Sinergie di Scuola

Prima di intraprendere un’analisi degli elementi innovativi recentemente apportati alle procedure da seguire in caso di sciopero in ambito scolastico, sorge spontanea la constatazione (già più volte espressa) dell’influenza sull’organizzazione scolastica delle attuali trasformazioni sociali conseguenti alla pandemia da Coronavirus.

È di tutta evidenza, infatti, che l’applicazione del distanziamento sociale e la didattica a distanza hanno condizionato, in questo lungo periodo, anche le azioni di sciopero.

In una situazione di non presenza dei lavoratori della scuola nelle sedi fisiche di servizio, l’efficacia della quantificazione numerica delle adesioni potrebbe senz’altro risultare ridotta ai fini di una valutazione dell’effettivo coinvolgimento e partecipazione alle manifestazioni indette.

Parlando di rilevazione dei dati di adesione agli scioperi è necessario,comunque, ricordare che l’8 aprile 2020 il M.I. ha annunciato l’avvio di un progetto di manutenzione evolutiva della procedura informatizzata. La revisione in questione è stata, tra l’altro, sollecitata dalle criticità più volte riscontrate nelle precedenti procedure che – nel campo dell’informazione all’utenza – hanno portato come conseguenza la difficoltà di formulare giudizi prognostici attendibili in merito all’impatto sul servizio di una possibile astensione collettiva.

La nota ministeriale n. 10992 del 27/08/2020 ha successivamente introdotto il nuovo sistema di rilevazione dati di adesione allo sciopero nel settore scuola, sistema che è divenuto operativo in occasione dello sciopero nazionale del comparto scuola del 24 e 25 settembre 2020.

Riprendendo le considerazioni in premessa, se consultiamo la pagina del sito del M.I. dedicata al diritto di sciopero possiamo constatare che, nonostante la persistente eccezionalità della situazione, dall’inizio dell’emergenza collegata all’epidemia da Covid-19 sino ad oggi non sono state poche le azioni di sciopero che hanno interessato il nostro comparto.

Tra queste, un’azione (programmata per il 1° marzo 2021) è stata annunciata dalla nota n. 7089 del 17/02/2021, nella quale per la prima volta in una comunicazione di sciopero da parte del Ministero – oltre a fare riferimento all’art. 1 della Legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima – viene richiamata l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti previsti dal nuovo Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca (d’ora innanzi citato come Accordo).

A seguire è anche stata prevista un’azione di sciopero per la giornata del 3 marzo 2021 proclamata dal sindacato FederATA riguardante il personale assistente amministrativo facente funzioni di DSGA.

Cosa cambia con il nuovo Accordo

L’Accordo in questione (che sostituisce quello allegato al CCNL del Comparto Scuola 1998-2001) è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali il 2 dicembre 2020.

Come comunicato dal M.I. con la nota n. 1275 del 13/01/2021, prima della pubblicazione nella G.U. del 12 gennaio scorso l’Accordo è stato sottoposto ad una Commissione di garanzia che ha effettuato un’analisi del documento.

La Commissione ha ravvisato l’opportunità di aggiornare le regole vigenti per assicurare (come del resto era già previsto all’art. 1 della Legge 146/1990), un adeguato contemperamento tra l’esercizio costituzionale del diritto di sciopero (art. 40 della Costituzione) e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Per inciso, in relazione a quest’ultimo argomento, si evidenzia la presenza nel testo dell’Accordo di una clausola sperimentale a tutela di entrambi i diritti: essa consiste nell’assicurare, in qualsiasi caso, l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe.

Si tratta, come dice il termine stesso, di una sperimentazione, soggetta in quanto tale ad un monitoraggio di verifica da parte del Ministero dell’Istruzione e, sulla base dei dati emersi, di una successiva valutazione di adeguatezza da parte di una Commissione, composta da ARAN, organizzazioni sindacali rappresentative e Ministero.

Tornando alla necessità di un aggiornamento rispetto al passato, va detto che la stessa è stata determinata anche dalla constatazione dell’attuale frammentazione sindacale e del proliferare di azioni di sciopero che, «pur non conseguendo statisticamente risultati rilevanti in termini di adesione, cagionano pregiudizi significativi alle famiglie e agli studenti, utenti del servizio» (es. difficoltà sul piano della comunicazione all’utenza, dell’adozione da parte del DS di misure atte a mantenere una certa funzionalità del servizio e a prevenire/ridurre i disagi ecc.).

