Sinergie di Scuola

Gravano sulle Province i costi relativi all’assistenza degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado.

Si è così espressa la sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3950/2013, intervenendo sulla richiesta, formulata dalla Provincia di Milano, con l’appello di riforma della sentenza del T.A.R. con la quale era stato accolto il ricorso proposto dai genitori di uno studente disabile con la condanna del Miur ad assegnare al ragazzo in questione, nell’anno scolastico 2010/2011, un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali e a mantenere tale misura nei successivi anni scolastici sino all’approvazione del nuovo piano educativo individualizzato, oltre al risarcimento per equivalente del danno non patrimoniale in favore della parte ricorrente; inoltre era stata condannata la Provincia di Milano ad assegnare al predetto un assistente alla persona per 10 ore settimanali e a mantenere tale misura nei successivi anni scolastici sino all’approvazione del nuovo piano educativo individualizzato, respingendo la domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti.

Avverso la sentenza la Provincia di Milano aveva appunto proposto ricorso, che però non è stato accolto. Seguono in sintesi le motivazioni.

Sulla base della normativa vigente e dei precedenti giurisprudenziali, è assodato il diritto dello studente all’istruzione e all’integrazione scolastica, di cui l’assistente personale, quale misura scolastica integrativa e di supporto, nella misura oraria 10 ore settimanali, costituisce strumento indispensabile, oltre che idoneo e adeguato.

Quanto all’individuazione dell’ente locale competente ad assicurare tale misura (che costituisce la fondamentale questione controversa) la Sezione è dell’avviso che essa appartenga proprio all’amministrazione provinciale, come correttamente ritenuto dai primi giudici.

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante Provincia di Milano, la misura (assistente personale) di cui si discute non rientra né nell’ambito generale degli interventi e dei servizi sociali alla persona, affidati al Comune, costituendo piuttosto attuazione concreta della speciale materia dell’istruzione scolastica oggetto del trasferimento di funzioni dallo Stato agli enti locali di cui al D.Lgs. 31/03/1998, n. 112.

In particolare l’art. 139 di tale decreto ha stabilito che «Salvo quanto disposto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche; [...]».

Dal tenore letterale di tale disposizione emerge la ripartizione tra la Provincia, per quanto riguarda l’istruzione secondaria superiore, e i Comuni, per quanto concerne gli altri gradi inferiori di scuola, dei compiti e delle funzioni ivi indicate, precedentemente incardinati nell’amministrazione statale.

In definitiva, l’assistenza personale in favore di uno studente disabile frequentante un istituto di istruzione secondaria superiore, costituendo una adeguata misura per dare effettività e concretezza al suo diritto all’istruzione e alla integrazione scolastica, integra ragionevolmente la fattispecie del servizio «di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio», di cui al comma 1, lett. c), dell’art. 139 del D.Lgs. 112 del 1998.

È anche infondato il motivo di censura con cui la Provincia di Milano ha lamentato l’erroneità della sentenza per aver dichiarato il diritto del ricorrente all’assistente personale, senza limitarlo all’anno scolastico cui si riferiva la richiesta (2010/11), omettendo così di considerare che la misura in questione non può essere considerata statica, fissa ed immutabile, ma è collegata al profilo dinamico dello studente che costituisce il necessario substrato del Piano Educativo Individualizzato, da aggiornarsi costantemente.

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