti di lavoro in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno. Non si estende, quindi, ai Conservatori.
Computo del congedo parentale
Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, debbano essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6 del CCNL 2006-2009 del comparto scuola?
Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale «nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice». L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.
Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi.
L’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica non rientrano nel computo del congedo parentale.
A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce: «Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio», sia il messaggio INPS 18/10/2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo.
Attività lavorativa svolta di domenica
Il personale ATA che ha prestato attività lavorativa di domenica ha diritto solo al pagamento dello straordinario, o solo al recupero domenicale, o ad entrambi calcolati come ore aggiuntive diurne o festive?
Nel merito si osserva che l’art. 51 del CCNL Scuola del 29/11/2007 prevede che l’orario del personale ATA è di 36 ore settimanali, suddivise in 6 ore continuative, di norma antimeridiane. Il successivo comma 2 consente di stabilire le diverse articolazioni dell’orario di lavoro – nel rispetto delle modalità relazionali da ultimo previste dall’art. 22 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018 (si ricorda che l’articolazione dell’orario di lavoro è materia di confronto sindacale) – secondo criteri di:
- funzionalità: l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
Il quadro normativo sopra ricordato, pertanto, consente alle singole istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle che adottano un orario delle attività didattiche articolato su cinque giorni alla settimana (c.d. “settimana corta”), di prevedere per il personale ATA, previo confronto sindacale, un’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni e/o su sei giorni, sulla base di valutazioni che dovranno tener conto, tra l’altro, del PTOF nonché della eventuale esigenza di potenziare i servizi offerti agli alunni e alle famiglie, in coerenza con i suddetti criteri stabiliti dal CCNL.
Per quanto concerne, invece, il recupero delle ulteriori ore lavorative prestate, l’art. 54, comma 4 del CCNL del 29/11/2007 espressamente dispone che «se il dipendente per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica».
Particolare attenzione va, poi, dedicata all’istituto del riposo settimanale, che per il personale ATA è disciplinato da norme legislative e codicistiche ma non anche pattizie.
In dettaglio, in via generale, l’art. 9 del D.Lgs. 66/2003, riguardante alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, stabilisce il diritto per ogni lavoratore a godere di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica.
Nell’ambito precipuamente scolastico, l’art. 5 del D.P.R. 275/1999 conferisce al Dirigente scolastico, nella sua qualità di privato datore di lavoro e delle sue capacità organizzative e amministrative, il potere di adottare tutte quelle determinazioni e misure inerenti l’organizzazione scolastica e la gestione del personale in generale, quali ad es. l’impiego dei dipendenti per le giornate di Open Day.
Dal combinato disposto delle norme sopra descritte consegue che spetterà alle singole Istituzioni scolastiche adottare tutte quelle modalità organizzative e di gestione del personale scolastico, che sono espressione di libertà progettuale nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa della scuola, salvaguardando il diritto al riposo settimanale del personale stesso.
Assenze per malattia e sospensione delle lezioni
Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze?
A tal riguardo questa Agenzia ritiene opportuno richiamare la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15/06/1999, prot. n. 108127 secondo cui «[...] i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi [...] Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio».
La normativa su citata, dunque, tiene conto del fatto che la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti.
Quindi per far sì che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di malattia, il docente dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio.
Supplenza e rientro anticipato del titolare
In caso di rientro anticipato del titolare, il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione del docente o del personale ATA si risolve automaticamente?
In merito si osserva che da un lato che l’art. 18, comma 2, lett c del CCNL 4/08/1995 è stato superato dalle previsioni contenute nel CCNL comparto scuola del 29/11/2007, dall’altro tale ultimo contratto agli artt. 25 e 44 ha disciplinato – rispettivamente per il personale docente ed ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato. In particolare è richiesta la forma scritta e l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a-g del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione «delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive», salvo l’ipotesi di «individuazione di un nuovo avene titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie» espressamente prevista dall’art. 41, comma 1 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19/04/2018.
Pertanto, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l’indicazione delle cause che comportano detta risoluzione.
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
È possibile assegnare al personale ATA in part-time le risorse del fondo di cui all’art. 40 del CCNL Istruzione e ricerca del 19/04/2018 relative agli incarichi specifici per il personale ATA?
Nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 sono confluite le risorse elencate ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.
Con le risorse di tale unico nuovo fondo si finanzia la retribuzione accessoria del personale docente ed ATA, volta a remunerare il personale scolastico per le finalità designate dal comma 4 dell’art. 40 sopra citato, tra cui sono ricompresi anche gli incarichi specifici del personale ATA.
Per quanto riguarda invece il personale in part time si fa presente che l’art. 58, comma 8 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007, esclude il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo. Tale comma precisa che «Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno».