La Commissione ha introdotto nel testo dell’Accordo alcune varianti che, oltre a prevedere un rafforzamento degli obblighi di informazione all’utenza che fanno capo ai Dirigenti scolastici, si riferiscono all’ampliamento delle prestazioni indispensabili per determinate figure professionali (con particolare riferimento agli ATA) e all’introduzione di alcune nuove garanzie del servizio scolastico attraverso alcuni periodi denominati “di franchigia” (coincidenti con l’inizio dell’anno scolastico e con le vacanze natalizie e pasquali) in cui non debbono essere attuate azioni di sciopero.

L’Accordo (che è stato oggetto di delibera d’idoneità in data 17 dicembre 2020 ed è entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021) prevede all’art. 3, comma 2 che entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso in ogni Istituzione scolastica il Dirigente e le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 165/2001 stipulino un apposito Protocollo di Intesa che definisca il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l’Istituto, nonché i criteri di individuazione dei medesimi tenendo conto del fatto che, in ogni caso, si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.

Si tratta di una nuova procedura decentrata che, di fatto, estromette le RSU in favore delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale.

In relazione al Protocollo, pur nella certezza che, al momento della pubblicazione di questo articolo, tale adempimento sia già stato attuato dai Dirigenti scolastici, si fornisce un possibile modello di stesura del documento (sul sito, sezione Modulistica > Dirigenti scolastici).

Si rammenta, inoltre che, dopo aver assicurato tale adempimento, il Dirigente scolastico deve emanare un Regolamento applicativo del Protocollo di intesa. A tal fine, a titolo di esempio,proponiamo un facsimile (sul sito, sezione Modulistica – Dirigenti scolastici).

L’importanza dell’informazione

Il principale aspetto del nuovo Accordo è l’incremento dell’impegno, da parte del Dirigente, nel campo dell’informazione.

Il legale rappresentante e responsabile dell’Istituzione scolastica è tenuto a garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione, impiegando una vasta gamma di soluzioni disponibili (tra le quali – oltre alle tradizionali circolari – si possono annoverarela pubblicazione sul sito web della scuola, la predisposizione di avvisi leggibili nei locali della scuola, il registro elettronico ecc.).

In particolare, nell’informazione rivolta all’utenza, deve essere resa pubblica una serie di dati tra i quali spiccano alcune novità che ci portano a riprendere la già citata nota n. 7089 del 17/02/2021.

Nel documento in questione si evidenzia, tra gli elementi essenziali, la formulazione di un’attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio.

Tale valutazione non può consistere in una mera dichiarazione di carattere generale, cioè non viene formulata unicamente in base ai servizi garantiti ma deve riferirsi anche a quelli di cui si prevede l’erogazione, oltre ad essere integrata con una motivazione dell’eventuale riduzione del servizio.

La procedura

È di tutta evidenza che l’operazione deve essere preceduta da due azioni necessarie (peraltro ugualmente indicate nella C.M. 7089/2021):

  • l’informazione dei lavoratori;
  • la raccolta delle adesioni.

Vediamo, allora, di delineare il percorso delle procedure:

  1. La proclamazione dello sciopero (che deve evidenziare la motivazione espressa in forma tale da poter essere riportata sull’informativa alle famiglie) deve avere un preavviso non inferiore a 10 giorni, per consentire al Dirigente scolastico di predisporre in tempi congrui le azioni successive.
  2. In caso di eventuali revoche, sospensioni o rinvii dello sciopero già proclamato la comunicazione deve essere immediatamente trasmessa all’Istituzione scolastica; in ogni caso, la comunicazione stessa non può pervenire, di norma, oltre i 5 giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo (è appena il caso di sottolineare che, comunque, in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione vengono immediatamente sospesi).
  3. Il Dirigente scolastico (con atto scritto che deve riportare integralmente il testo dell’art. 3, comma 4 dell’Accordo ARAN) invita il personale a informare – entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione – la propria decisione in merito all’adesione o meno all’azione (o il fatto di non averne maturata alcuna). Anche il riscontro deve avvenire in forma scritta e,come per l’invito, può essere inviato tramite email. Giova sottolineare che, trattandosi di un invito, il suddetto personale scolastico non è obbligato comunque a comunicare preventivamente le proprie intenzioni. Tuttavia, qualora un soggetto, nei tempi stabiliti, venisse individuato come facente parte del contingente minimo (di cui al punto 4), il suo diritto di partecipare allo sciopero aderendo in quel momento può essere esercitato solo in caso di sostituibilità nel contingente stesso.
  4. Sulla base delle informazioni raccolte, il Dirigente scolastico deve formulare l’ipotesi di funzionamento del servizio scolastico nella giornata della manifestazione, individuando i nominativi (da includere nei contingenti precedentemente previsti) del personale in servizio tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. L’Accodo sottolinea la facoltà, da parte del Dirigente, di «adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro [...] senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero».
  5. Il passo successivo è la comunicazione alle famiglie nelle forme adeguate almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero. Rispetto a questo argomento e allo scopo di fornire un aiuto in queste prime fasi di applicazione, il M.I. – pur richiamando l’autonomia del Dirigente scolastico nell’adozione di struttura e contenuto delle note informative – mette a disposizione (come modello) una scheda in formato Excel precompilata con la sintesi delle informazioni utili ad assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020.
    I dati da trasmettere sono, in ogni caso, i seguenti:
    1. informazioni in merito alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero:
      • motivazioni poste a base della vertenza che (come già sopra indicato) si possono dedurre dall’atto di proclamazione da parte delle suddette organizzazioni;
      • rappresentatività a livello nazionale;
      • percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenutinell’ ultima elezione delle RSU dell’Istituzione scolastica;
    2. percentuali di adesione registrate, a livello di Istituzione Scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
    3. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
    4. l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione.

