Questo sito ricorre ai cookies per ottimizzarne l'utilizzo da parte del visitatore. Continuando a navigare nel sito, acconsenti all'uso dei cookies. Per approfondire, clicca qui.

LOGIN

Mercoledì, 07 giugno 2023

     
HOME Notizie Lavoro Permessi sindacali a.s. 2018/2019 - Settore Scuola
06 Dic 2018

Permessi sindacali a.s. 2018/2019 - Settore Scuola

La nota prot. n. 33368 del 29/11/2018 fornisce indicazioni in merito alla modalità di utilizzo dei permessi sindacali per il periodo 1/09/2018-31/08/2019 (per i Dirigenti scolastici, vedi altra notizia).

Permessi sindacali retribuiti

I Dirigenti delle OO.SS. rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

  • L’espletamento del loro mandato;
  • Partecipazione a trattative sindacali;
  • Partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare, bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno
scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

Nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Per quanto attiene i dirigente sindacali collocati in posizione di semi-distacco o semi aspettativa sindacale “non possono usufruire di permessi previsti dagli art. 10. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario, che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese”.

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il C.C.N.Q del 4/12/2017, all’art. 18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai dirigenti scolastici.

Permessi sindacali non retribuiti

I dirigenti delle Associazioni sindacali hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, i Dirigenti scolastici devono determinare, per il periodo 01/09/2018- 31/08/2019, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse.

Nel caso in cui il componente RSU sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocata in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, non può fruire di permessi del monte ore di pertinenza della RSU. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese.

Comunicazioni GEDAP

In merito alle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali l’art. 22, comma 1, del CCNQ stabilisce che “è fatto obbligo
alle Amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito Web GEDAP“.

Allo scopo di procedere all’invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP,fino a nuove eventuali indicazioni, si potranno utilizzare i parametri di accesso in possesso dei referenti già accreditati, come utenti semplici e abilitati all’inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti dal MIUR – Ufficio di Gabinetto negli anni precedenti.

Logo SinergieSinergie di Scuola è un'iniziativa editoriale di HomoFaber Edizioni. Dal 2010 nel campo dell'informazione scolastica e della pubblica amministrazione.

Resta in contatto

Newsletter