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Superabile di INAIL, con un articolo di Giorgia Di Cristofaro del 7 gennaio scorso, risponde ad un’interessante domanda: in caso di separazione o divorzio, possono gli affini continuare a fruire dei giorni di permesso Legge 104/92 per assistere il familiare con grave disabilità?

Riportiamo di seguito la risposta al quesito.

Beneficiari dei permessi

I beneficiari dei permessi 104/92 sono il coniuge, le coppie unite in unione civile (c.d. Legge Cirinnà), i parenti e gli affini entro il secondo grado e, con sentenza Costituzionale 213/2016, il convivente di fatto (more uxorio).

La norma inoltre prevede la possibilità di estendere il diritto ai parenti e affini entro il terzo grado in presenza di particolari condizioni. Ma cosa accade nel momento in cui i coniugi che hanno determinato il rapporto di affinità con i parenti della famiglia del congiunto, si dovessero separare o dovessero divorziare?

Sembra utile fare una digressione rispetto al rapporto di parentela e affinità i cui criteri sono declinati nel titolo V della parentela e dell’affinità dagli artt. 74-78 del codice civile.

La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità mentre l’affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Mentre i coniugi, legati da rapporto di coniugio, non sono né parenti, né affini.

L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Separazione e divorzio

La separazione, che pure incide su alcuni effetti propri del matrimonio, non pone fine al matrimonio né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. La separazione è una situazione temporanea che sospende gli effetti del matrimonio in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Gli effetti della separazione cessano nel caso di riconciliazione dei coniugi. Questa non richiede alcuna forma solenne e può avvenire, oltre che con un’espressa dichiarazione, anche di fatto, a seguito cioè di comportamenti non equivoci incompatibili con lo stato di separazione.

Il divorzio è invece l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con il divorzio viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze. A seguito di divorzio, vengono meno anche i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio.

Alla luce di quanto sopra possiamo dire che nella situazione di separazione, gli affini possono continuare a fruire dei giorni di permesso Legge 104/92, poiché la condizione di “separazione” rimanda allo stato di “mancanza” che il legislatore ha previsto come condizione per far accedere al beneficio il familiare o l’affine entro il terzo grado in presenza di particolari condizioni. Infatti, l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

Nel caso del divorzio, invece, cessando gli effetti civili del matrimonio, non sembra possibile, né per il coniuge, né per gli affini, poter fruire di tale agevolazione che resterà invece fruibile da parte dei parenti del familiare con grave disabilità.

In definitiva, in caso di separazione i beneficiari dei permessi Legge 104/92 sono i parenti e gli affini entro il secondo grado, il convivente di fatto (more uxorio) e, in presenza di particolari condizioni, i parenti e gli affini entro il terzo gradi.

In caso di divorzio i beneficiari restano solo i parenti della persona con disabilità grave con esclusione dell’ex coniuge e degli affini che il matrimonio aveva generato.

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