Sinergie di Scuola

Il caso di cui ci occuperemo in questo numero, deciso dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 9815/2021, ha ad oggetto la mancata ammissione di un’alunna alla classe successiva di una scuola secondaria di secondo grado, per superamento del numero massimo di assenze consentite.

In particolare, il Consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva dell’alunna sulla base della seguente motivazione: «tenuto conto altresì delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, il superamento del limite massimo delle assenze consentite, il Consiglio di classe, dopo attenta valutazione, prende atto che non si rilevano elementi positivi per una prosecuzione proficua del corso di studi. Pertanto delibera all’unanimità la non ammissione alla classe successiva».

I genitori avevano impugnato la bocciatura, per non avere i docenti considerato che le numerose assenze erano giustificate da motivi di salute e non da un semplice rifiuto della ragazza di frequentare la scuola e impegnarsi negli studi.

Cosa prevede la normativa

Sicuramente, le norme di legge che devono essere prese in considerazione per decidere il caso sono, in primis, l’art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, che stabilisce:

7. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite, tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

La prima domanda a cui si deve rispondere per comprendere il caso è: “cosa si intende per orario annuale personalizzato”?

Partiamo dal concetto di monte ore annuale, dicendo che sia l’art. 2, comma 10, sia l’art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Non sarebbe, quindi, corretto fare riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, ma solo alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo.

Infatti, va precisato che il numero dei giorni di lezione, previsto dai calendari scolastici regionali, costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni, inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.

Le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, sono pertanto tenute a definire, preliminarmente, il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal decreto citato per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Torniamo, adesso, alla domanda da cui siamo partiti, per precisare che la “personalizzazione” dell’orario va inquadrata, per tutta la scuola secondaria, nella cornice normativa del D.P.R. 275/1999, in particolare degli artt. 8 e 9.

Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo, tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di classe.

Le deroghe previste

Circa la valutazione delle deroghe all’obbligo di presenza dell’alunno per tre quarti del monte ore annuale, previste in casi eccezionali, si devono segnalare, a mente della circolare MIUR 4/03/2011, n. 20, le seguenti “cause di giustificazione” per le assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese, che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27/02/1987).

Il suddetto elenco deve considerarsi meramente esemplificativo, poiché spetta, comunque, al Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga deve essere prevista unicamente, come detto, per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni contenute nella circolare Miur 20/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

In merito a ciò, la giurisprudenza ha ritenuto che «la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze (art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009), non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva» (TAR Catanzaro, Sez. II, 15/10/2019, n. 1713).

Nel caso esaminato dal TAR Lazio, era indiscusso che l’alunna avesse superato il limite di ore di frequentazione dell’anno scolastico richieste dalla norma; tuttavia tutte le assenze risultavano giustificate e la maggior parte di queste erano comprovate dai certificati medici che attestavano una “sindrome ansioso-depressiva con fobia scolastica”. Il Consiglio di classe avrebbe conseguentemente dovuto tener conto del rendimento scolastico dell’intero anno per verificare l’effettiva impossibilità di valutare il profitto dell’alunna; e ciò soprattutto in un caso, quale quello esaminato, dove l’alunna aveva conseguito tutti ottimi voti sia durante il primo trimestre che durante il pentamestre.

In sostanza, l’amministrazione scolastica avrebbe comunque dovuto effettuare una valutazione del profitto dell’intero anno ed eventualmente procedere a richiedere il recupero delle materie.

Altre sentenze

Nello stesso senso si è espresso il TAR Lecce, Sez. II, con la sentenza 899/2018, laddove ha annullato la bocciatura di uno studente che aveva frequentato solo per 685 ore, risultando la frequenza inferiore ai ¾ del monte orario curriculare previsto dagli ordinamenti (le ore di assenza ammontavano a ben 335).

Nel caso esaminato dal giudice amministrativo pugliese, non sussistevano elementi da cui potesse desumersi che le assenze dell’alunno avessero influito negativamente sulla possibilità di procedere al suo scrutinio (assenze, peraltro, giustificate dalla separazione in corso tra i genitori, della quale era stata informata la scuola, che avevano influito negativamente sulla condizione psicologica del minore); al contrario, avuto riguardo al profitto scolastico complessivo e alle valutazioni intermedie, si è evinto che lo stesso appariva idoneo al passaggio alla classe successiva.

È interessante citare, in merito, una precedente sentenza del TAR Napoli, Sez. IV, 16/09/2015, n. 4522, in merito alla tipologia dei certificati medici presentabili dall’alunno ai fini della giustificazione delle proprie assenza.