I compensi attribuiti al personale della scuola che ha partecipato ad attività presso Enti o Agenzie con cui la stessa scuola ha stipulato delle convenzioni sono oggetto di contrattazione?
Nell’ambito delle risorse che alimentano il fondo di cui al primo comma dell’art. 40 del CCNL Istruzione e ricerca del 19/04/2018, si rinvengono tutte quelle risorse che hanno contribuito alla costituzione del fondo dell’istituzione scolastica, inclusi «i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione scolastica finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati» come inizialmente previsto dall’art. 27 del CCNI 31/08/1999 e successivamente ripreso dai CCNL.
Pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. c2 e c3, saranno oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione sia i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo sia i criteri per l’attribuzione del salario accessorio al personale scolastico, nel rispetto dei limiti posti dal legislatore e dalla contrattazione nazionale nonché di quelli definiti dal contratto integrativo a livello nazionale o regionale.
È possibile, nell’anno scolastico in corso, destinare le economie del fondo d’istituto dell’anno scolastico precedente a finalità diverse da quelle originariamente previste?
In via preliminare e generale, questa Agenzia ritiene opportuno evidenziare che con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
In tale fondo sono confluite sia le risorse finanziarie elencate nel comma 1 dell’art. 40, sia le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, indicate nell’art. 1, comma 126 della Legge 13/07/2015 n. 107, e le risorse di cui all’art. 1, comma 592 della Legge 27/12/2017, n. 205 riguardante la valorizzazione della professionalità dei docenti (art. 40, comma 2).
Dall’accorpamento di tutte queste risorse, il nuovo CCNL del 19/04/2018 del comparto Istruzione e Ricerca ha creato un unico nuovo fondo per la retribuzione accessoria del personale docente e ATA, volto a remunerare il personale scolastico per le finalità designate dal comma 4 dell’art. 40 sopra citato.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa vengono distribuite alle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018 e sono, poi, attribuite alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto dei parametri indicati al comma 7 del medesimo articolo.
Tali criteri di ripartizione assicurano l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti, le quali possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.
Assenza per malattia e anno di prova
Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del CCNL Istruzione e ricerca del 19/04/2018 il dipendente assente per malattia, al suo rientro, deve ripetere l’intero periodo di prova?
L’art. 30 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018 dispone che il periodo di prova ha durata pari a 2 o 4 mesi, a seconda del profilo di inquadramento, e che ai fini del compimento dello stesso si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. In linea con tale previsione il contratto prevede che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. Lo stesso riprende al rientro del lavoratore. Diversa è l’ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato. In tale caso è possibile concedere la possibilità di rinnovarlo o prorogarlo, alla scadenza, per una sola volta. Sotto tale profilo, appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest’ultimo, infatti, non è stato proprio svolto. Il caso sottoposto deve qualificarsi come “sospensione del periodo di prova”.
L’istituzione scolastica deve obbligatoriamente procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente ATA assunto in prova che si assenti per malattia per un periodo superiore a 6 mesi?
L’art. 30, comma 4, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018 prede che «Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto [...]». Pertanto, dalla formulazione utilizzata dal contratto emerge che il lavoratore non può richiedere la conservazione del posto oltre il termine di sei mesi mentre il datore di lavoro “può” risolvere il contratto. In altre parole, il dirigente non è obbligato a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che lo stesso, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, delle scelte effettuate.
Corsi di formazione
Il Dirigente scolastico può autorizzare il personale docente e Ata a partecipare ad un corso di formazione avente ad oggetto materia sindacale?
Il nuovo CCNL Istruzione e ricerca del 19/04/2018 ha confermato la disciplina del capo VI sulla formazione, artt. 63 e ss, del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola. Tra questi, in merito al quesito in oggetto, si ritiene opportuno evidenziare sia l’art. 64 – secondo cui l’attività di formazione costituisce un diritto del personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità – sia l’art. 66, il quale espressamente prevede che:
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.
2. Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati ed accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
- Promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
- Progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
Dal combinato disposto delle due norme, dunque, deriva che tutta l’attività di formazione deve essere finalizzata all’accrescimento delle professionalità del personale della scuola e deve realizzarsi nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti, per il personale insegnante, e da quanto predisposto nel piano delle attività, per il personale ATA.
Per quanto concerne, invece, le materie oggetto di formazione si ritiene utile riportare l’art. 1, comma 124 della Legge 107/2015 secondo cui «Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
Congedo per matrimonio
Un docente a tempo determinato ha diritto a fruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale per un matrimonio contratto prima della stipula del rapporto di lavoro?
L’art. 19 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, al comma 12, prevede che il personale docente e ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Nel caso prospettato, essendo l’evento matrimonio avvenuto al di fuori del contratto di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale sopra riportata, il dipendente non può aver diritto al congedo matrimoniale.