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Elezioni

In vista del referendum dell’8 e 9 giugno 2025 riepiloghiamo con alcune faq i diritti e doveri dei lavoratori dipendenti che saranno impegnati ai seggi.

Quali sono i diritti dei lavoratori dipendenti che partecipano alle operazioni elettorali?

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che svolgono attività elettorale presso i seggi, come Presidente, Scrutatore/Scrutatrice, Segretario/a, Rappresentante di lista o Rappresentante dei promotori di referendum, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni. Questo periodo di assenza è considerato a tutti gli effetti come giornata lavorativa, garantendo il trattamento economico e giuridico pari a una normale giornata di lavoro.

Come vengono gestiti i giorni festivi o non lavorativi trascorsi al seggio?

Per i giorni festivi o non lavorativi che coincidono con lo svolgimento delle operazioni elettorali, i lavoratori hanno diritto a un riposo compensativo alternativo a una specifica quota retributiva aggiuntiva. Questa compensazione mira a riconoscere il servizio prestato anche in giorni altrimenti non lavorativi.

Quando iniziano le operazioni di scrutinio per le diverse consultazioni?

Per i referendum dell'8-9 giugno, lo scrutinio inizierà lunedì 9 giugno dopo il riscontro dei votanti, partendo dai referendum e proseguendo senza interruzioni per l'eventuale ballottaggio amministrativo.

Cosa deve fare il lavoratore per informare il datore di lavoro della sua partecipazione alle operazioni elettorali?

Il lavoratore/lavoratrice nominato/a a svolgere funzioni elettorali è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro prima dell'inizio delle operazioni. Sebbene la comunicazione possa essere verbale, è sempre consigliabile effettuarla in forma scritta per una maggiore tutela.

Quali documenti deve fornire il lavoratore al rientro al lavoro per giustificare l'assenza?

Al termine delle operazioni di voto e scrutinio, il lavoratore/lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro un attestato firmato dal Presidente di seggio e timbrato dalla sezione elettorale, indicante i giorni trascorsi al seggio. La documentazione specifica può variare a seconda del ruolo ricoperto:

  • Per scrutatori/scrutatrici e segretari/segretarie: nomina del Comune o del presidente di seggio (se non consegnata prima) e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesti la presenza al seggio con indicazione dell’orario di inizio e fine delle operazioni.
  • Per i presidenti di seggio: decreto di nomina
  • Per i rappresentanti di lista: certificato firmato dal presidente di seggio che attesti lo svolgimento dell’incarico e rechi l'orario di inizio e fine presenza.

Come vengono calcolati i riposi compensativi per i lavoratori con orario settimanale su 5 o 6 giorni?

Per i lavoratori con orario settimanale su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) che lavorano al seggio dal sabato al lunedì (includendo quindi sabato e domenica festivi o non lavorativi), spettano 2 giornate di riposo compensativo. Per i lavoratori con orario settimanale su 6 giorni (dal lunedì al sabato) che lavorano al seggio dal sabato al lunedì (includendo la sola domenica festiva o non lavorativa), spetta 1 giornata di riposo compensativo.

In che modo il datore di lavoro deve trattare le assenze dovute alle operazioni elettorali dal punto di vista retributivo?

Il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire ai propri dipendenti di adempiere al compito di svolgere attività elettorale ai seggi, poiché si tratta di un diritto garantito ai lavoratori e alle lavoratrici.

I giorni lavorativi trascorsi al seggio sono considerati come giorni lavorati sia per giustificare l'assenza sia per la retribuzione, come se il lavoratore avesse svolto la normale attività lavorativa. Per i giorni festivi o non lavorativi, il recupero avviene tramite riposo compensativo o quote giornaliere di retribuzione aggiuntiva. Anche se l'attività al seggio occupa solo parte della giornata lavorativa, il compenso o il riposo è valutato per l'intera giornata.

Qualora le operazioni si prolunghino anche solo per qualche ora dopo la mezzanotte tra il lunedì e il martedì, i riposi compensativi saranno prorogati di un giorno.

Il datore di lavoro deve gestire il recupero delle giornate festive o non lavorative destinate alle operazioni elettorali nel “periodo immediatamente successivo a esse”, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 452/1991.

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