Sinergie di Scuola

I contributi figurativi sono dei contributi “fittizi” accreditati, da parte dell’ente previdenziale, riferiti a periodi di aspettativa non retribuita per:

  • astensione dal lavoro per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive;
  • per cariche sindacali;
  • per congedi parentali.

Essi sono utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo.

L’accredito figurativo non comporta oneri per l’iscritto. L’unica eccezione è l’aspettativa per cariche pubbliche elettive.

Il contributo viene calcolato sulla retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro, esclusi tutti quegli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o condizionati da una determinata produttività.

Congedo parentale

I contributi figurativi sono riconosciuti ai lavoratori iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici nel caso dei periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale).

Quando il lavoratore si assenta per astensione facoltativa per maternità durante il periodo lavorativo, i contributi figurativi sono riconosciuti in assenza di retribuzione, mentre con una retribuzione ridotta l’accredito figurativo è previsto solo per la parte differenziale.

In particolare, per l’accredito della contribuzione figurativa nel congedo, la durata complessiva di esso, spettante sia alla madre e sia al padre, non deve superare i dieci mesi (elevabile a 11 mesi se il padre ne fruisce per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi) da fruirsi nei primi 12 anni di vita del bambino.

La legge prevede un prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni in favore della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

In tutti i casi di retribuzione ridotta o assente, si applica la copertura dell’accredito della contribuzione figurativa che va posta a carico della gestione pensionistica di appartenenza dell’iscritto.

Quella descritta è la disciplina dell’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di congedo parentale verificatesi all’interno del rapporto di lavoro. I periodi di astensione facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro sono invece riscattabili.

Maternità al di fuori di un rapporto di lavoro

L’art. 25, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con il D.Lgs. 151/2001, prevede anche per gli iscritti alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici, l’istituto dell’accredito figurativo per i periodi corrispondenti al congedo di maternità (astensione obbligatoria) avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro.

L’accredito spetta alle madri lavoratrici dipendenti iscritte alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.

Nei casi di morte o grave infermità della madre lavoratrice, o nei casi in cui il figlio sia stato abbandonato dalla madre o affidato esclusivamente al padre, a questi va riconosciuto il periodo di astensione obbligatoria (il cosiddetto congedo di paternità), con l’accredito figurativo dei contributi se il periodo del congedo di paternità avviene al di fuori del rapporto di lavoro.

Requisiti essenziali alla proposizione della domanda è il possesso da parte dell’interessato, all’atto della stessa, di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro e essere in servizio al momento della sua presentazione.

Nel caso di cessazione dal servizio è consentito la presentazione della domanda di accredito figurativo parte di coloro che siano cessati senza avere conseguito un diritto a pensione o da parte di chi sia in costanza di versamento volontario di contributi.

Per ottenere l’accredito dei contributi figurativi per i periodi corrispondenti al congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, è indispensabile la presentazione di un modulo di domanda alla Gestione pensionistica pubblica alla quale l’interessata/o è iscritta/o.

È possibile presentare la domanda on-line all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Chi assume cariche pubbliche elettive ha la possibilità di vedersi accreditati i contributi figurativi per il periodo di aspettativa non retribuita.

La contribuzione figurativa spetta ai lavoratori dipendenti pubblici eletti:

  • al Parlamento nazionale;
  • al Parlamento europeo;
  • eletti e/o nominati ai consigli e giunte regionali.

L’interessato deve inoltrare all’INPS la domanda per l’accredito figurativo entro il termine perentorio del 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio la legislatura, pena la decadenza dal diritto.

La domanda è valida per tutta la durata della legislatura, salvo espressa comunicazione contraria.

La presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all’accredito, esclusivamente con riferimento all’anno nel quale si è verificata l’omissione.

Aspettativa sindacale non retribuita o fruita in maniera parziale

L’interessato deve presentare la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale ha svolto la carica sindacale, pena la decadenza, con contestuale autocertificazione della retribuzione virtuale, ossia della retribuzione che avrebbe percepito qualora fosse rimasto in servizio, in ragione d’anno. A seguito della domanda viene avviato l’iter amministrativo, che prevede l’acquisizione e la verifica:

  • dell’iscrizione assicurativa alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici e superamento del periodo di prova;
  • della delibera dell’Ente datore di lavoro principale che ha disposto il collocamento in aspettativa;
  • della dichiarazione dell’organizzazione sindacale attestante le funzioni rappresentative svolte sia a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio;
  • del prospetto retribuzioni virtuali, qualora non risultanti dall’autocertificazione.
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