Una delle innovazioni più importanti introdotte dalla Legge n. 107/2015 (Buona Scuola) è stata l’Alternanza Scuola-Lavoro come attività didattica curriculare obbligatoria per gli alunni delle 3e, 4e e 5e classi degli Istituti Tecnici e Professionali (400 ore) e per i Licei (200 ore).
Altra grande innovazione è il finanziamento consistente che la Legge 107/2015 ha messo a disposizione delle Scuole, le quali possono accedervi per:
- interventi in classe di esperti esterni o docenti interni;
- attività laboratoriali;
- attività formative e informative;
- attività di stage;
- partecipazione a manifestazioni, seminari, mostre didattiche, visite aziendali che abbiano l’obiettivo di raggiungere i risultati previsti dal progetto.
Tale finanziamento, a partire dall’anno 2016/2017, è solo a carico del Fondo per il Funzionamento delle Istituzioni Scolastiche (D.M. n. 834 del 15/10/2015) ed è concesso in base al dato numerico degli alunni frequentanti le 3e, 4e e 5e classi. La rendicontazione richiesta per il fondo è quella prevista per le altre spese di funzionamento della scuola.
Le difficoltà nel primo anno di applicazione
Il primo obbligo della Scuola è quello di inserire il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) all’interno del PTOF, evidenziando le caratteristiche e tutte le modalità di effettuazione, sviluppo e ricaduta sull’attività didattica curriculare della scuola.
Il primo anno di implementazione di ASL (2015/2016) ha avuto diverse difficoltà di avvio, sia per il ritardo di pubblicazione delle linee guida sia per il grande numero di alunni che si sono affacciati a questa nuova modalità diattività didattica e operativa.
La Guida Operativa dei percorsi di ASL è stata pubblicata dal MIUR l’8 ottobre 2015 e la certezza dei finanziamenti è arrivata solo a febbraio 2016, pertanto le attività di ASL con le nuove modalità e la nuova modulistica allegata alla guida operativa sono state introdotte con forte ritardo; per non parlare di alcune iniziative importanti per sostenere il progetto come il Registro delle Imprese, la carta dello studente in alternanza e il sito dedicato del MIUR, che sono diventati realtà un anno dopo.
Tuttavia, nonostante le difficoltà del primo anno, il Ministero ha pubblicato alla fine del 2016 dei dati molto significativi rispetto alla partecipazione delle scuole ai percorsi di alternanza:
Nell’anno scolastico 2015/2016, 652.641 studenti delle scuole secondarie di II grado hanno partecipato a percorsi di ASL a fronte dei 273.000 dell’anno 2014/2015, segnando un +139% di ragazzi interessati. In particolare, sono 455.062 gli studenti delle classi terze, quelli coinvolti per primi dall’obbligo previsto dalla Legge “Buona Scuola”.
Dei 455.062 ragazzi delle terze, il 50% sono studenti che frequentano indirizzi liceali, in cui si registra un vero e proprio boom di partecipazione.
Le scuole che hanno fatto alternanza sono passate dal 54% al 96%.
I percorsi di alternanza attivi sono passati da 11.585 a 29.437 (+154%).
Le strutture ospitanti sono state 149.795 (+41%).
Gli studenti hanno fatto esperienze di alternanza soprattutto in imprese (36,1% dei casi), a scuola con l’impresa simulata o svolgendo attività interne, ad esempio nelle biblioteche (12,4%), nelle Pubbliche Amministrazioni (8,5%), nel settore No Profit (7,6%) e per la restante percentuale in studi professionali, ordini, associazioni di categoria.
