Sinergie di Scuola

Nella seduta plenaria n. 47 del 15/09/2020 il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere sullo schema di “Ordinanza relativa agli alunni con fragilitàai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d-bis del Decreto-Legge 8/04/2020, n. 22”.

Innanzitutto il CSPI osserva che la lett. d-bis dell’art. 2, comma 1 non prevede la dicitura di “fragilità” ma cita testualmente gli «studenti con patologie gravi o immunodepressi» in possesso delle specifiche certificazione sanitarie. Il termine “fragilità”, pertanto, rischia di essere troppo generico e ambiguo.

Il CSPI, inoltre, rileva che nel citare le fonti legislative si ricorre a quelle riferite agli alunni con disabilità; tale riferimento rischia di determinare un’assimilazione fra “fragilità” e “disabilità”, non sempre coincidenti in quanto esistono fragilità non inquadrabili nella disabilità o nei DSA.

Il Consiglio sottolinea anche che la “scuola in ospedale” è già organizzata con le proprie attività in coerenza con le norme sanitarie previste dagli stessi ospedali; mentre la “istruzione domiciliare” – che non potrà essere svolta in presenza da un docente, in quanto verrebbe meno la sicurezza sanitaria dello studente “fragile” – deve essere ripensata nell’attuale situazione emergenziale. Sarebbe opportuno, tenuto conto dei riferimenti normativi vigenti, che leattività per gli «studenti con patologie gravi o immunodepressi» fossero organizzate dalle scuole coinvolte, in accordo con la famiglia, al fine di decidere quale strategia didattica utilizzare di volta in volta.

Il CSPI suggerisce, infine, di prendere in considerazione anche il caso di alunni che convivono con soggetti affetti da gravi patologie o immunodepressi.

Cosa prevede l’ordinanza

L’Ordinanza, che al momento non è ancora stata pubblicata, disciplina le modalità di didattica indirizzate agli alunni fragili. La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di libera scelta (PLS) o Medico di medicina generale (MMG) in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale (DdP). La famiglia dell’alunno rappresenta immediatamente all’Istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie.

Gli alunni, qualora sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’Istituzione scolastica, beneficiano di forme di didattica digitale integrata (DDI) ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall’Istituto.

Le scuole in particolare:

  1. prevedono nel Piano scolastico per la DDI il diritto per gli alunni fragili a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva;
  2. consentono agli alunni con fragilità di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale”;
  3. valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dell’alunno con fragilità sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. Ècomunque garantita l’attività didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata che non presentino la fragilità documentata;
  4. effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche;
  5. prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto;
  6. garantiscono una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI;
  7. favoriscono il rapporto scuola-famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità;
  8. ai fini dell’inclusione degli alunni con fragilità e con Bisogni educativi speciali, provvedono alla revisione dei piani educativi individualizzati ovvero dei piani didattici personalizzati già adottati;
  9. valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.
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