L’Istituto scolastico, in assenza di una propria regolamentazione in ordine alle deroghe al limite minimo di frequenza ex lege previsto, aveva fatto riferimento alla disciplina contenuta nella circolare ministeriale del 4/03/2011, recante alcune indicazioni finalizzate, come più volte ricordato, a una corretta applicazione del succitato art. 14 del D.P.R. 122/2009.

Il Consiglio di classe aveva ritenuto che i certificati medici presentati dall’alunno non fossero idonei a giustificare il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, perché non attestanti la gravità della malattia, per come invece richiesto dalla surrichiamata circolare.

Il TAR, tuttavia, non ha condiviso il decisum degli insegnanti, per vero evidenziando come nei «gravi motivi di salute adeguatamente documentati», presi in considerazione dal documento ministeriale e idonei a legittimare, qualora sussistenti, la deroga al limite minimo di presenze, debbano farsi rientrare tutte le patologie che impediscono la presenza dell’alunno in aula. Di talché, dinanzi a una certificazione medica che evidenzi l’esistenza di una patologia, non si può pretendere la dimostrazione della gravità della malattia.

Il TAR campano ha in aggiunta posto in luce come lo studente avesse raggiunto, nonostante le assenze, un più che soddisfacente rendimento scolastico, ottenendo la sufficienza in tutte le materie.

Tutto ciò considerato, il giudice amministrativo ha accolto la domanda di annullamento presentata dai genitori dell’alunno, ai fini di un riesame della posizione dello studente, da effettuarsi da parte del Consiglio di classe senza tener conto del numero delle assenze, quale ragione impeditiva, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.

In un’altra decisione, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sentenza n. 11231 del 23/09/2019, ha evidenziato come la mancata comunicazione alla famiglia del rischio di superamento del monte ore di assenze consentito, rende la bocciatura illegittima.

In particolare, nella sentenza si legge:

Per quanto concerne il numero di assenze, anche a prescindere dalle giustificazioni evidenziate da parte ricorrente, emerge una contraddittorietà tra i vari atti adottati dall’amministrazione che integrano il vizio di eccesso di potere con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. In particolare, come evidenziato da parte ricorrente anche in base alla documentazione depositata, vi sarebbe una contraddittorietà tra il numero di assenze indicate nel registro elettronico, nella pagella finale e nella comunicazione formale di non ammissione. In particolare, per come rappresentato da parte ricorrente il registro elettronico indicherebbe 272 ore di assenza, la pagella finale 118 ore e la comunicazione del [...] indicata un numero di assenze di 270 ore. Tale contraddittorietà unita agli altri elementi descritti da parte ricorrente, relativi alla mancata comunicazione agli studenti del numero di ore, del voto di condotta di 8 attribuito alla ricorrente e della mancata attivazione di un procedimento disciplinare o comunque di una segnalazione del monte ore e del rischio del suo superamento, determinano una contraddittorietà intrinseca della motivazione con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Un numero elevato di assenze, oltre a pregiudicare la promozione alla classe successiva o l’ammissione all’esame di stato, qualora non adeguatamente giustificate, potrebbero evidenziare una scarsa attenzione della famiglia verso l’adempimento corretto dell’obbligo scolastico nei confronti dei figli.

Sulla base della violazione di questo dovere, la Cassazione ha condannato una mamma alla pena di 20 euro di ammenda per non avere eseguito l`obbligo scolastico nei confronti del figlio minore: il ragazzo era risultato assente, senza una giustificazione valida, per 84 giorni sui 113 dell`anno scolastico. Quasi tre quarti del tempo-scuola programmato, oltre il 70 per cento, non era stato svolto.

La famiglia, in primis, deve pertanto farsi carico della frequenza costante del minorenne, rischiando, altrimenti, non solo la bocciatura del figlio, ma anche una (simbolica) pena pecuniaria.

La questione circa la corretta valutazione delle assenze, quali elemento per decretare l’eventuale mancata ammissione alla classe successiva, è divenuta ancora più stringente durante l’epidemia di Covid-19 e di svolgimento delle lezioni a distanza.

Anno scolastico e Covid-19

Volgendo lo sguardo all’anno scolastico appena trascorso, in materia è intervenuta la nota M.I. 699/2021, che ha ricordato come la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza, produca gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal Decreto-Legge 31/12/2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella Legge 26/02/2021, n. 21.

Ciononostante, il Ministero, consapevole che una lezione svolta a distanza non è pregnante quanto quella svolta in presenza, ha sottolineato la necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.

Pertanto, ha posto in luce che il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avvenga in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.

Ovviamente, le assenze causate dalla positività al Covid-19 o dalla sottoposizione a periodi di quarantena fiduciaria, non farà altro che acutizzare le difficoltà dei discenti e di questo i Consigli di classe dovranno tenere conto.

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