Le indicazioni più rilevanti dalle FAQ del MIUR
Nell’ottobre 2016 il Miur ha pubblicato 17 FAQ che forniscono risposte ai quesiti formulati più spesso dalle Scuole. Di seguito le indicazioni più rilevanti scaturite:
- l’ASL è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica;
- il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente;
- l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro;
- le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto;
- il progetto o i progetti di alternanza elaborati dalla scuola devono essere inseriti all’interno del piano triennale dell’offerta formativa e declinati, attuati e valutati dai singoli Consigli di classe, che dovranno predisporre i percorsi formativi personalizzati riservati ai propri alunni;
- è opportuno adeguare i progetti alle esigenze specifiche degli studenti, che spesso esprimono bisogni formativi differenziati, ed evitare l’applicazione di modelli standardizzati di alternanza, concepiti per percorsi identici per tutti;
- le attività di alternanza sono obbligatorie per gli studenti del secondo biennio e quinto anno (per l’a.s. 2016/2017 solo secondo biennio);
- le attività possono essere svolte sia all’interno del monte ore annuale delle lezioni che durante la sospensione delle attività didattiche;
- per la validità dei periodi di alternanza è necessario che lo studente frequenti almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto;
- i periodi di alternanza che si svolgono durante l’attività didattica concorrono al calcolo del limite minimo di frequenza delle lezioni, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato;
- i corsi professionalizzanti frequentati autonomamente dagli studenti a proprie spese non possono essere compresi nel monte ore riservato alle esperienze di ASL;
- è possibile computare le attività svolte all’interno dell’azienda agraria annessa all’istituzione scolastica nell’ambito del monte ore dedicato all’alternanza;
- è affidata all’autonomia della singola istituzione scolastica la scelta degli strumenti progettuali e organizzativi più efficaci per dare visibilità alle esperienze e competenze acquisite dagli studenti all’estero;
- gli studenti che praticano attività sportive agonistiche possono svolgere i periodi alternanza anche presso gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, attivando una specifica convenzione;
- nel caso di attività pomeridiane di alternanza rivolte a studenti che frequentano il Conservatorio, è opportuno che la scuola metta a punto un progetto personalizzato che tenga conto di tali impegni;
- con le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività di ASL, possono essere retribuiti i tutor scolastici interni per le attività prestate oltre il proprio orario di servizio secondo le modalità definite nella contrattazione d’istituto, anche in forma forfettaria;
- non è possibile prevedere compensi per i tutor aziendali nell’esercizio della loro funzione tutoriale (art. 5 comma 3 del D.Lgs. 77/2005);
- non è obbligatoria la presenza del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I compiti di assistenza e guida propri del tutor scolastico possono essere svolti anche a distanza o durante incontri organizzati presso la scuola;
- è obbligatoria la presenza del tutor formativo esterno durante le attività svolte nella struttura ospitante;
- compete all’istituzione scolastica la formazione generale in tema di salute e sicurezza, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, che costituisce un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;
- compete alla struttura ospitante la realizzazione dell’eventuale formazione specifica in tema di salute e sicurezza: «Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l’onere della formazione»;
- qualora sia ritenuta necessaria la visita medica, è necessario attivare specifiche convenzioni tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Aziende Sanitarie Locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente. Pertanto gli obblighi previsti dalla normativa di settore si considerano assolti mediante visita medica preventiva che deve essere effettuata o dal medico competente dell’istituzione scolastica, o dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale;
- l’ASL può essere attivata anche per gli studenti quindicenni così come previsto dal D.Lgs. 77/2005. In questo caso non vi sono gli obblighi orari previsti dalla Legge 107/2015.
La gestione contabile dell’ASL
Le FAQ citate hanno chiarito molti dei dubbi che hanno tormentato le scuole soprattutto sulla utilizzazione dei fondi messi a disposizione dal MIUR per le attività di ASL, sicuramente accresciuti rispetto agli anni passati ma che devono comunque coprire le esigenze del triennio di attività degli studenti.
Con tali risorse la scuola dovrà soddisfare le seguenti esigenze, che dovranno essere inserite nella scheda finanziaria di progetto allegata al Programma annuale:
- Spese di progettazione: sono riconosciute le ore straordinarie effettuate dai docenti o altri progettisti per le attività di ASL e retribuite, per il personale interno, come previsto dal CCNL 29/11/2007.
