Sinergie di Scuola

Il DDL sulla “Buona Scuola” è stato licenziato dalla Camera dei Deputati ed è passato al Senato per la conversione in legge. Non desidero entrate nella questione del preside-sceriffo, che mi pare più una lettura “mediatica” della norma – essendo, quanto previsto nel DDL, già ampia prerogativa del Dirigente scolastico. Intendo, invece, soffermarmi su un’importante questione: l’introduzione di un piano triennale in luogo del programma annuale. A tale proposito osservo:

  1. il piano triennale (obbligatoriamente triennio scolastico, temo) va fatto su una amplissima serie di voci. Potrebbe essere il caso che gli USR (sentita la conferenza dei servizi) limitino detto piano a quelli più urgenti sul territorio. Questo consentirebbe alle scuole di operare in base a delle scelte strategiche, dando agli USR un minimo di regia;
  2. il piano triennale deve avere risorse e tempi di erogazione certi;
  3. il piano triennale deve comunque essere parametrizzato, altrimenti le scuole, in assenza di riferimenti, produrranno di tutto con successiva estrema difficoltà per gli USR a certificare la compatibilità del piano;
  4. occorre verificare la presenza delle risorse umane in capo agli USR per il monitoraggio e la certificazione dei piani triennali;
  5. il piano triennale, una volta definito, occorre che sia flessibile, nel senso che le scuole, sulla base di esso, potranno attuare gli interventi all’interno del triennio senza limiti annui parziali.

Il DDL prevede, inoltre, entro 180 giorni dalla sua emanazione, la revisione del Decreto 44/2001. Cosa buona e giusta, essendo il Decreto ormai vetusto e non in linea con i principi normativi che via via si sono affermati nel corso degli anni. Il Ministero ha incaricato un certo numero di Dirigenti e Direttori ad approntare una bozza che tenga conto delle modifiche normative intervenute nel tempo e sia presupposto per la revisione. 

Alla modifica del Decreto 44 si affianca anche quella del D.M. 21/2007 per una revisione dei parametri che sottendono il finanziamento delle Istituzioni scolastiche. A tale proposito osservo:

  1. alla luce del DDL – come peraltro previsto – andrà allineato il D.I. 44/2001;
  2. per quanto riguarda i parametri del D.M. 21/2007, essi andrebbero riferiti all’organico di fatto e non a quello di diritto, tenendo conto dei plessi;
  3. gli organici del personale ATA andrebbero pesati sulla base della fascia di età delle II.SS. Ad esempio, in una direzione didattica con sezione materna di 500 alunni si impongono necessità di risorse di personale ausiliario più consistenti che in un istituto secondario. Anche per la definizione degli organici del personale ATA occorre tener conto degli HC;
  4. sarebbe necessario prevedere almeno una risorsa tecnica in ciascuna scuola per rendere attuabile la dematerializzazione e la scuola digitale;
  5. mi pare buona l’idea di puntare sulle Reti di scuole, anche articolandole sul piano amministrativo e dando loro competenze amministrative specifiche e specialistiche, eventualmente assegnando un organico di Rete.

Per finire consentitemi un momento di autocompiacimento. Questo è il 50° editoriale in 5 anni di attività della Rivista. Un ringraziamento all’Editore, alla Segreteria di Redazione e agli autori per il grande lavoro svolto in questi anni a favore della scuola italiana e dei suoi operatori.

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