Il Dirigente può, inoltre, indicare alcuni adempimenti che i genitori sono tenuti ad assicurare (tradizionalmente, oltre al riscontro scritto dell’avviso, si richiedeva la verifica dell’effettiva apertura del plesso e/o della presenza del docente in servizio alla prima ora).

Una disposizione specifica in questo periodo dovrebbe riguardare la comunicazione comunque dovuta alla scuola dell’assenza del minore per sopraggiunti motivi di natura medica (positività al Covid, necessità di quarantena ecc.).

Dopo lo sciopero

Infine, tra gli obblighi del Dirigente in tema di comunicazione e informazione ne sono contemplati alcuni che riguardano una fase immediatamente successiva allo sciopero e consistono:

  • nel rendere pubblici i dati relativi all’adesione;
  • nel comunicare al Ministero dell’Istruzione tramite SIDI la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi;
  • nel controllare il rispetto dei limiti individuali stabiliti e della già citata «erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe» prevista dalla clausola sperimentale.

Lo “sciopero virtuale” in tempo di Covid

Un’ultima riflessione ci porta a riprendere le affermazioni sull’attuazione degli scioperi in tempo di Covid espresse in premessa, facendo convergere l’attenzione sul cosiddetto “sciopero virtuale”, la cui definizione appare come oggetto di intenzione tra le novità espresse nell’Accordo.

In realtà la questione non riguarda una vera e propria novità, anche se viene in qualche sede affermato che il primo sciopero virtuale della scuola risale al 15 maggio 2020, data in cui si svolse una manifestazione finalizzata a sensibilizzare le coscienze ecologiche di studenti, insegnanti, Dirigenti e ATA.

Si trattò, in concreto, di un’iniziativa promossa dal sindacato SISA (Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti) che, com’è ormai noto, è stato fondato nel 2003 da un gruppo di studenti organizzati nel Collettivo Studentesco.

Per inciso, si sottolinea che nel caso sopra indicato non si intese protestare di fatto contro la didattica a distanza, come è avvenuto invece in più recenti occasioni definite “sciopero virtuale”. Il significato di quest’ultimo concetto può essere, in effetti, adeguatamente rintracciato in un vocabolario: ad esempio, il Treccani (che nel 2008 colloca il termine tra i neologismi), ne dà la seguente definizione: «Forma di protesta attuata mantenendo l’impegno lavorativo contrattuale, in conseguenza della quale il lavoratore non percepisce il relativo compenso e il datore di lavoro deve versare la somma trattenuta per lo sciopero su un fondo speciale a gestione concordata».

Non dimentichiamo, quindi, che il concetto di sciopero – normativamente parlando – presuppone l’astensione da una prestazione lavorativa, ovvero la rinuncia al corrispondente compenso nonostante l’effettiva presenza in servizio.

Pur non essendo le due azioni sovrapponibili, il cosiddetto “sciopero degli studenti” è, comunque, da ritenere una forma di protesta degna di considerazione, che può attrarre la partecipazione di docenti e famiglie e produrre un numero anche considerevole di assenze dalle lezioni, assenze che condizionano l’erogazione del servizio scolastico.

Ben venga, quindi, un approfondimento della materia che risulta ancora, al momento, effettivamente non ben definita.

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