- Spese per tutor scolastico: tutti i tutor scolastici individuati sono retribuiti con il FIS e/o con i fondi di progetto in base alle attività ivi previste. La misura è sempre determinata dal CCNL 29/11/2007 e distinta tra attività di docenza e non docenza.
È opportuno ricordare che gli alunni impegnati durante il periodo estivo in aziende debbono sempre avere a disposizione un tutor scolastico, in quanto la scuola realizza il percorso formativo in alternanza all’interno del calendario scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto. Pertanto l’impegno del tutor scolastico durante il periodo estivo dovrà essere adeguatamente riconosciuto dal punto di vista economico in sede di contrattazione d’Istituto e calendarizzato tenendo conto del piano ferie dei suddetti docenti.
Non sono previsti compensi per i tutor aziendali, come sancito nella guida operativa ASL dell’ottobre 2015. Tuttavia il progetto di ASL può prevedere interventi di formazione rivolti a docenti e alunni che coinvolgono il tutor aziendale in qualità di esperto. In questo caso gli interventi sono retribuiti in base al D.M. n. 326/1995. - Spese per vitto allievi, alloggio, trasporto, eventuali spese per alunni diversamente abili, per gli impegni di stage: agli studenti impegnati nell’attività di ASL può essere riconosciuto un rimborso spese per i viaggi sostenuti per recarsi presso le strutture aziendali che li ospitano, oltre al vitto e alloggio in base ai luoghi di stage e alle ore di impegno. Per la copertura di tali spese le Scuole stipulano accordi con le stesse aziende di stage o con strutture dedicate.
- Eventuali spese di assicurazione allievi: se non incluse nella polizza assicurativa della scuola.
- Spese di viaggio, vitto e alloggio per i docenti accompagnatori dei ragazzi in stage: anche i docenti tutor o della Scuola che accompagnano gli studenti in stage o effettuano il monitoraggio delle attività in loco hanno diritto al rimborso delle spese.
- Spese di gestione e funzionamento: materiale di consumo e didattico, spese generali (luce, telefono, collegamenti telematici ecc.).
- Supporto personale: DSGA e ATA impegnati nelle attività di amministrazione, tecniche e generali, relative all’organizzazione dei percorsi di ASL.
- Spese di organizzazione, monitoraggio e valutazione.
- Gruppo di progetto (commissione) e coordinamento progetto.
- Bando, selezione allievi, esame competenze in ingresso, orientamento, certificazione allievi, esami, monitoraggio, verifica, valutazione, consulenze: es. realizzazioni di prodotti didattici specifici anche multimediali.
- Esperti esterni: spese per compensi agli esperti individuati in fase di progettazione. I compensi sono riferiti a quanto stabilito dal D.M. n. 326/1995 o, se diversi, regolarmente giustificati.
- Eventuali spese di pubblicità connesse alla realizzazione del progetto: tutte le spese dovranno essere giustificate con l’indicazione analitica degli elementi che concorrono a determinarle.
Le scuole, come riportato nella Guida Operativa, hanno la grande responsabilità di individuare le strutture ospitanti per gli studenti in stage fra quei soggetti in possesso di:- capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’effettuazione delle attività di ASL e, in caso di studenti con disabilità il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di ASL, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.
Progettazione europea dell’ASL
Nei prossimi mesi le Scuole saranno impegnate anche nella progettazione europea dell’ASL poiché il MIUR, tramite il progetto PON per la Scuola, emanerà a breve un bando con l’impegno di 140 milioni di euro per migliorare la qualità dell’ASL con la costruzione di reti locali e incentivi alla mobilità di studentesse e studenti.
Tutto questo sarà possibile se nelle scuole si darà la necessaria importanza al segmento dell’ASL, costruendo un sistema di figure preparate e dedicate al progetto, coordinate dal Dirigente scolastico per tutte le attività didattiche e formative e dal DSGA per la gestione amministrativo-contabile.